Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21127/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] •

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe Palmieri tlichael ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione, posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quello di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen.

Il Ricorrente ha dedotto altresì la mancanza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità.

Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il delitto di tentata estorsione perché l'imputato, nel proferire minacce e nell'abbracciare una motosega nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva il preciso obiettivo di ottenere una somma di denaro relativa a una precedente cessione di stupefacente, fatta ad [OSCURATO:PERSONA].

La medesima Corte ha ricordato correttamente che sussiste il delitto di tentata estorsione quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, mentre nel delitto di violenza privata il contegno vessatorio non persegue detta finalità ma l'effetto di costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa. 2.2 La doglianza sulla mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, ove si afferma che non si ravvisano elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle menzionate circostanze, attesi i numerosi precedenti, di cui l'imputato è gravato, e la forte aggressività manifestata nei riguardi delle persone offese: "indici di una personalità negativa e adusa alla violazione delle norme penali".

In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] • DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe Palmieri tlichael ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione, posto in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quello di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. Il Ricorrente ha dedotto altresì la mancanza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto sussistente il delitto di tentata estorsione perché l'imputato, nel proferire minacce e nell'abbracciare una motosega nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva il preciso obiettivo di ottenere una somma di denaro relativa a una precedente cessione di stupefacente, fatta ad [OSCURATO:PERSONA]. La medesima Corte ha ricordato correttamente che sussiste il delitto di tentata estorsione quando la coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, mentre nel delitto di violenza privata il contegno vessatorio non persegue detta finalità ma l'effetto di costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa. 2.2 La doglianza sulla mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, ove si afferma che non si ravvisano elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle menzionate circostanze, attesi i numerosi precedenti, di cui l'imputato è gravato, e la forte aggressività manifestata nei riguardi delle persone offese: "indici di una personalità negativa e adusa alla violazione delle norme penali". In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230691). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] • DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 21127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris