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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12794/2026

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;- ricorrente -2026 contro798 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 338/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 23/10/2024 R.G.N. 315/2023;Numero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienNuzmae rod dei rla ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/202617/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei primitre motivi, accoglimento del quarto motivo del ricorso,assorbimento degli altri;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Il tribunale di Fermo ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, ilquale, sul presupposto di avere partecipato e di essersiclassificato nella seconda posizione utile nella selezione perl’attribuzione dell’incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. (società in house) indetta con determina n.AP2022131201 del 13/12/2022, aveva chiesto accertarsil’illegittimità della nomina del primo classificato, MOGNASCHIPiero, per avere la [OSCURATO:PERSONA] attribuito aquest’ultimo il punteggio previsto nel bando di selezionecorrelato all’espletamento dell’incarico di Direttore Generale diA.[OSCURATO:SOCIETA]. dal 06.06.2017 al 28.01.2021.

Dettopunteggio non poteva, in realtà, essere riconosciuto atteso che,da un lato, il provvedimento di nomina e le delibere diconferimento di tale incarico erano stati dichiarati nulli consentenza del Tribunale di Pavia n.264 del 26 aprile 2022(confermata in appello); dall’altro, con atto del 26 giugno 2018la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla società Reti diVoghera S.p.a. il ramo d’azienda relativo all’attività didistribuzione gas ed energia elettrica, sicché non poteva essereassegnato alcun punteggio, dalla data suddetta, perchél’incarico dirigenziale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] non era relativoal settore del gas/energia elettrica.Numero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/20262.

La Corte di appello di Ancona ha respinto il gravame prNoumpeoros dtio ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla SGDS e da [OSCURATO:PERSONA] con separati atti di impugnazione.La Corte territoriale ha ritenuto l’autodichiarazione dei titoli delprimo classificato reticente ed incompleta, avendo sottratto allavalutazione della Commissione di concorso una circostanza diprimaria importanza in sede di valutazione dei titoli, costituitadalla sentenza del Tribunale di Pavia dichiarativa della nullitàdella nomina a [OSCURATO:SOCIETA]Da ciò ha tratto la conseguenza che pur non ricorrendo ipresupposti per una pronuncia di decadenza dai benefici e/o diesclusione dalla selezione, si era comunque in presenza di unadichiarazione infedele e violativa dei principi generali dicorrettezza e buona fede, legittimante, quanto meno, lamancata attribuzione del punteggio correlato allo svolgimentodell’incarico di Direttore Generale presso la A.S.M.

VogheraS.p.a.; punteggio che, ad ogni buon conto, non avrebbe potutocomunque essere attribuito per il periodo dal 26 giugno 2018 inpoi, e cioè dal momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’aziendarelativo all’attività di distribuzione gas ed energia elettrica, ossial’oggetto sociale analogo a quello di SGDS.2.1.

La Corte ha rilevato che sebbene, a norma del bando diconcorso, il punteggio suddetto potesse essere riconosciutoanche quando il ruolo di direttore generale venisse espletato innessun atto di causa era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] (che sul puntonulla ha allegato) avesse svolto attività e compiuto atti a suafirma nell’ambito delle attività conferite alla società Reti diVoghera S.p.a..

In altre parole, ad avviso del giudice d’appello,il riferimento alle società controllate contenuto nella lexspecialis postulava comunque che si trattasse di attivitàNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026riconducibili all’operato del candidato, in qualità di DiNruemtetroo drie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026Generale della società controllante, e su tale aspetto siriscontrava un totale deficit allegatorio e probatorio.Ha, quindi, ritenuto superabile, sulla base di tale ultimoargomento, ogni questione attinente al non ancora avvenutopassaggio in giudicato della declaratoria di nullità pronunciatacon la sentenza del Tribunale di Pavia n.264 del 26 aprile 2022,dal momento che, anche se tale pronuncia dovesse venir menoall’esito del giudizio in Cassazione, resterebbe comunque fermoche il [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver svolto per 36 mesi il ruolodi direttore generale in attività omologhe (cioè nel settoredistribuzione gas ed energia elettrica).2.2.

La Corte di appello, in difformità da quanto statuito dalprimo giudice, ha osservato che nella fattispecie non vi eraspazio per l’attribuzione in sede giudiziale dell’incarico stesso alCuomo, sia perchè l’incarico era stato ormai portato a terminedal [OSCURATO:PERSONA] (per cui l’affidamento dell’incarico al Cuomoavrebbe natura di nuovo conferimento), sia perchè l’A.G.O. nonpuò sostituirsi all’amministrazione nelle sue valutazionidiscrezionali sul se e quando bandire nuovamente una selezioneper la copertura del posto di Direttore Generale (tenuto contodella possibile sussistenza di altri aspiranti a concorrere perl’attribuzione di tale carica).Ad avviso del giudice del gravame, tuttavia, era altrettantoevidente che il Cuomo avesse subito un pregiudizio allaprofessionalità, risultando incontestato che, ove la proceduraselettiva si fosse svolta regolarmente, il Cuomo si sarebbetrovato in posizione utile e si sarebbe verosimilmente vistoMognaschi.

La Corte territoriale ha, quindi, riconosciutosussistente la perdita di un’occasione favorevole, suscettibile diNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026risarcimento del danno per perdita di chances, avendo il NCuumeorom dio ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026sufficientemente provato, quanto meno in via presuntiva eprobabilistica, la concreta possibilità di risultare collocato inposizione utile nella graduatoria della procedura selettiva ed ilnesso causale tra inadempimento ed evento dannoso.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. domanda la cassazione dellasentenza con ricorso articolato in sei motivi cui resiste concontroricorso il Cuomo.4.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.5.

La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del soloquarto motivo, con assorbimento del quinto e del sesto, e per ilrigetto delle prime tre censure.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016,n. 175, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., nel valutare la legittimitàdella procedura selettiva – violazione dell’art. 2909 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.).La Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito rilievo allasentenza del Tribunale di Pavia, non passata in giudicato, diannullamento dell’attribuzione di incarico al concorrenteMognaschi, ed avrebbe errato nell’applicare, come ritenuto daquella sentenza, l’art. 19, commi 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016anche alla fattispecie del mero avanzamento di carriera dipersonale già assunto alle dipendenze di una società apartecipazione pubblica.Assume, poi, la società ricorrente che la sentenza impugnatanel presente giudizio è incorsa anche nella violazione e falsaapplicazione delle norme ricavabili dagli artt. 1175 e 1375 c.c.,perché i princìpi di correttezza e buona fede non imponevano inalcun modo al dott. [OSCURATO:PERSONA] di rendere la CommissioneNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026esaminatrice edotta di una pronuncia, quale quella del Nguimuedroi cdie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026di Pavia, esclusivamente basata su una erronea applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 175/2016.Deduce ancora la ricorrente che la sentenza del Tribunale diPavia su cui l’ing.

Cuomo aveva fondato il suo ricorso era stataresa fra parti diverse e, per di più, al momento in cui i giudici diappello hanno pronunciato la loro decisione non era passata ingiudicato, così che la sentenza di appello, avendo attribuitorilevanza ad un accertamento giudiziale reso fra parti diverse enon passato in giudicato, dev’essere cassata anche perl’autonoma ragione di avere in tal modo violato l’art. 2909 c.c.2.

Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, è necessario chevenga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).2.1.

Nella specie la censura non si confronta pienamente con ildecisum oggetto di impugnazione nella misura in cui la Corte dimerito non ha dato rilevo decisivo alla nullità della nominaall’incarico dirigenziale presso ASM Voghera di Mognaschirilevando viceversa il comportamento reticente di quest’ultimoper un verso e per altro il mancato svolgimento del ruolo didirettore generale in attività omologhe (cioè nel settoredistribuzione gas ed energia) per 36 mesi.Numero registro generale 27336/20242.1.

La Corte territoriale non ha fondato la propria pronuncia Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026tribunale di Pavia, ma ha piuttosto rilevato che, pur nonpotendosi affermare con certezza che la autodichiarazione deititoli resa dal concorrente fosse preordinatamente falsa, eratuttavia indiscutibile che fosse stata reticente ed incompleta,avendo sottratto alla valutazione della Commissione di concorsouna circostanza di importanza non secondaria e sicuramenterilevante in sede di valutazione dei titoli dichiarati.Conseguentemente, è stata ritenuta giustificata una mancatadell’incarico di Direttore Generale presso la A.S.M.

VogheraS.p.a., punteggio che con altra ratio decisoria concorrente èstato ritenuto non attribuibile dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]il ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione gas edenergia elettrica.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degliartt. 1362 e 1363 c.c. nella interpretazione del bando diselezione, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Siaddebita alla Corte territoriale di avere svalutato il significatoletterale della clausola n. 10 del bando, che si limitava arichiedere l’esperienza professionale nel ruolo di direttoregenerale con responsabilità di gestione per almeno tre anni inenti, società, aziende pubbliche o private, anche per il tramitedi società controllate, con oggetto analogo a quello della SGDS.Ad avviso della ricorrente il bando non richiedeva che fosse datala prova del compimento di atti di gestione della societàcontrollata, essendo sufficiente la dimostrazione del ruolorivestito in quella controllante.4.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 27336/2024E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014).

Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (explurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018).

E’stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delleregole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure,ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del2017).4.1.

I richiamati principi risultano applicabili ancheall’interpretazione del bando di concorso, in relazione alla qualequesta Corte ha affermato (Cass. 31422/2021) con pronunciacondivisibile che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.che l'art. 1324 c.c., nell'estendere agli atti unilateralil'applicazione delle norme che regolano í contratti, pone il limitedella compatibilità e, pertanto, quanto all'interpretazione, ladisciplina dettata dagli artt. 1362 e seguenti c.c. trovaapplicazione solo limitatamente a quelle regole che sianoNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026coerenti con la particolare natura del negozio e con la fuNnumzeiroo ndie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026assegnata alla dichiarazione unilaterale di volontà.4.2.

Muovendo da detta premessa questa Corte da tempo haaffermato che, ferma restando la necessità dell'interpretazionecomplessiva delle clausole ex art. 1363 cod. civ., il canoneermeneutico di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ.impone di accertare esclusivamente l'intento proprio delsoggetto che ha posto in essere l'atto, con la conseguenza chenon è applicabile la regola fissata dal secondo comma delladisposizione richiamata, perché la stessa fa riferimento allacomune intenzione dei contraenti ed al comportamentocomplessivo «delle parti» (Cass. n. 7973/2002; Cass. n.13970/2005; Cass. n. 1387/2009; Cass. n. 2399/2009; Cass.n. 14864/2009; Cass. n. 9127/2015).4.3.

Pertanto, nell'interpretazione dell'atto unilaterale assumeuna particolare valenza il senso letterale delle parole attraversole quali il dichiarante ha manifestato la sua volontà, valenza chesi accresce allorquando l'attività ermeneutica riguardi atti dellaPubblica Amministrazione, siano essi amministrativi o anche digestione di rapporti di diritto privato, in relazione ai qualivengono in rilievo esigenze di certezza, di trasparenza e diimparzialità (Cass. n. 17367/2010).4.4.

Nella specie la Corte territoriale ha dato un'interpretazioneplausibile del contenuto del bando, non incoerente con il tenoreletterale dell'espressione utilizzata “anche quando il ruolo didirettore generale venga espletato in attività omologhe svolteper il tramite di società controllate”.4.5.

Il ricorso, attraverso la denuncia solo apparente dellaviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, in realtà silimita a prospettare un’interpretazione alternativa e, quindi, aNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026sollecitare un giudizio di merito, precluso al giudNiucmeer o ddi ria ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026legittimità.5.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e436, comma 3, c.p.c. per avere accolto la domanda dirisarcimento del danno a titolo di ‘perdita di chance’– nullità permancato rilievo del giudicato interno (art. 360, n. 4, c.p.c.).Non avendo il Cuomo proposto gravame avverso la pronunciadi prime cure, in ragione del principio dell’effetto devolutivo edella corrispondenza tra chiesto e pronunciato, i giudicid’appello hanno illegittimamente riconosciuto in capo alsuddetto il diritto anche al risarcimento del danno da perdita dichance.6.

Il motivo è infondato considerato che il Tribunale avevaaccolto la domanda principale e, pertanto, quella subordinata dirisarcimento del danno da perdita di chance non era statarigettata, ma era rimasta assorbita dalla ritenuta fondatezzadella domanda principale.

L’appellato, quindi, non era tenuto aproporre appello incidentale che presuppone la soccombenza.7.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,346 e 436 c.p.c. per avere accolto una domanda non ripropostain appello – nullità per mancato rilievo del giudicato interno (art.360, n. 4, c.p.c.).In via subordinata rispetto al terzo motivo la società ricorrentededuce che la domanda subordinata non accolta doveva esserequanto meno riproposta dal Cuomo ex art. 346 c.p.c. e richiamal’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «pur selibera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modospecifico, non essendo al riguardo sufficiente un genericorichiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti alprimo giudice».Numero registro generale 27336/20248.

In ulteriore subordine, col quinto motivo, si deduce la Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026violazione dell’art. 1227, c. 2, c.c., anche in relazione agli artt.Data pubblicazione 05/05/2026421 e 437 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.).Per la ipotesi di mancato accoglimento del terzo o del quartomotivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente assumeche la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 1227, c. 2, c.c.nella liquidazione del danno.

La Corte di merito, infatti, haomesso di considerare che sin dal 2019 il Cuomo ha ricoperto ilruolo di Direttore generale di un’altra società a controllopubblico, percependo un reddito alternativo che va computatoai fini del calcolo dell’ammontare risarcitorio.9.

Da ultimo con il sesto motivo, in ulteriore subordine, sidenuncia la violazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c. in relazioneagli interessi e alla rivalutazione monetaria (art. 360, n. 4,c.p.c.), riconosciuti dalla sentenza impugnata in assenza diappello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale che nullaaveva statuito quanto agli accessori del credito.10.

Il quarto motivo è fondato.Va al riguardo premesso che la parte pienamente vittoriosa nelmerito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dalsoccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale inrelazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perchésuperate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve soloriproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al finedi evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegnoomissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, ungenerico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese delprecedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare inmodo specifico la volontà di riproporre una determinatadomanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del01/12/2023).Numero registro generale 27336/202410.1.

Tale principio è stato anche di recente ribadito da questa Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Corte che ha affermato che “La parte pienamente vittoriosa inData pubblicazione 05/05/2026primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alleproprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendosufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio diimpugnazione”. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del17/07/2025).10.2.

Nella specie l’originario ricorrente aveva chiesto dicondannare la convenuta al risarcimento del danno patiti epatendi, ivi compreso il danno da perdita di chances e di naturanon patrimoniale, da stimarsi anche in via equitativa, senzatuttavia che in appello la domanda assorbita sia stata ripropostaspecificamente.10.3.

Tale riproposizione avrebbe dovuto essere espressamenteindicata, dal momento che la "chance" non è una meraaspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità diconseguire un determinato risultato o un certo bene,giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonomavalutazione, sicchè la sua perdita configura un danno concretoed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deldanno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto,ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento delpregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultatosperato ( cfr. Cass. Sez. 3- , Sentenza n. 25886 del02/09/2022).11.

Va pertanto accolto il quarto motivo, con conseguenteassorbimento dei successivi motivi posti in via subordinata.12.

In conclusione la sentenza impugnata va cassata ex art.382, comma 2, c.p.c. limitatamente al motivo accolto e senzaNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026rinvio perché in relazione alla domanda risarcitoria da peNrudmietrao ddi ria ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026chance il processo non poteva essere proseguito.13.

La complessità della questione giuridica sottoposta,soprattutto in considerazione dei diversi esiti di primo e secondogrado, giustifica la compensazione delle spese dell’interoprocesso.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, con assorbimentodel quinto e del sesto, rigetta il terzo e dichiara inammissibili ilprimo ed il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata exart. 382, comma 2, c.p.c. limitatamente al motivo accolto esenza rinvio perché in relazione alla domanda risarcitoria daperdita di chance il processo non poteva essere proseguito.Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -2026 contro798 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 338/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 23/10/2024 R.G.N. 315/2023;Numero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienNuzmae rod dei rla ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/202617/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei primitre motivi, accoglimento del quarto motivo del ricorso,assorbimento degli altri;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il tribunale di Fermo ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, ilquale, sul presupposto di avere partecipato e di essersiclassificato nella seconda posizione utile nella selezione perl’attribuzione dell’incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. (società in house) indetta con determina n.AP2022131201 del 13/12/2022, aveva chiesto accertarsil’illegittimità della nomina del primo classificato, MOGNASCHIPiero, per avere la [OSCURATO:PERSONA] attribuito aquest’ultimo il punteggio previsto nel bando di selezionecorrelato all’espletamento dell’incarico di Direttore Generale diA.[OSCURATO:SOCIETA]. dal 06.06.2017 al 28.01.2021. Dettopunteggio non poteva, in realtà, essere riconosciuto atteso che,da un lato, il provvedimento di nomina e le delibere diconferimento di tale incarico erano stati dichiarati nulli consentenza del Tribunale di Pavia n.264 del 26 aprile 2022(confermata in appello); dall’altro, con atto del 26 giugno 2018la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla società Reti diVoghera S.p.a. il ramo d’azienda relativo all’attività didistribuzione gas ed energia elettrica, sicché non poteva essereassegnato alcun punteggio, dalla data suddetta, perchél’incarico dirigenziale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] non era relativoal settore del gas/energia elettrica.Numero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/20262. La Corte di appello di Ancona ha respinto il gravame prNoumpeoros dtio ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla SGDS e da [OSCURATO:PERSONA] con separati atti di impugnazione.La Corte territoriale ha ritenuto l’autodichiarazione dei titoli delprimo classificato reticente ed incompleta, avendo sottratto allavalutazione della Commissione di concorso una circostanza diprimaria importanza in sede di valutazione dei titoli, costituitadalla sentenza del Tribunale di Pavia dichiarativa della nullitàdella nomina a [OSCURATO:SOCIETA]Da ciò ha tratto la conseguenza che pur non ricorrendo ipresupposti per una pronuncia di decadenza dai benefici e/o diesclusione dalla selezione, si era comunque in presenza di unadichiarazione infedele e violativa dei principi generali dicorrettezza e buona fede, legittimante, quanto meno, lamancata attribuzione del punteggio correlato allo svolgimentodell’incarico di Direttore Generale presso la A.S.M. VogheraS.p.a.; punteggio che, ad ogni buon conto, non avrebbe potutocomunque essere attribuito per il periodo dal 26 giugno 2018 inpoi, e cioè dal momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d’aziendarelativo all’attività di distribuzione gas ed energia elettrica, ossial’oggetto sociale analogo a quello di SGDS.2.1. La Corte ha rilevato che sebbene, a norma del bando diconcorso, il punteggio suddetto potesse essere riconosciutoanche quando il ruolo di direttore generale venisse espletato innessun atto di causa era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] (che sul puntonulla ha allegato) avesse svolto attività e compiuto atti a suafirma nell’ambito delle attività conferite alla società Reti diVoghera S.p.a.. In altre parole, ad avviso del giudice d’appello,il riferimento alle società controllate contenuto nella lexspecialis postulava comunque che si trattasse di attivitàNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026riconducibili all’operato del candidato, in qualità di DiNruemtetroo drie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026Generale della società controllante, e su tale aspetto siriscontrava un totale deficit allegatorio e probatorio.Ha, quindi, ritenuto superabile, sulla base di tale ultimoargomento, ogni questione attinente al non ancora avvenutopassaggio in giudicato della declaratoria di nullità pronunciatacon la sentenza del Tribunale di Pavia n.264 del 26 aprile 2022,dal momento che, anche se tale pronuncia dovesse venir menoall’esito del giudizio in Cassazione, resterebbe comunque fermoche il [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver svolto per 36 mesi il ruolodi direttore generale in attività omologhe (cioè nel settoredistribuzione gas ed energia elettrica).2.2. La Corte di appello, in difformità da quanto statuito dalprimo giudice, ha osservato che nella fattispecie non vi eraspazio per l’attribuzione in sede giudiziale dell’incarico stesso alCuomo, sia perchè l’incarico era stato ormai portato a terminedal [OSCURATO:PERSONA] (per cui l’affidamento dell’incarico al Cuomoavrebbe natura di nuovo conferimento), sia perchè l’A.G.O. nonpuò sostituirsi all’amministrazione nelle sue valutazionidiscrezionali sul se e quando bandire nuovamente una selezioneper la copertura del posto di Direttore Generale (tenuto contodella possibile sussistenza di altri aspiranti a concorrere perl’attribuzione di tale carica).Ad avviso del giudice del gravame, tuttavia, era altrettantoevidente che il Cuomo avesse subito un pregiudizio allaprofessionalità, risultando incontestato che, ove la proceduraselettiva si fosse svolta regolarmente, il Cuomo si sarebbetrovato in posizione utile e si sarebbe verosimilmente vistoMognaschi. La Corte territoriale ha, quindi, riconosciutosussistente la perdita di un’occasione favorevole, suscettibile diNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026risarcimento del danno per perdita di chances, avendo il NCuumeorom dio ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026sufficientemente provato, quanto meno in via presuntiva eprobabilistica, la concreta possibilità di risultare collocato inposizione utile nella graduatoria della procedura selettiva ed ilnesso causale tra inadempimento ed evento dannoso.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. domanda la cassazione dellasentenza con ricorso articolato in sei motivi cui resiste concontroricorso il Cuomo.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5. La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del soloquarto motivo, con assorbimento del quinto e del sesto, e per ilrigetto delle prime tre censure.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016,n. 175, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., nel valutare la legittimitàdella procedura selettiva – violazione dell’art. 2909 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.).La Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito rilievo allasentenza del Tribunale di Pavia, non passata in giudicato, diannullamento dell’attribuzione di incarico al concorrenteMognaschi, ed avrebbe errato nell’applicare, come ritenuto daquella sentenza, l’art. 19, commi 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016anche alla fattispecie del mero avanzamento di carriera dipersonale già assunto alle dipendenze di una società apartecipazione pubblica.Assume, poi, la società ricorrente che la sentenza impugnatanel presente giudizio è incorsa anche nella violazione e falsaapplicazione delle norme ricavabili dagli artt. 1175 e 1375 c.c.,perché i princìpi di correttezza e buona fede non imponevano inalcun modo al dott. [OSCURATO:PERSONA] di rendere la CommissioneNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026esaminatrice edotta di una pronuncia, quale quella del Nguimuedroi cdie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026di Pavia, esclusivamente basata su una erronea applicazionedell’art. 19 d.lgs. n. 175/2016.Deduce ancora la ricorrente che la sentenza del Tribunale diPavia su cui l’ing. Cuomo aveva fondato il suo ricorso era stataresa fra parti diverse e, per di più, al momento in cui i giudici diappello hanno pronunciato la loro decisione non era passata ingiudicato, così che la sentenza di appello, avendo attribuitorilevanza ad un accertamento giudiziale reso fra parti diverse enon passato in giudicato, dev’essere cassata anche perl’autonoma ragione di avere in tal modo violato l’art. 2909 c.c.2. Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede lacassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti dellaspecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata(Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219;Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421;Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario chevenga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la«ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggettodi impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).2.1. Nella specie la censura non si confronta pienamente con ildecisum oggetto di impugnazione nella misura in cui la Corte dimerito non ha dato rilevo decisivo alla nullità della nominaall’incarico dirigenziale presso ASM Voghera di Mognaschirilevando viceversa il comportamento reticente di quest’ultimoper un verso e per altro il mancato svolgimento del ruolo didirettore generale in attività omologhe (cioè nel settoredistribuzione gas ed energia) per 36 mesi.Numero registro generale 27336/20242.1. La Corte territoriale non ha fondato la propria pronuncia Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026tribunale di Pavia, ma ha piuttosto rilevato che, pur nonpotendosi affermare con certezza che la autodichiarazione deititoli resa dal concorrente fosse preordinatamente falsa, eratuttavia indiscutibile che fosse stata reticente ed incompleta,avendo sottratto alla valutazione della Commissione di concorsouna circostanza di importanza non secondaria e sicuramenterilevante in sede di valutazione dei titoli dichiarati.Conseguentemente, è stata ritenuta giustificata una mancatadell’incarico di Direttore Generale presso la A.S.M. VogheraS.p.a., punteggio che con altra ratio decisoria concorrente èstato ritenuto non attribuibile dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]il ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione gas edenergia elettrica.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degliartt. 1362 e 1363 c.c. nella interpretazione del bando diselezione, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Siaddebita alla Corte territoriale di avere svalutato il significatoletterale della clausola n. 10 del bando, che si limitava arichiedere l’esperienza professionale nel ruolo di direttoregenerale con responsabilità di gestione per almeno tre anni inenti, società, aziende pubbliche o private, anche per il tramitedi società controllate, con oggetto analogo a quello della SGDS.Ad avviso della ricorrente il bando non richiedeva che fosse datala prova del compimento di atti di gestione della societàcontrollata, essendo sufficiente la dimostrazione del ruolorivestito in quella controllante.4. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 27336/2024E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo èriservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.fra le tante Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006)perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante sisostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che levalutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (explurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018). E’stato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delleregole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure,ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per lequali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione diun’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le piùrecenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del2017).4.1. I richiamati principi risultano applicabili ancheall’interpretazione del bando di concorso, in relazione alla qualequesta Corte ha affermato (Cass. 31422/2021) con pronunciacondivisibile che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.che l'art. 1324 c.c., nell'estendere agli atti unilateralil'applicazione delle norme che regolano í contratti, pone il limitedella compatibilità e, pertanto, quanto all'interpretazione, ladisciplina dettata dagli artt. 1362 e seguenti c.c. trovaapplicazione solo limitatamente a quelle regole che sianoNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026coerenti con la particolare natura del negozio e con la fuNnumzeiroo ndie ra ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026assegnata alla dichiarazione unilaterale di volontà.4.2. Muovendo da detta premessa questa Corte da tempo haaffermato che, ferma restando la necessità dell'interpretazionecomplessiva delle clausole ex art. 1363 cod. civ., il canoneermeneutico di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ.impone di accertare esclusivamente l'intento proprio delsoggetto che ha posto in essere l'atto, con la conseguenza chenon è applicabile la regola fissata dal secondo comma delladisposizione richiamata, perché la stessa fa riferimento allacomune intenzione dei contraenti ed al comportamentocomplessivo «delle parti» (Cass. n. 7973/2002; Cass. n.13970/2005; Cass. n. 1387/2009; Cass. n. 2399/2009; Cass.n. 14864/2009; Cass. n. 9127/2015).4.3. Pertanto, nell'interpretazione dell'atto unilaterale assumeuna particolare valenza il senso letterale delle parole attraversole quali il dichiarante ha manifestato la sua volontà, valenza chesi accresce allorquando l'attività ermeneutica riguardi atti dellaPubblica Amministrazione, siano essi amministrativi o anche digestione di rapporti di diritto privato, in relazione ai qualivengono in rilievo esigenze di certezza, di trasparenza e diimparzialità (Cass. n. 17367/2010).4.4. Nella specie la Corte territoriale ha dato un'interpretazioneplausibile del contenuto del bando, non incoerente con il tenoreletterale dell'espressione utilizzata “anche quando il ruolo didirettore generale venga espletato in attività omologhe svolteper il tramite di società controllate”.4.5. Il ricorso, attraverso la denuncia solo apparente dellaviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, in realtà silimita a prospettare un’interpretazione alternativa e, quindi, aNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026sollecitare un giudizio di merito, precluso al giudNiucmeer o ddi ria ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026legittimità.5. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e436, comma 3, c.p.c. per avere accolto la domanda dirisarcimento del danno a titolo di ‘perdita di chance’– nullità permancato rilievo del giudicato interno (art. 360, n. 4, c.p.c.).Non avendo il Cuomo proposto gravame avverso la pronunciadi prime cure, in ragione del principio dell’effetto devolutivo edella corrispondenza tra chiesto e pronunciato, i giudicid’appello hanno illegittimamente riconosciuto in capo alsuddetto il diritto anche al risarcimento del danno da perdita dichance.6. Il motivo è infondato considerato che il Tribunale avevaaccolto la domanda principale e, pertanto, quella subordinata dirisarcimento del danno da perdita di chance non era statarigettata, ma era rimasta assorbita dalla ritenuta fondatezzadella domanda principale. L’appellato, quindi, non era tenuto aproporre appello incidentale che presuppone la soccombenza.7. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,346 e 436 c.p.c. per avere accolto una domanda non ripropostain appello – nullità per mancato rilievo del giudicato interno (art.360, n. 4, c.p.c.).In via subordinata rispetto al terzo motivo la società ricorrentededuce che la domanda subordinata non accolta doveva esserequanto meno riproposta dal Cuomo ex art. 346 c.p.c. e richiamal’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «pur selibera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modospecifico, non essendo al riguardo sufficiente un genericorichiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti alprimo giudice».Numero registro generale 27336/20248. In ulteriore subordine, col quinto motivo, si deduce la Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026violazione dell’art. 1227, c. 2, c.c., anche in relazione agli artt.Data pubblicazione 05/05/2026421 e 437 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.).Per la ipotesi di mancato accoglimento del terzo o del quartomotivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente assumeche la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 1227, c. 2, c.c.nella liquidazione del danno. La Corte di merito, infatti, haomesso di considerare che sin dal 2019 il Cuomo ha ricoperto ilruolo di Direttore generale di un’altra società a controllopubblico, percependo un reddito alternativo che va computatoai fini del calcolo dell’ammontare risarcitorio.9. Da ultimo con il sesto motivo, in ulteriore subordine, sidenuncia la violazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c. in relazioneagli interessi e alla rivalutazione monetaria (art. 360, n. 4,c.p.c.), riconosciuti dalla sentenza impugnata in assenza diappello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale che nullaaveva statuito quanto agli accessori del credito.10. Il quarto motivo è fondato.Va al riguardo premesso che la parte pienamente vittoriosa nelmerito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dalsoccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale inrelazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perchésuperate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve soloriproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al finedi evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegnoomissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, ungenerico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese delprecedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare inmodo specifico la volontà di riproporre una determinatadomanda o eccezione. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del01/12/2023).Numero registro generale 27336/202410.1. Tale principio è stato anche di recente ribadito da questa Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Corte che ha affermato che “La parte pienamente vittoriosa inData pubblicazione 05/05/2026primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alleproprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendosufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio diimpugnazione”. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del17/07/2025).10.2. Nella specie l’originario ricorrente aveva chiesto dicondannare la convenuta al risarcimento del danno patiti epatendi, ivi compreso il danno da perdita di chances e di naturanon patrimoniale, da stimarsi anche in via equitativa, senzatuttavia che in appello la domanda assorbita sia stata ripropostaspecificamente.10.3. Tale riproposizione avrebbe dovuto essere espressamenteindicata, dal momento che la "chance" non è una meraaspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità diconseguire un determinato risultato o un certo bene,giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonomavalutazione, sicchè la sua perdita configura un danno concretoed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deldanno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto,ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento delpregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultatosperato ( cfr. Cass. Sez. 3- , Sentenza n. 25886 del02/09/2022).11. Va pertanto accolto il quarto motivo, con conseguenteassorbimento dei successivi motivi posti in via subordinata.12. In conclusione la sentenza impugnata va cassata ex art.382, comma 2, c.p.c. limitatamente al motivo accolto e senzaNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026rinvio perché in relazione alla domanda risarcitoria da peNrudmietrao ddi ria ccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026chance il processo non poteva essere proseguito.13. La complessità della questione giuridica sottoposta,soprattutto in considerazione dei diversi esiti di primo e secondogrado, giustifica la compensazione delle spese dell’interoprocesso. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, con assorbimentodel quinto e del sesto, rigetta il terzo e dichiara inammissibili ilprimo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata exart. 382, comma 2, c.p.c. limitatamente al motivo accolto esenza rinvio perché in relazione alla domanda risarcitoria daperdita di chance il processo non poteva essere proseguito.Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 27336/2024Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 12794/2026Data pubblicazione 05/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris