CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 5J icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tiRAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02137/2021 del UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO udita la relazione svolta dal ConsigFere [OSCURATO:PERSONA]; ' Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, - per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Bergamo il 2 luglio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui gli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» .. La Corte di cassazione, in. ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e * deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintarhente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (incentrata a pagina 3 sulle dichiarazioni dei tossicodipendenti acquirenti come risultanti dalla comunicazione di notizia di reato e dagli atti di indagine) e peraltro non .adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art.. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritte ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così