Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46297/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità del ricorso ribadendo le censure.

OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi del ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della Corte di appello che, ad identica doglianza, ha rilevato: 1) che il possesso delle chiavi dell'appartamento in cui era stata rinvenuta la droga deponeva per una disponibilità dello stesso; 2) che la quantità e le modalità di occultamento, in uno all'assenza di elementi da cui desumere un abituale utilizzo della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, fossero elementi utili al fine di valutare come la stessa non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato che, in ordine al terzo motivo con cui si censurano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha valorizzato - a detti fini - il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (in tal senso il riferimento alla mancata enunciazione di notizie utili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'ammissibilità del ricorso ribadendo le censure. OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi del ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della Corte di appello che, ad identica doglianza, ha rilevato: 1) che il possesso delle chiavi dell'appartamento in cui era stata rinvenuta la droga deponeva per una disponibilità dello stesso; 2) che la quantità e le modalità di occultamento, in uno all'assenza di elementi da cui desumere un abituale utilizzo della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, fossero elementi utili al fine di valutare come la stessa non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato che, in ordine al terzo motivo con cui si censurano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha valorizzato - a detti fini - il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (in tal senso il riferimento alla mancata enunciazione di notizie utili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris