Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05601/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Gen. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado - resa in sede di giudizio abbreviato - con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per omessa notifica al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto in seno al giudizio per direttissima, in quanto effettuata a mezzo fax ma senza prova di ricezione, e senza indicazione dell'orario di celebrazione dell'udienza.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato note di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Dall'esame degli atti, consultabili da questa Corte alla luce dell'eccezione processuale svolta dalla difesa del ricorrente, si evince che la notifica al difensore della citazione per l'udienza di convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio per direttissima, risulta regolarmente effettuata a mezzo fax al numero del medesimo, come attestato dalla polizia giudiziaria e come, del resto, riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente, la quale nella specie si limita sostanzialmente ad eccepire la mancanza, nell'avviso di convocazione, dell'orario di udienza, implicitamente ammettendo di avere ricevuto la comunicazione via fax.

3. È pacifico, del resto, che in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l'estrema ristrettezza dei tempi del prbcedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso dato dalla polizia giudiziaria al difensore oralmente ovvero a mezzo fax (cfr. Sez. 4, n. 31454 del 25/06/2008, Rv. 241900 - 01).4.

Peraltro, nel caso risulta che il giudizio di merito è stato celebrato con rito abbreviato, sicché, anche qualora si fosse effettivamente verificata la mancata conoscenza dell'avviso di udienza da parte del difensore, ciò avrebbe integrato una nullità di ordine generale a regime intermedio che sarebbe rimasta sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., dalla scelta dell'imputato di procedere con giudizio abbreviato (cfr. Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271097 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado - resa in sede di giudizio abbreviato - con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per omessa notifica al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto in seno al giudizio per direttissima, in quanto effettuata a mezzo fax ma senza prova di ricezione, e senza indicazione dell'orario di celebrazione dell'udienza. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato note di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Dall'esame degli atti, consultabili da questa Corte alla luce dell'eccezione processuale svolta dalla difesa del ricorrente, si evince che la notifica al difensore della citazione per l'udienza di convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio per direttissima, risulta regolarmente effettuata a mezzo fax al numero del medesimo, come attestato dalla polizia giudiziaria e come, del resto, riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente, la quale nella specie si limita sostanzialmente ad eccepire la mancanza, nell'avviso di convocazione, dell'orario di udienza, implicitamente ammettendo di avere ricevuto la comunicazione via fax. 3. È pacifico, del resto, che in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l'estrema ristrettezza dei tempi del prbcedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso dato dalla polizia giudiziaria al difensore oralmente ovvero a mezzo fax (cfr. Sez. 4, n. 31454 del 25/06/2008, Rv. 241900 - 01).4. Peraltro, nel caso risulta che il giudizio di merito è stato celebrato con rito abbreviato, sicché, anche qualora si fosse effettivamente verificata la mancata conoscenza dell'avviso di udienza da parte del difensore, ciò avrebbe integrato una nullità di ordine generale a regime intermedio che sarebbe rimasta sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., dalla scelta dell'imputato di procedere con giudizio abbreviato (cfr. Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271097 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 05601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris