CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva revocatola liberazione anticipata relativamente a più semestri di pena;richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata,forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, delcondannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effettorieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cuitende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato vaparametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 l. n. 354 del 1975 (Ord. pen.),dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e nonpresuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione alprocesso di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, DeWitt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01),sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera dirieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi,deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez.1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016,Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'operarisocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loroconcretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilodell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e,successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla uncomportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del27/05/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595; Sez. 1,n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo deirichiamati principi, confermando la revoca della libertà anticipata, in relazione a tutti isemestri in oggetto, in considerazione della rilevante gravità dei fatti posti in essere dalcondannato e, segnatamente, l’avere approfittato dei margini di autonomia inerenti allafruizione del permesso premio non solo per assumere alcool e cocaina (come ammessodallo stesso), ma anche per commettere gravissimi reati anche con l’uso di armi e violenzaalle persone; rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale fatto ritenutosicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazione all'opera dirieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamentevagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]