CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 21627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 26380 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55H58 G441S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67Pl8 D996E) e Andrea -Granata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B16 C632S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (n. 1026/1997 - Tribunale di Lanciano) ( C . F . : 001118110693) FECONDO Maurizio (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lanciano pro- nunciata nel procedimento iscritto al n. 340/2019 R.G., in da- ta 13 giugno 2019 (che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso peril rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel corso di una procedura fallimentare cui è assoggettata la società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e il suo socio illimitata- Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 2 di 9 mente responsabile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], è stato aggiudicato dal curatore (quale delegato alla vendita), in favore di Mauri- zio Fecondo, un immobile acquisito all’attivo del fallimento. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del D’[OSCURATO:SOCIETA] in regime di comunione legale dei beni, ha proposto reclamo avverso tale provvedi- mento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 591 terc.p.c., ma il giudice delegato lo ha respinto, limitandosi a disporre il ver- samento in suo favore dellaquota a lei spettante sul ricavato dalla vendita dell’immobile. Avverso il provvedimento del giudice delegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto reclamo al collegio, ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdeciesc.p.c.. Il reclamo, riqualificato come reclamoai sensi dell’art. 26 L.F., è stato ritenuto tardivodal Tribunale di Lanciano. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente disposto la trattazione in pub- blica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicem- bre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modificazioni) . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso, si denunzia « Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 591 ter c.p.c., art. 23 comma 9° del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132». 2.Nel corso di una procedura fallimentare aperta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], il giudice delegatoha disposto la vendi- Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 3 di 9 ta di un immobile acquisito all’attivo, che era stato acquistato dal fallito in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], delegando le operazioni di vendita allo stesso curatore del fal- limento,ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.. All’esito delle operazioni svolte davanti al professionista dele- gato, l’immobile è stato aggiudicato in favore di [OSCURATO:PERSONA]- condo. [OSCURATO:PERSONA] ha p roposto reclamo al giudice delegato, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso l’aggiudicazione pronun- ciata dal suddetto professionista delegato alla vendita. Il giudice delegato ha respinto il reclamo, con ordinanza pro- nunciata ai sensi del richiamato art. 591 terc.p.c.. Avverso tale ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo al Tri- bunale di Lanciano, in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. , secondo la previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 591 terc.p.c.. Il tribunale ha però riqualificato il suo ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. e lo ha dichiarato tardivo (senza esami- narlo nel merito), non essendo stato proposto nel termine di dieci giorni previsto da tale ultima norma (e benché esso fosse stato proposto nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 669 terdeciesc.p.c.), richiamando la giurisprudenza di questa Cor- te che ha affermato la reclamabilità, ai sensi dell’art. 26 L.F., dei provvedimenti del giudice delegato al fallimentoche deci- dano sul reclamo proposto dagli interessati avverso gli atto del notaio delegato alla vendita di immobili (in particolare: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10925del 11/05/2007, Rv. 597433 –01). In base al principio dell’apparenza nell’individuazione dei mez- zi di impugnazione, quindi, l’ordinanza del tribunale dovrebbe, in astratto,ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in coerenza con la rico- Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 4 di 9 struzione sistematica accolta nello stesso provvedimento im- pugnato, in base alla quale i decreti del tribunale fallimentare che definiscono il reclamo di cui all’art. 26 L.F. avverso i prov- vedimenti del giudice delegato al fallimento che a loro volta decidono sul reclamo proposto dagli interessati ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. in relazione agli atti del professioni sta delegato alla vendita fallimentare nelle forme del codice di procedura civile, sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti decisori su di- ritti. 3. La ricorrente contesta la riqualificazione del suo reclamo operata dal tribunale, sostenendo che, in base alla nuova for- mulazione dell’art. 591 ter c.p.c., introdotta dall’art. 13, comma 1, lett. cc-bis), del decreto - legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, avverso l’ordinanza del giudice delegato che decide sui reclami proposti nei confronti di atti del professionista delega- to alla vendita, non sarebbe più proponibile il reclamo di cui all’art. 26 L.F., ma solo quello (da lei in concreto avanzato) di cui agli artt. 591 tere 669 terdecies c.p.c.. 4.Nella specie, è pacifico che alla vendita disposta in sede fal- limentare siano applicabili le norme dettate dal codice di pro- cedura civile per la vendita immobiliare in sede di esecuzione individuale, in quanto compatibili(come previsto di regola, per tutte le procedure fallimentari anteriori al 2006, dalla previ- gente formulazione dell’art. 105 L.F., secondo il quale «alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al proces- so di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti» e come tuttora consente, sia pure solo in via facoltativa,l’attuale formulazione dell’art. 107, comma 2, L.F., secondo cui «il curatore può prevedere nel programma di li- Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 5 di 9 quidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibi- li»). Il concreto svolgimentodelle operazioni di vendita è stato pe- raltro, nella specie, espressamentedelegato (dal giudice dele- gato al fallimento), ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., a l curatore fallimentare. 5.In proposito, l’indirizzo di questa Corte (espressamente ri- chiamato dallo stesso tribunale, nell’ordinanza impugnata) formatosi con riguardo alla disciplina di cui all’art. 105 L.F., nella sua formulazione anteriore alle modifiche intervenute dal 2006 (che peraltro, come già visto, di fatto coincide con quella attualmente prevista dall’art. 107, comma 2, L.F.), aveva por- tato ad affermare il principio di diritto per cui «in tema di ven- dita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati av- verso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispon- dono, “mutatis mutandis”, a quelli esperibili nell’ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di ri- to, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. corri- sponde il reclamo ex art. 26 legge fall.» (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 1610del 22/01/2009, Rv. 606297 – 01 ) . In quest’ottica è, in effetti, stato ritenuto reclamabile ai sensi dell’art. 26 L.F. il provvedimento del giudice delegato che, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., aveva deciso su reclamo propo- sto avverso un atto del professionista (nella specie: notaio) delegato alla vendita (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 11/05/2007, Rv. 597433 - 01) , essendosi affermato che il re- clamo di cui all’art. 26 L.F. corrisponde, nell’esecuzione con- corsuale, all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., cioè al rimedio proponibile, secondo il regime di cui Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 6 di 9 all’art. 591 terc.p.c., nella formulazione all’epoca vigente, av- verso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione individuale sui reclami avverso gli atti del professionista delegato alla vendita. 6.Il suddetto regime è però mutato, in seguito alla riforma di alcune norme del processo esecutivo intervenuta nel 2015, che ha direttamente riguardato lo stesso art. 591 ter c.p.c. (cfr. l’art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del decreto-legge 27 giu- gno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132): è stata infatti eliminata, nella nuova formulazione dell’art. 591 ter c.p.c., la possibilità di impugna- re con l’opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo avverso gli atti del professionista delegato alla vendita, essendosi stabili- to, invece, che la stessa possa essere contestata esclusiva- mente con il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., cioè con un rimedio che ha natura e sostanza non corrispondenti a quelle dell’opposizione agli atti esecutivi e del reclamo di cui all’art. 26 L.F.. Questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci- vile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddettasezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018 , nonché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ) , ha preso spe- cificamente in esame le recenti modificazioni dell’art. 591 ter c.p.c. ed ha espresso in proposito i seguenti principi di diritto: «l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sen- si dell’art. 591 ter c.p.c.avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 7 di 9 espropriazione di immobili delegate al professionista ex art.591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, co- me tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 –01; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020 , Rv. 658512 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6929del 02/03/2022), precisando specificamente, in motiva- zione, che le «eventuali nullità verificatesi nel corso delle ope- razioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecuti- vi, facendo valere la nullità derivata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 617 c.p.c.», di modo che tali nullità, anche se«non ri- levate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., po- tranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione». È stato cioè ritenuto che la modificazione dell’art. 591 ter c.p.c. abbia comportato una radicale modifica di sistema. Nel precedente regime, infatti, il provvedimento del giudice dell’esecuzione (così come quello del giudice delegato al falli- mento) che decideva sulle contestazioni proposte dalle parti con riguardo ad atti del professionista delegato alla vendita, aveva carattere decisorio ed era impugnabile ai sensi dell’art.617 c.p.c. (e, corrispondentemente, ai sensi dell’art. 26 L.F. in sede concorsuale), cioè con un rimedio che comportava una immediata decisione definitiva sulla legittimità di quegli atti, Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 8 di 9 decisione impugnabile in sede di legittimità, idonea quindi al giudicato, con conseguente preclusione per la proposizione di ulteriori identiche contestazioni relative ai medesimi atti. Nel regime attuale, invece, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non è decisoria, ma meramente provvisoria e non definitiva, così come quella del collegio davanti al quale eventualmente la stessa sia fatta oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., con la conseguenza che le conte- stazioni svolte in tale sede potranno essere nuovamente pro- poste dalle parti, impugnando i successivi e conseguenti atti del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (in pri- mis, dunque, in sede di impugnazione del decreto di trasferi- mento). 7. Sulla base di tale nuova impostazione sistematica, è dun- que necessario stabilire se –ed eventualmente in quali limiti o forme – la disciplina come appena ricostruita in base all’attuale formulazione dell’art. 591 ter c.p.c., nella parte in cui prevede il reclamo di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c. (e non più l’opposizione agli atti esecutivi, cui corrisponde in ambito fallimentare il reclamo di cui all’art. 26 L.F.) avverso il prov- vedimento che decida sulle contestazioni relative agli atti del professionista delegato alla vendita (ferma restando la natura non più decisoria e non più definitiva di tale provvedimento, laddove emesso ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., come sancito nell’arresto di questa Sezione sopra richiamato, almeno finché non verrà modificato l’attuale assetto normativo) sia compati- bile anche con il sistema normativo della vendita fallimentare alla quale si applichino le norme del codice di procedura civile e che si svolga, pertanto, a mezzo di professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bisc.p.c.. È avviso del Collegio, peraltro, che tale questione, comportan- do l’analisi della normativa in tema di diritto dell’esecuzione Ric. n. 26380/2019 –Sez. 3 -Ud. 23/06/2022 – Ord. interlocutoria – Pagina 9 di 9 concorsuale e, segnatamente, l’individuazione degli eventuali limiti di compatibilità della disciplina certamente applicabile al- le esecuzioni individuali e come sopra ricostruita, rientri nella competenza tabellare della Prima Sezione Civile della Corte (§ 41 delle vigenti Tabelle di organizzazione per il triennio 2020- 2022) e non di questa Terza Sezione (tabellarmente compe- tente, invece, in tema di esecuzione individuale: § 44 delle dette Tabelle); e ciò anche in considerazione della circostanza che, in concreto, il reclamo proposto dalla parte ricorrente è stato espressamentequalificato in termini di reclamo endofal- limentare, ai sensi dell’art. 26 L.F. e si discute della correttez- za di tale qualificazione. Di con