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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00447/2024

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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiAlessandra Rigo e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 .

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Udinen. 5.

Controricorrente avverso la sentenza n.8113/2017 della Corte di appello di Roma, depositata il 21.

12. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.

12. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Uditele conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Udite le difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e dall’[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.

R.G.

N. 8621/2018.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 8113 del 2017 della Corte d’appello di Roma, che, in riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 128.333,24, oltre interessi legali calcolati in euro 11.846,04. letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti con atto depositato in data il 4.

12. 2013 , sottoscritto dai loro procurator i , ha nno dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione resa all’udienza, tale rinuncia è stata accettata dal procuratore del controricorrente; che dalle rispettive procure alle liti risulta espressamente conferito ai difensori il potere di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; viste le conclusioni conformi del P.M.; visto l’art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del5 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Vir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiAlessandra Rigo e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39 . Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Udinen. 5. Controricorrente avverso la sentenza n.8113/2017 della Corte di appello di Roma, depositata il 21. 12. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 12. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Uditele conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Udite le difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e dall’[OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. R.G. N. 8621/2018.La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 8113 del 2017 della Corte d’appello di Roma, che, in riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 128.333,24, oltre interessi legali calcolati in euro 11.846,04. letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrenti con atto depositato in data il 4. 12. 2013 , sottoscritto dai loro procurator i , ha nno dichiarato di rinunziare al ricorso e che, con dichiarazione resa all’udienza, tale rinuncia è stata accettata dal procuratore del controricorrente; che dalle rispettive procure alle liti risulta espressamente conferito ai difensori il potere di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; viste le conclusioni conformi del P.M.; visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del5 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Vir
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