Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09396/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibili le sue istanze di eliminare dalla pena da espiare, per fungibilità, il periodo trascorso in applicazione dell'obbligo di dimora con permanenza notturna, e di sostituire la pena detentiva a lui applicata con la pena pecuniaria, per un importo di C 2.575,00, ritenendo entrambe le richieste in contrasto con le norme di legge e i principi stabiliti dalla Corte di cassazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norme processuali, per non avere la Corte di appello valutato che la misura dell'obbligo di dimora era gravata da un ulteriore obbligo, quello di permanenza notturna nel domicilio, tale da renderla simile agli arresti domiciliari, e per non avere sostituito la pena detentiva facendo riferimento alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, senza ricordare che tale sostituzione era consentita già dalla legge n. 689/1981; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con i principi giurisdizionali citati nell'ordinanza stessa, avendo questa Corte affermato che «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908), ed avendo la Corte di appello affermato, con argomentazione non manifestamente illogica, che l'obbligo imposto al ricorrente, di trattenersi in casa dalle ore 22.00 alle ore 6.30, cioè in un orario interamente notturno, non incideva in modo significativo sulle sue ordinarie attività di vita, senza che il ricorrente si sia confrontato con tale motivazione, se non sostenendo una propria, diversa opinione senza neppure indicare quale diversa esigenza personale sarebbe stata coartata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con le norme e con i principi giurisdizionali, avendo il ricorrente chiesto la sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 20-bis cod. proc. pen., reso applicabile da parte del giudice dell'esecuzione solo nelle ipotesi previste dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e pertanto non applicabile in suo favore ratíone temporis, mentre nel ricorso egli cita erroneamente la disciplina degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981, che consente l'applicazione delle pene sostitutive solo al giudice della cognizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 02 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibili le sue istanze di eliminare dalla pena da espiare, per fungibilità, il periodo trascorso in applicazione dell'obbligo di dimora con permanenza notturna, e di sostituire la pena detentiva a lui applicata con la pena pecuniaria, per un importo di C 2.575,00, ritenendo entrambe le richieste in contrasto con le norme di legge e i principi stabiliti dalla Corte di cassazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norme processuali, per non avere la Corte di appello valutato che la misura dell'obbligo di dimora era gravata da un ulteriore obbligo, quello di permanenza notturna nel domicilio, tale da renderla simile agli arresti domiciliari, e per non avere sostituito la pena detentiva facendo riferimento alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, senza ricordare che tale sostituzione era consentita già dalla legge n. 689/1981; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con i principi giurisdizionali citati nell'ordinanza stessa, avendo questa Corte affermato che «Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari» (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908), ed avendo la Corte di appello affermato, con argomentazione non manifestamente illogica, che l'obbligo imposto al ricorrente, di trattenersi in casa dalle ore 22.00 alle ore 6.30, cioè in un orario interamente notturno, non incideva in modo significativo sulle sue ordinarie attività di vita, senza che il ricorrente si sia confrontato con tale motivazione, se non sostenendo una propria, diversa opinione senza neppure indicare quale diversa esigenza personale sarebbe stata coartata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con le norme e con i principi giurisdizionali, avendo il ricorrente chiesto la sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 20-bis cod. proc. pen., reso applicabile da parte del giudice dell'esecuzione solo nelle ipotesi previste dall'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e pertanto non applicabile in suo favore ratíone temporis, mentre nel ricorso egli cita erroneamente la disciplina degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981, che consente l'applicazione delle pene sostitutive solo al giudice della cognizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris