CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 11140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*TERZA SEZIONE CIVILE CIVILE*Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* pubblica* * DE * Presidente * cagionato da“dissuasore di* * * Consigliere sosta”** * * Consigliere dell enteproprietario della* * * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere strada** * * ConsigliereR G N 20552/2021ha pronunciato la seguente*ORDINANZARepsul ricorso 20552 2021 proposto daUd 21/12/2023* * * * quali esercenti laresponsabilità genitoriale sul figlio minore * * * camerale* domiciliati presso l indirizzo di posta elettronica del *proprio difensore rappresentati e difesi dall * * DATI ** ricorrenticontroCOMUNE DI * in persona del * “protempore” domiciliato presso l indirizzo di posta elettronica delproprio difensore rappresentato e difeso dall * ** controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Avverso la sentenza n 581/21 della Corte d appello di LecceData pubblicazione 24/04/2024depositata il 10/05/2021udita la relazione della causa svolta nell adunanza camerale del21/12/2023 dal Consigliere * * * *1 * * e * * in qualità di genitoriesercenti la responsabilità genitoriale sul figlio * ** ancora minorenne al momento della proposizione dellapresente impugnazione ricorrono sulla base di due motivi perla cassazione della sentenza n 581/21 del 10 maggio 2021 dellaCorte d appello di Lecce che – nel respingerne il gravame esperitoavverso la sentenza n 359/18 del 29 gennaio 2018 del [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria daglistessi proposta nei confronti del Comune di * inrelazione al sinistro occorso al loro figlio il 16 agosto 2013 esitomotivato in ragione del difetto di legittimazione passiva delconvenuto per mancata prova che i dissuasori di sosta cheprovocarono l incidente fossero di proprietà del Comune ovverosotto il controllo oppure la custodia dello stesso2 * in punto di fatto gli odierni ricorrenti di averadito l autorità giudiziaria lamentando che il figlio *all uscita da un ristorante sito nella via * del Comunedi * appoggiava il piede destro su di una catena diferro che collegava tra loro due dissuasori di sosta collocati sullasede viaria La pressione esercitata sulla catena dal pesoancorché esiguo del bimbo determinava il ribaltamento di unodei due dissuasori che si rivelavano non ancorati al suolo finitosull avampiede destro del minore procurandogli gravi lesionipersonali* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024Il Comune di * convenuto in giudizio noncontestava affatto di essere l ente proprietario della pubblica vialimitandosi a dedurre di non esserlo pure dei dissuasori posati sulsuolo pubblico* la causa anche attraverso lo svolgimento diconsulenza tecnica d ufficio la domanda risarcitoria venivarigettata dal primo giudice rilevando “che spettava all attoreprovare la sussistenza del rapporto di custodia ex art 2051 codciv ” o comunque che il fatto illecito fosse “riconducibile al* ciò che nella specie non sarebbe avvenutoLa decisione veniva confermata dal giudice d appello cheribadiva come gli allora appellanti non avessero postoall attenzione della Corte territoriale “alcun elemento idoneo adimostrare che pur in presenza della innegabile delimitazione constrisce bianche evidentemente apposte dai proprietaridell esercizio commerciale della zona su cui risultano collocati imanufatti il perimetro di suolo in questione non potesseconsiderarsi riservato al ristorante” * in particolareritenuto corretto il ragionamento del primo giudice secondo cui“dalle foto in atti si evince che i dissuasori si trovavano difronteal ristorante” essendo “agli angoli di un rettangolo delimitato dastrisce bianche che evidenziano una zona di suolo pubblicoriservata allo stesso esercizio commerciale” sicché “da ciò devedesumersi che è stato quest ultimo ad installare i dissuasori”3 Avverso la sentenza della Corte salentina hanno propostoricorso per cassazione l * e il * nella già indicataqualità sulla base – come detto – di due motivi* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/20243 1 Il primo motivo denuncia – ex art 360 comma 1 n 3cod proc civ – violazione dell art 2051 cod civ nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt 2051 e 2697 cod civIl giudice d appello avrebbe errato palesementenell applicazione dell art 2051 cod civ “a fronte dellacircostanza acquisita agli atti del giudizio che i dissuasori fosserocollocati sulla pubblica via” trascurando di considerare “che ilrapporto di custodia si sostanzia nella disponibilità materiale egiuridica del bene pubblica via da cui consegue il potere/doveredi intervento su di essa”* “indipendentemente dalla proprietà di detti dissuasorio dal soggetto che materialmente li ha posati in opera sullacarreggiata” il fatto stesso che vi fosse sulla stessa “un elementol insorgere dell esercizio del potere/dovere di custodia”* dunque la “titolarità della pubblica via” che “determinavaex sé l insorgere del rapporto di custodia” sicché una voltaacclarata tale evenienza “il Comune avrebbe potuto dedurre solodue circostanze per sottrarsi alla responsabilità da custodia”ovvero “che l area di che trattasi era stata oggetto di concessionein favore di un soggetto terzo” e in tal caso “avrebbe dovutofornire la prova documentale della concessione” oppure “che idissuasori erano stati posti in un arco temporale così ravvicinatoda non consentire il potere di controllo da parte dell *proprietario dell area demaniale”3 2 Il secondo motivo denuncia – ex art 360 comma 1 n4 cod proc civ – nullità della sentenza per violazione dell art112 cod proc civI ricorrenti lamentano che sebbene la loro citazionecontenesse una specifica domanda di condanna al risarcimento ai* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024sensi dell art 2051 cod civ ovvero ai sensi dell art 2043 codciv la Corte salentina ha omesso di pronunciarsi su quest ultima4 Ha resistito all avversaria impugnazione con controricorsoil Comune di * chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o comunque rigettata5 La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensidell art 380 bis 1 cod proc civ6 I ricorrenti hanno depositato memoria7 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorniRAGIONI DELLA DECISIONE8 Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati8 1 Il primo motivo è infatti fondato8 1 1 Nello scrutinarlo occorre muovere dal principio – cherisulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondocui la responsabilità da cose in custodia sui cui presupposti esulla cui articolazione può qui bastare un rinvio alla motivazionedi [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 28 novembre 2023 n 33074 ove compiutiriferimenti è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali trale più recenti [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 22 settembre 2023 n 27137non massimata e quindi pure alle strade pubbliche di talché“agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transitoè in linea generale applicabile l art 2051 cod civ in riferimentoalle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024struttura o alle pertinenze della strada indipendentemente dallaData pubblicazione 24/04/2024sua estensione” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 29 luglio2016 n 15761 Rv 641162 01 nello stesso senso tra le moltegià [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 29 marzo 2007 n 7763 Rv 596965 01nonché successivamente [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 1° febbraio 2018 n2481 Rv 647935 01 È stato inoltre precisato sempre conriferimento alla custodia di strade pubbliche che “laresponsabilità ex art 2051 cod civ postula la sussistenza di unrapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra unsoggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere dicontrollarla di eliminare le situazioni di pericolo che siano insortee di escludere i terzi dal contatto con la cosa” sussistendo – inquesto e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risultiapplicabile – “un ipotesi di responsabilità oggettiva il cui unicopresupposto è l esistenza di un rapporto di custodia” essendo “deltutto irrilevante” per contro “accertare se il custode sia stato omeno diligente nell esercizio della vigilanza sulla cosa” così inmotivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 ord n 2481 del 2018 cit Diconseguenza “il danneggiato ha il solo onere di provarel esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il dannomentre il custode ha l onere di provare che il danno non è statocausato dalla cosa ma dal caso fortuito ivi compreso il fatto dellostesso danneggiato o del terzo” cfr nuovamente in motivazioneCass Sez 3 ord n 2481 del 2018 citD altra parte non irrilevante – sempre nella medesimaprospettiva della responsabilità ex art 2051 cod civ degli entiproprietari delle strade – è la circostanza che essi ai sensi dell art14 comma 1 cod strada debbono provvedere tra l altro “allamanutenzione gestione e pulizia delle strade delle loropertinenze e arredo nonché delle attrezzature impianti e servizi”altresì “precisandosi comma 3 che per le strade in concessionei poteri e i compiti dell ente proprietario della strada previsti dal* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024codice della strada sono esercitati dal concessionario salvo chesia diversamente stabilito” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3sent 9 giugno 2016 n 11802 Rv 640205 018 1 2 Orbene alla stregua di tali principi ha errato lasentenza impugnata nel rigettare la domanda risarcitoria sulpresupposto che i dissuasori presenti sul tratto di strada pubblicadifronte al ristorante fossero “posizionati agli angoli di unrettangolo delimitato da strisce bianche che evidenziano unazona di suolo pubblico riservata allo stesso eserciziocommerciale” ritenendo per ciò solo che da tanto dovesse“desumersi che è stato quest ultimo ad installare i dissuasori”così pertanto escludendo che “il Comune avesse alcunaresponsabilità sugli stessi”Al contrario la semplice presenza dei dissuasori sul suolopubblico – fatto non contestato dal Comune – legittimava allastregua dei principi sopra richiamati la pretesa risarcitoria ex art2051 cod civ fatta valere nei suoi confronti* dunque a carico del convenuto – come correttamenteosservano i ricorrenti – la dimostrazione o del titoloamministrativo in forza del quale terzi non solo fruivano dell areain questione ma erano stati abilitati all installazione dei dissuasorie per di più in modo tale da escludere qualunque signoria di fattosui medesimi da parte del custode della strada pubblica ovveroche tali manufatti in assenza di un titolo siffatto fossero statiposti in un arco temporale così ravvicinato da non consentire ilpotere di controllo da parte dell * proprietario dell areademaniale * infatti la seconda delle evenienze testédelineate avrebbe potuto trovare applicazione il principiosecondo cui la pubblica amministrazione “è liberata dallaresponsabilità civile ex art 2051 cod civ con riferimento ai benidemaniali ove dimostri che l evento è stato determinato da cause* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili néeliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attivitàdi manutenzione ovvero che l evento stesso ha esplicato la suapotenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibilel intervento riparatore dell ente custode” così da ultimo CassSez 3 ord 11 marzo 2021 n 6826 Rv 660907 01analogamente [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 9 marzo 2020 n 6651 Rv657165 01 [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 18 giugno 2019 n 16295 Rv654350 01 [OSCURATO:PERSONA] 6 3 ord 19 marzo 2018 n 6703 Rv648489 018 2 Il secondo motivo resta assorbito dall accoglimento delprimo9 In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata in relazione rinviando alla Corted appello di Lecce in diversa composizione per la decisione sulmerito oltre che sulle spese di lite ivi comprese quelle delpresente giudizio di legittimità in applicazione del seguenteprincipio di diritto“l ente proprietario di una strada si presume responsabile aisensi dell art 2051 cod civ dei sinistri riconducibili allecondizioni della struttura ed alla conformazione non solo dellastessa ma pure delle sue pertinenze ivi compresi i c d«dissuasori di sosta» salva la dimostrazione che l installazione ditali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi in area ad essiassegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e conesclusione di qualunque potere di controllo su di essi da parte delcustode proprietario ovvero in difetto di tali condizioni contempi talmente rapidi rispetto alla verificazione del sinistro danon consentire l intervento dell ente custode”* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/202410 Infine per la natura della “causa petendi” va di ufficiodisposta l omissione in caso di diffusione delle generalità e deglialtri dati identificativi del minore che ha patito le lesioni per cui ècausa ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n 196CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*TERZA SEZIONE CIVILE CIVILE*Composta dagli Ill mi * ri Magistrati* pubblica* * DE * Presidente * cagionato da“dissuasore di* * * Consigliere sosta”** * * Consigliere dell enteproprietario della* * * * [OSCURATO:PERSONA] Consigliere strada** * * ConsigliereR G N 20552/2021ha pronunciato la seguente*ORDINANZARepsul ricorso 20552 2021 proposto daUd 21/12/2023* * * * quali esercenti laresponsabilità genitoriale sul figlio minore * * * camerale* domiciliati presso l indirizzo di posta elettronica del *proprio difensore rappresentati e difesi dall * * DATI ** ricorrenticontroCOMUNE DI * in persona del * “protempore” domiciliato presso l indirizzo di posta elettronica delproprio difensore rappresentato e difeso dall * ** controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Avverso la sentenza n 581/21 della Corte d appello di LecceData pubblicazione 24/04/2024depositata il 10/05/2021udita la relazione della causa svolta nell adunanza camerale del21/12/2023 dal Consigliere * * * *1 * * e * * in qualità di genitoriesercenti la responsabilità genitoriale sul figlio * ** ancora minorenne al momento della proposizione dellapresente impugnazione ricorrono sulla base di due motivi perla cassazione della sentenza n 581/21 del 10 maggio 2021 dellaCorte d appello di Lecce che – nel respingerne il gravame esperitoavverso la sentenza n 359/18 del 29 gennaio 2018 del [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria daglistessi proposta nei confronti del Comune di * inrelazione al sinistro occorso al loro figlio il 16 agosto 2013 esitomotivato in ragione del difetto di legittimazione passiva delconvenuto per mancata prova che i dissuasori di sosta cheprovocarono l incidente fossero di proprietà del Comune ovverosotto il controllo oppure la custodia dello stesso2 * in punto di fatto gli odierni ricorrenti di averadito l autorità giudiziaria lamentando che il figlio *all uscita da un ristorante sito nella via * del Comunedi * appoggiava il piede destro su di una catena diferro che collegava tra loro due dissuasori di sosta collocati sullasede viaria La pressione esercitata sulla catena dal pesoancorché esiguo del bimbo determinava il ribaltamento di unodei due dissuasori che si rivelavano non ancorati al suolo finitosull avampiede destro del minore procurandogli gravi lesionipersonali* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024Il Comune di * convenuto in giudizio noncontestava affatto di essere l ente proprietario della pubblica vialimitandosi a dedurre di non esserlo pure dei dissuasori posati sulsuolo pubblico* la causa anche attraverso lo svolgimento diconsulenza tecnica d ufficio la domanda risarcitoria venivarigettata dal primo giudice rilevando “che spettava all attoreprovare la sussistenza del rapporto di custodia ex art 2051 codciv ” o comunque che il fatto illecito fosse “riconducibile al* ciò che nella specie non sarebbe avvenutoLa decisione veniva confermata dal giudice d appello cheribadiva come gli allora appellanti non avessero postoall attenzione della Corte territoriale “alcun elemento idoneo adimostrare che pur in presenza della innegabile delimitazione constrisce bianche evidentemente apposte dai proprietaridell esercizio commerciale della zona su cui risultano collocati imanufatti il perimetro di suolo in questione non potesseconsiderarsi riservato al ristorante” * in particolareritenuto corretto il ragionamento del primo giudice secondo cui“dalle foto in atti si evince che i dissuasori si trovavano difronteal ristorante” essendo “agli angoli di un rettangolo delimitato dastrisce bianche che evidenziano una zona di suolo pubblicoriservata allo stesso esercizio commerciale” sicché “da ciò devedesumersi che è stato quest ultimo ad installare i dissuasori”3 Avverso la sentenza della Corte salentina hanno propostoricorso per cassazione l * e il * nella già indicataqualità sulla base – come detto – di due motivi* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/20243 1 Il primo motivo denuncia – ex art 360 comma 1 n 3cod proc civ – violazione dell art 2051 cod civ nonchéviolazione e falsa applicazione degli artt 2051 e 2697 cod civIl giudice d appello avrebbe errato palesementenell applicazione dell art 2051 cod civ “a fronte dellacircostanza acquisita agli atti del giudizio che i dissuasori fosserocollocati sulla pubblica via” trascurando di considerare “che ilrapporto di custodia si sostanzia nella disponibilità materiale egiuridica del bene pubblica via da cui consegue il potere/doveredi intervento su di essa”* “indipendentemente dalla proprietà di detti dissuasorio dal soggetto che materialmente li ha posati in opera sullacarreggiata” il fatto stesso che vi fosse sulla stessa “un elementol insorgere dell esercizio del potere/dovere di custodia”* dunque la “titolarità della pubblica via” che “determinavaex sé l insorgere del rapporto di custodia” sicché una voltaacclarata tale evenienza “il Comune avrebbe potuto dedurre solodue circostanze per sottrarsi alla responsabilità da custodia”ovvero “che l area di che trattasi era stata oggetto di concessionein favore di un soggetto terzo” e in tal caso “avrebbe dovutofornire la prova documentale della concessione” oppure “che idissuasori erano stati posti in un arco temporale così ravvicinatoda non consentire il potere di controllo da parte dell *proprietario dell area demaniale”3 2 Il secondo motivo denuncia – ex art 360 comma 1 n4 cod proc civ – nullità della sentenza per violazione dell art112 cod proc civI ricorrenti lamentano che sebbene la loro citazionecontenesse una specifica domanda di condanna al risarcimento ai* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024sensi dell art 2051 cod civ ovvero ai sensi dell art 2043 codciv la Corte salentina ha omesso di pronunciarsi su quest ultima4 Ha resistito all avversaria impugnazione con controricorsoil Comune di * chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o comunque rigettata5 La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensidell art 380 bis 1 cod proc civ6 I ricorrenti hanno depositato memoria7 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorniRAGIONI DELLA DECISIONE8 Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati8 1 Il primo motivo è infatti fondato8 1 1 Nello scrutinarlo occorre muovere dal principio – cherisulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondocui la responsabilità da cose in custodia sui cui presupposti esulla cui articolazione può qui bastare un rinvio alla motivazionedi [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 28 novembre 2023 n 33074 ove compiutiriferimenti è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali trale più recenti [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 22 settembre 2023 n 27137non massimata e quindi pure alle strade pubbliche di talché“agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transitoè in linea generale applicabile l art 2051 cod civ in riferimentoalle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024struttura o alle pertinenze della strada indipendentemente dallaData pubblicazione 24/04/2024sua estensione” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 29 luglio2016 n 15761 Rv 641162 01 nello stesso senso tra le moltegià [OSCURATO:PERSONA] 3 sent 29 marzo 2007 n 7763 Rv 596965 01nonché successivamente [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 1° febbraio 2018 n2481 Rv 647935 01 È stato inoltre precisato sempre conriferimento alla custodia di strade pubbliche che “laresponsabilità ex art 2051 cod civ postula la sussistenza di unrapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra unsoggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere dicontrollarla di eliminare le situazioni di pericolo che siano insortee di escludere i terzi dal contatto con la cosa” sussistendo – inquesto e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risultiapplicabile – “un ipotesi di responsabilità oggettiva il cui unicopresupposto è l esistenza di un rapporto di custodia” essendo “deltutto irrilevante” per contro “accertare se il custode sia stato omeno diligente nell esercizio della vigilanza sulla cosa” così inmotivazione [OSCURATO:PERSONA] 3 ord n 2481 del 2018 cit Diconseguenza “il danneggiato ha il solo onere di provarel esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il dannomentre il custode ha l onere di provare che il danno non è statocausato dalla cosa ma dal caso fortuito ivi compreso il fatto dellostesso danneggiato o del terzo” cfr nuovamente in motivazioneCass Sez 3 ord n 2481 del 2018 citD altra parte non irrilevante – sempre nella medesimaprospettiva della responsabilità ex art 2051 cod civ degli entiproprietari delle strade – è la circostanza che essi ai sensi dell art14 comma 1 cod strada debbono provvedere tra l altro “allamanutenzione gestione e pulizia delle strade delle loropertinenze e arredo nonché delle attrezzature impianti e servizi”altresì “precisandosi comma 3 che per le strade in concessionei poteri e i compiti dell ente proprietario della strada previsti dal* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024codice della strada sono esercitati dal concessionario salvo chesia diversamente stabilito” così in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 3sent 9 giugno 2016 n 11802 Rv 640205 018 1 2 Orbene alla stregua di tali principi ha errato lasentenza impugnata nel rigettare la domanda risarcitoria sulpresupposto che i dissuasori presenti sul tratto di strada pubblicadifronte al ristorante fossero “posizionati agli angoli di unrettangolo delimitato da strisce bianche che evidenziano unazona di suolo pubblico riservata allo stesso eserciziocommerciale” ritenendo per ciò solo che da tanto dovesse“desumersi che è stato quest ultimo ad installare i dissuasori”così pertanto escludendo che “il Comune avesse alcunaresponsabilità sugli stessi”Al contrario la semplice presenza dei dissuasori sul suolopubblico – fatto non contestato dal Comune – legittimava allastregua dei principi sopra richiamati la pretesa risarcitoria ex art2051 cod civ fatta valere nei suoi confronti* dunque a carico del convenuto – come correttamenteosservano i ricorrenti – la dimostrazione o del titoloamministrativo in forza del quale terzi non solo fruivano dell areain questione ma erano stati abilitati all installazione dei dissuasorie per di più in modo tale da escludere qualunque signoria di fattosui medesimi da parte del custode della strada pubblica ovveroche tali manufatti in assenza di un titolo siffatto fossero statiposti in un arco temporale così ravvicinato da non consentire ilpotere di controllo da parte dell * proprietario dell areademaniale * infatti la seconda delle evenienze testédelineate avrebbe potuto trovare applicazione il principiosecondo cui la pubblica amministrazione “è liberata dallaresponsabilità civile ex art 2051 cod civ con riferimento ai benidemaniali ove dimostri che l evento è stato determinato da cause* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/2024estrinseche ed estemporanee create da terzi non conoscibili néeliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attivitàdi manutenzione ovvero che l evento stesso ha esplicato la suapotenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibilel intervento riparatore dell ente custode” così da ultimo CassSez 3 ord 11 marzo 2021 n 6826 Rv 660907 01analogamente [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 9 marzo 2020 n 6651 Rv657165 01 [OSCURATO:PERSONA] 3 ord 18 giugno 2019 n 16295 Rv654350 01 [OSCURATO:PERSONA] 6 3 ord 19 marzo 2018 n 6703 Rv648489 018 2 Il secondo motivo resta assorbito dall accoglimento delprimo9 In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata in relazione rinviando alla Corted appello di Lecce in diversa composizione per la decisione sulmerito oltre che sulle spese di lite ivi comprese quelle delpresente giudizio di legittimità in applicazione del seguenteprincipio di diritto“l ente proprietario di una strada si presume responsabile aisensi dell art 2051 cod civ dei sinistri riconducibili allecondizioni della struttura ed alla conformazione non solo dellastessa ma pure delle sue pertinenze ivi compresi i c d«dissuasori di sosta» salva la dimostrazione che l installazione ditali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi in area ad essiassegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e conesclusione di qualunque potere di controllo su di essi da parte delcustode proprietario ovvero in difetto di tali condizioni contempi talmente rapidi rispetto alla verificazione del sinistro danon consentire l intervento dell ente custode”* imposto dalla legge Numero registro generale 20552/2021Numero sezionale 4468/2023Numero di raccolta generale 11140/2024Data pubblicazione 24/04/202410 Infine per la natura della “causa petendi” va di ufficiodisposta l omissione in caso di diffusione delle generalità e deglialtri dati identificativi del minore che ha patito le lesioni per cui ècausa ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n 196 P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiarandoassorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnatarinviando alla Corte d appello di Lecce in diversa composizioneper la decisione sul merito oltre che sulle spese di lite ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n196 in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del minore che hapatito le lesioni per cui è causaCosì deciso in Roma all esito dell adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di cassazione svoltasi il 21dicembre 2023Il Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiarandoassorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnatarinviando alla Corte d appello di Lecce in diversa composizioneper la decisione sul merito oltre che sulle spese di lite ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs 30 giugno 2003 n196 in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del minore che hapatito le lesioni per cui è causaCosì deciso in Roma all esito dell adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di cassazione svoltasi il 21dicembre 2023Il Presidente* *