CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 35096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 17/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Perugia in data 11/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'AVANZO in relazione ai reati di cui agli artt. 612 comma secondo e 648, comma secondo cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è del tutto generico; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Ritenuto che il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen. è manifestamente infondato. Deve, in particolare, essere rimarcato che i giudici di merito, diversamente da quanto erroneamente affermato dal ricorrente, non hanno proceduto ad alcun bilanciamento tra circostanze in considerazione del fatto che non è mai stata contestata né riconosciuta alcuna ipotesi di recidiva e che la pena irrogata è stata ridotta in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condottai illecita reiterata nel tempo dall'imputato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.