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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10287/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso "ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base della considerazione che «non ricorrono indici effettivi e costanti di buona condotta dimostrativi dell'inserimento dell'istante in un contesto ambientale differente da quello nel quale si erano concretizzate le condotte che avevano legittimato la misura di prevenzione personale presupposta»; in particolare, è stata ritenuta irrilevante la frequentazione di un corso di formazione e ciò in ragione della natura delle violazioni commesse da Jerinò, ossia reati contro il patrimonio; è stata richiamata anche la recente segnalazione per guida senza patente; in tal senso la Corte di appello ha pronunciato anche in sede di opposizione; avverso tali argomentazioni il ricorrente ha opposto cesure che, benché rubricate come violazioni di legge si sostanziano in critiche meramente confutative della motivazione adottata dai giudici di merito; in sostanza, il ricorrente contesta la motivazione adottata dalla Corte di appello con argomenti di merito tesi ad evidenziare non già profili di contraddittorietà o insufficienze motivazionali, quanto la persuasività del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso "ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base della considerazione che «non ricorrono indici effettivi e costanti di buona condotta dimostrativi dell'inserimento dell'istante in un contesto ambientale differente da quello nel quale si erano concretizzate le condotte che avevano legittimato la misura di prevenzione personale presupposta»; in particolare, è stata ritenuta irrilevante la frequentazione di un corso di formazione e ciò in ragione della natura delle violazioni commesse da Jerinò, ossia reati contro il patrimonio; è stata richiamata anche la recente segnalazione per guida senza patente; in tal senso la Corte di appello ha pronunciato anche in sede di opposizione; avverso tali argomentazioni il ricorrente ha opposto cesure che, benché rubricate come violazioni di legge si sostanziano in critiche meramente confutative della motivazione adottata dai giudici di merito; in sostanza, il ricorrente contesta la motivazione adottata dalla Corte di appello con argomenti di merito tesi ad evidenziare non già profili di contraddittorietà o insufficienze motivazionali, quanto la persuasività del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 10287/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris