CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 00997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 8/01/2020- dep. 11/02/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BERGAMO in data 16/11/2017 aveva condannato CARPINETO Agostino a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a GHISALBA il 7/02/2013, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata. 2. CARPINETO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, l'erronea applicazione della norma penale quanto al disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen., poiché dal verbale di costituzione delle parti nel dibattimento di primo grado risulta l'irreperibilità della persona offesa, alla quale la notificazione era avvenuta ai sensi dell'art. 154 co. 1 cod. proc. pen., sì che l'imputato, che aveva intenzione di dare corso alla condotta riparativa col risarcimento dei danni, tuttavia era stato nell'impossibilità di provvedervi; - come secondo, la illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla sanzione inflitta e al mancato riconoscimento della propria resipiscenza. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTE territoriale precisato che l'imputato non aveva avanzato alcuna offerta risarcitoria nel giudizio di primo grado, e quindi nei termini prescritti dal co. 1 dell'art. 162 ter cod. pen.; a conferma di ciò, dai motivi di appello risulta peraltro che la richiesta è stata proposta per la prima volta con tale impugnazione, pur se accompagnata dalla affermazione di non essere stato in grado di reperire la persona offesa, ma non avendo allegato alcunché a riprova di tentativi tempestivamente operati in tal senso. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, per la sua genericità, avendo peraltro la CORTEterritoriale, nel riconoscere le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mantenuto l'entità della sanzione prossima al minimo edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 26/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o