CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento de vizio totale o parziale di mente è formulato del tutto genericamente, evocando promiscuamente il difetto di imputabilità e l'elemento soggettivo del reato, e, comunque, non si confronta con la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che hanno escluso - con argomentazione non irragionevole - l'incidenza del disturbo psichico documentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente