CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 218/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TVR SVT53M11H175W ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. ST FNNA67D55L682H ) , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 30 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi -rimborso N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 706/12/21, depositata in data 21 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , esercente attività accessorie al trasporto merci, ha impugnato un diniego di rimborso attinente –come risulta dalla sentenza impugnata – a IRES, IRAP e IVA relativa alle dichiarazioni deiperiodidi imposta 2008 , 2009, 2010.L’istanza faceva seguito a un PVC della GdF , relativo a periodi di imposta precedenti (2003 e successivi), con cui era stat a contestat a sia l’omessa annotazione di ricavi, sia l’indebita deduzione di componenti negative di reddito (costi non inerenti ) , derivanti dall’annotazione di fatture di acquisto di soggetto estero che secondo l’Ufficio doveva ritenersi asseritamente interposto(la società britannica Dayround LTD). Agli accertamenti di omessa annotazione di maggiori ricavi la società contribuente aveva prestato acquiescenza , previa rinuncia da parte dell’Ufficio al rilievo relativo ai suddetti costi non inerenti. 2. La società contribuente ha dedotto di non avere tenuto conto a «scopo cautelativo» delle suindicate componenti negative di reddito inizialmente oggetto di recupero dall’Ufficio per gli esercizi precedenti, ai quali l’Ufficio aveva successivamente rinunciato in via transattiva, pur avendole effettivamente sopportate . Il rimborso atteneva, pertanto, al conseguente venir meno della variazione in aumento del conto economico e del reddito quale effetto de ll’inserimento ex post N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino nella dichiarazione dei suddetti costi di cui inizialmente non si era tenuto contoe che invece dovevano ritenersi certi ed inerenti. 2.La CTP di Modena ha rigettato il ricorso. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 21 maggio 2021, ha rigettato l’appello della società contribuente. Il giudice di appello ha qualificato il comportamento della società contribuente quale ravvedimento operoso, ritenendo che non vi fosse un errore essenziale e riconoscibile per la controparte da parte della contribuente al momento del pagamento. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto, con autonomo percorso argomentativo, la pretesa della società contribuente sprovvista di prova. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sette m otivi e ulteriormente illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 1, del protocollo 1 della CEDU, nonché dell’art. 6 CEDU, dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 97 Cost., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto nonprovata la domanda di rimborso e nella parte in cui ha equiparato la domanda di rimborso a una forma di ravvedimento operoso. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 1428 e 2033 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha equiparato il versamento prudenziale delle imposte al ravvedimento operoso. Il ricorrente deduce che la dichiarazione dei redditi costituisce dichiarazione di scienza, modificabile ed emendabile in presenza di errori che espongano il N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente a maggiori tributi, laddove la dichiarazione deve ritenersi irretrattabile solo ove si tratti di aderire a un regime fiscale agevolativo di carattere negoziale, nel cui caso il contribuente può provare che vi fosse un errore conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria. Osserva il ricorrente che nel caso di specie non ricorrerebbe una dichiarazione negoziale, per cui la dichiarazione del contribuente era ritrattabile. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non adempiuto l’onere probatorio da parte della società contribuente. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello non ha preso in esame la documentazione della società contribuente,volta a comprovare la sussistenza dei costi , « ivi comprese una consulenza tecnica di parte volta a dimostrare l’effettività della società Dayround». Sotto questoprofilo, il ricorrente deduce che la motivazione del giudice di appello sarebbe apparente in punto valutazione del materiale probatorio. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante in relazione all’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo individuabile –ad avviso del ricorrente –l’iter logico seguito dal giudice di appello ai fini della decisione. N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d. lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello omesso di valutare la documentazione prodotta dalla società contribuentein fase di appello. 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d. lgs. n. 54[6]/1992, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente non avrebbe assolto all’onere di produrre documentazione idonea all’assolvimento dell’onere della prova, traducendosi tale affermazione in una denegata giustizia. 8. Il quinto motivo, il quale è pregiudiziale e va esaminato prima degli altri, è infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è rubricabile solo nel caso in cui non sia evincibile il percorso logico che ha condotto il giudice del merito alla decisione, così venendo meno all’obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice di appello ha adottato ben due autonome rationes decidendi a fondamento della propria decisione di rigetto dell’appello della società contribuente. La prima è stata fondata sulla natura di ravvedimento operoso del versamento delle imposte da parte della società contribuente, ritenendo la CTR tale comportamento non rettificabile in assenza di errore riconoscibile (per la controparte erariale) ed essenziale commesso da parte della società contribuente; la seconda ragione della decisione è, invece, fondata sull’assenza di prova da parte della società contribuente dei presupposti per ottenere il rimborso delle imposte versate(l’inerenza ed esistenza dei costi che originariamente non erano stati esposti in dichiarazione). Tali autonome motivazioni appaiono compiute e idoneeciascuna di esse a sostenere la comprensibilità della decisione adottata. N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. Il ricorrente deduce, difatti, la sussistenza del proprio diritto di rimborso ma non censura le singole statuizioni della sentenza impugnata. Inoltre, come deduce parte controricorrente, il ricorrente intende giungere auna diversa valutazione degli elementi di prova («mancata valutazione dei documenti portati dalla difesa della contribuente (in ispecie, la raccomandata del 24 ottobre 2008 e la consulenza tecnica Bonafé) rispetto alla piena valutazione dei documenti allegati dall’amministrazione finanziaria»), la cui valutazione è riservata al giudice del merito. 10. Il terzo, il quarto e il sesto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernono la seconda ratio decidendi relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della società contribuente relativo alla sussistenza dei fatti costitutivi per ottenere il rimborso delle imposte versate , sono inammissibili. In disparte l’inammissibilità de l quarto motivo in relazione al profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in forza dell’applicazione del principio di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. (cd. «doppia conforme»), i motivi intendono giungere a un diverso apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice del merito, che è di pertinenza di quest’ultimo e non può essere censurato come tale in sede di legittimità. 11.Nello specifico , quanto al terzo motivo del ricorso , non vi è la deduzione di un’erronea applicazione delle regole di riparto dell’onere della prova, bensì una censura relativa all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appellocirca il mancato assolvimento dell’onere della prova(«affermazioni […] sm entite dalla sottostante realtà della vicenda nonché per tabulasdalle allegazioni in atti»: pag. 17 ricorso). Quanto al quarto e al sesto motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di elementi istruttori (documentazione prodotta dalla società N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino contribuente, ad avviso del ricorrente di carattere decisivo ai fini della decisione, consulenza tecnica di parte), elementi in parte prodotti in appello (come si ribadisce diffusamente in memoria), circostanza che attiene alla scelta e all’elezione del materiale probatorio ai fini della decisione, attività la quale si pone sul piano del giudiziodi merito e non è censurabile nel giudizio di legittimità. Nel momento in cui il giudice di appello ha ritenuto, come ha fatto, di non tenere conto degli elementi di prova prodotti in appello, tale opzione non è censurabile in sede di legittimità. 12. Quanto, poi, alla apparenza della motivazione in ordine all’esame del materiale probatorio, in disparte l’eccentricità della deduzione in relazione al motivo proposto, tale censura non è meritevole di accoglimento, avendo il giudice di appello preso in esame gli elementi prodotti in appello e avendoli ritenuti , secondo il suo prudente apprezzamento, insufficienti (« la documentazione prodotta soltanto in appello, sebbene possibile, non consente al contribuente di superare l’onere probatorio a suo carico»). 13. Di conseguenza, stabilizzatasi la ratio decidendi relativa alla mancata prova dei fatti costitutivi della domanda di rimborso, diviene inammissibile per difetto di interesse l’esame del secondo motivo del ricorso relativo alla prima ratio decidendi, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). 14. Inammissibile è, infine, il settimo motivo, il quale non attiene propriamente a una autonoma ratio decidendi , bensì costituisce argomentazione rafforzativa della motivazione della sentenza impugnata, con cui è stato rigettato l’appello (e, di converso, è s tata N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino confermata la sentenza di primo grado) per difetto di provacirca i fatti costitutivi del rimborsodelle imposte versate. 15. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento