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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27142/2026

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rte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigettodel ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di PellegrinoAlessandro [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza in data 13 novembre 2025,giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art.73, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, mentre era sottoposto alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si poneva allaguida di autovettura privo della patente di guida in quanto revocata.1.1.

La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 10332dell’11 marzo 2025, aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia dicondanna emessa dalla Corte territoriale, in quanto non era stato accertato se larevoca della patente di guida fosse stata disposta dal Prefetto «in ragione dellapericolosità espressa dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura di prevenzione già disposta», e sepertanto il caso in esame rientrasse «tra le ipotesi ritenute dalla Cortecostituzionale nella recente sentenza» n. 116 del 2024.1.2.

La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, acquisito il decretoprefettizio che aveva disposto la revoca della patente, ha confermato la decisionedi condanna.2.

Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando un’unica censura con la quale denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta che la sentenza, disattendendo il mandato della sentenzarescindente, non avrebbe accertato che, in concreto, la revoca della patente diguida era stata disposta in ragione della sua ritenuta pericolosità, né avrebbetempo trascorso dalla revoca, avvenuta nel 2012.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.4.

Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alle conclusioni delProcuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censureproposte e insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.La questione devoluta a questa Corte concerne la verifica operata dal giudicedel rinvio in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la revoca dellapatente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sottoposto alla misura dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida diun’autovettura privo della patente in quanto revocata.Tale accertamento, come chiarito dalla sentenza rescindente, è divenutoindispensabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024,la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011«nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto amisura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che pertale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di unveicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa diprecedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».

In effetti, talepronuncia ha ritenuto incompatibile con il principio di offensività l’art. 73, nellaparte in cui incrimina colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale conprovvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anchenei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguanonon già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazionedi disposizioni del codice della strada.2.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto di aver acquisito il provvedimentoprefettizio, ha affermato che la revoca della patente di guida era stata disposta inragione della avvenuta sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Gela, conprovvedimento del Tribunale di Caltanissetta emesso il 15 giugno 2011.La valutazione operata dalla sentenza impugnata risulta confermata daltenore letterale del decreto del Prefetto, allegato al ricorso, nel quale la revocaviene specificamente correlata alla irrogazione della misura di prevenzione e alconseguente venir meno dei requisiti di cui all’art. 120 codice della strada per ilconseguimento e il possesso della patente.La sentenza impugnata ne ha logicamente desunto che la ragione della revocadel titolo abilitativo alla guida ha avuto fondamento proprio nella pericolositàsociale riconosciuta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione edha pertanto correttamente ritenuto integrati i presupposti del reato di cui all’art.73 d.lgs. n. 159 del 2011, come risultante a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale.In tal modo la Corte di appello si è attenuta al mandato della sentenzarescindente, che prescriveva al giudice del rinvio di verificare se la revoca dellapatente fosse stata «disposta per motivi diversi dalla pericolosità sociale ritenutacon la misura di prevenzione», mentre esulava da tale mandato ogni rivalutazionedella attualità della pericolosità.Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questioneprospettata con il ricorso, il quale deve pertanto essere rigettato.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigettodel ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di PellegrinoAlessandro [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza in data 13 novembre 2025,giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art.73, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, mentre era sottoposto alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si poneva allaguida di autovettura privo della patente di guida in quanto revocata.1.1. La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 10332dell’11 marzo 2025, aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia dicondanna emessa dalla Corte territoriale, in quanto non era stato accertato se larevoca della patente di guida fosse stata disposta dal Prefetto «in ragione dellapericolosità espressa dal [OSCURATO:PERSONA] nella misura di prevenzione già disposta», e sepertanto il caso in esame rientrasse «tra le ipotesi ritenute dalla Cortecostituzionale nella recente sentenza» n. 116 del 2024.1.2. La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, acquisito il decretoprefettizio che aveva disposto la revoca della patente, ha confermato la decisionedi condanna.2. Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando un’unica censura con la quale denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta che la sentenza, disattendendo il mandato della sentenzarescindente, non avrebbe accertato che, in concreto, la revoca della patente diguida era stata disposta in ragione della sua ritenuta pericolosità, né avrebbetempo trascorso dalla revoca, avvenuta nel 2012.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.4. Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alle conclusioni delProcuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censureproposte e insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La questione devoluta a questa Corte concerne la verifica operata dal giudicedel rinvio in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la revoca dellapatente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, sottoposto alla misura dellasorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida diun’autovettura privo della patente in quanto revocata.Tale accertamento, come chiarito dalla sentenza rescindente, è divenutoindispensabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024,la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011«nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto amisura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che pertale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di unveicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa diprecedenti violazioni di disposizioni del codice della strada». In effetti, talepronuncia ha ritenuto incompatibile con il principio di offensività l’art. 73, nellaparte in cui incrimina colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale conprovvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anchenei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguanonon già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazionedi disposizioni del codice della strada.2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto di aver acquisito il provvedimentoprefettizio, ha affermato che la revoca della patente di guida era stata disposta inragione della avvenuta sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Gela, conprovvedimento del Tribunale di Caltanissetta emesso il 15 giugno 2011.La valutazione operata dalla sentenza impugnata risulta confermata daltenore letterale del decreto del Prefetto, allegato al ricorso, nel quale la revocaviene specificamente correlata alla irrogazione della misura di prevenzione e alconseguente venir meno dei requisiti di cui all’art. 120 codice della strada per ilconseguimento e il possesso della patente.La sentenza impugnata ne ha logicamente desunto che la ragione della revocadel titolo abilitativo alla guida ha avuto fondamento proprio nella pericolositàsociale riconosciuta dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione edha pertanto correttamente ritenuto integrati i presupposti del reato di cui all’art.73 d.lgs. n. 159 del 2011, come risultante a seguito della dichiarazione diillegittimità costituzionale.In tal modo la Corte di appello si è attenuta al mandato della sentenzarescindente, che prescriveva al giudice del rinvio di verificare se la revoca dellapatente fosse stata «disposta per motivi diversi dalla pericolosità sociale ritenutacon la misura di prevenzione», mentre esulava da tale mandato ogni rivalutazionedella attualità della pericolosità.Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questioneprospettata con il ricorso, il quale deve pertanto essere rigettato.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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