Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:315
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0307

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑307/22 FT contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali oggetto di trattamento – Diritto di ricevere gratuitamente una copia dei dati personali – Rimborso delle spese – Cartella medica del paziente – Medico che effettua il trattamento dei dati»

I. Introduzione

1. Gli articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD») ( 2 ) conferiscono agli interessati ampi diritti di accesso in relazione ai dati personali oggetto di trattamento.

Tra l’altro, tali disposizioni impongono ai titolari del trattamento di fornire gratuitamente agli interessati una copia dei dati di cui trattasi.

2. Gli interessati possono richiedere l’accesso ai loro dati personali, sulla base delle disposizioni del RGPD, per finalità diverse da quelle legate alla protezione dei dati? [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il diritto di ottenere una copia dei dati chiedendo agli interessati di pagare, in alcuni casi specifici, le spese sostenute dal titolare del trattamento per la produzione delle copie? I titolari del trattamento sono tenuti a mettere a disposizione copie di tutti i documenti contenenti dati personali o possono compilare i dati richiesti dagli interessati?

3. Tali sono, in sostanza, le principali questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) in una causa riguardante la possibilità per un paziente di ottenere gratuitamente copie di documenti contenuti nella sua cartella medica.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 4, 13 e 63 del RGPD così recitano: «(4) (…) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va (…) contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.

Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…). (13) (…) [L]e istituzioni e gli organi dell’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…) sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. (…) (63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.

Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.

Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati (…) Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui (…)».

5. L’articolo 12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato», così dispone: «1.

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (…).

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. (…)

3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. (…) (…)

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite.

Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. (…)».

6. Ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato»: «1.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (…)

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. (…)

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui».

7. L’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, relativo alle «Limitazioni», così prevede: «1.

Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…) qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: (…) e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare (…) [in materia di] sanità pubblica (…); (…) i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; (…)».

B. Diritto nazionale

8. L’articolo 630f del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Documentazione relativa al trattamento sanitario», dispone quanto segue: «(1) Il professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini di documentazione, una cartella medica in forma cartacea o elettronica, in diretta relazione temporale con il trattamento. (…) (2) Il professionista sanitario è tenuto a registrare nella cartella medica del paziente tutte le misure essenziali dal punto di vista professionale per il trattamento attuale e futuro, nonché i relativi risultati, segnatamente, l’anamnesi, le diagnosi, gli esami, gli esiti di esami, le risultanze, le terapie e i loro effetti, gli interventi e i loro effetti, i consensi e i ragguagli.

La corrispondenza tra medici deve figurare nella cartella medica del paziente. (…)».

9. Il paragrafo 630g del BGB, intitolato «Accesso alla cartella medica», così recita: «(1) Su richiesta, al paziente deve essere concesso immediato accesso all’integralità della cartella medica che lo riguarda, a meno che non vi ostino rilevanti ragioni terapeutiche o altri diritti significativi di terzi. (…) (2) Il paziente può altresì richiedere copie elettroniche della propria cartella medica.

Egli è tenuto a rimborsare al professionista sanitario le spese sostenute. (…)».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10. DW (il ricorrente nel procedimento principale) ha ricevuto cure dentistiche da FT (la convenuta nel procedimento principale).

Sospettando che la prestazione fosse resa in modo non corretto, DW ha chiesto a FT la consegna gratuita di una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguardava esistente presso quest’ultima.

FT ha ritenuto di essere tenuta a fornire una copia della documentazione relativa al paziente solo a fronte di un rimborso delle spese.

11. DW ha proposto ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), che l’ha accolto.

L’impugnazione presentata da FT dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) è stata respinta per il motivo che i diritti di DW, risultanti dall’articolo 15 del RGPD, non erano esclusi per il fatto che DW aveva richiesto le informazioni al fine di verificare la sussistenza di diritti al risarcimento per responsabilità del medico. 12.

Con il suo ricorso per cassazione («Revision») presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia), FT ha chiesto l’annullamento della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land) e il rigetto del ricorso di DW.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia), l’accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalla questione se il giudice che si è pronunciato nel merito in appello non abbia commesso errori di diritto nel considerare il ricorso fondato ai sensi delle disposizioni del RGPD, come sostiene DW.

13. [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) afferma che, in base alle disposizioni del diritto nazionale, FT non è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione di DW copie della documentazione clinica che lo riguarda.

Tuttavia, un diritto di DW alla consegna gratuita di tali copie potrebbe derivare, come affermato dal Landgericht (Tribunale del Land), direttamente dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, dello stesso.

Pertanto, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del [RGPD], debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento (nella fattispecie il medico curante) non è tenuto a fornire gratuitamente all’interessato (nella fattispecie il paziente) una prima copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, trattati dal titolare del trattamento, qualora l’interessato non richieda la copia per perseguire le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire allo scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati ma lecita (nella fattispecie, la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico).

2. In caso di risposta negativa alla prima questione: a) Se anche una disposizione nazionale di uno Stato membro adottata prima dell’entrata in vigore del RGPD possa essere considerata come una limitazione del diritto derivante dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, alla messa a disposizione gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD. b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a, se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i diritti e le libertà altrui ivi menzionati comprendono anche l’interesse degli stessi allo sgravio dei costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del medesimo regolamento e delle altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia. c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se una normativa nazionale che nel rapporto medico-paziente preveda sempre, e indipendentemente dalle circostanze concrete del caso di specie, un diritto al rimborso delle spese da parte del medico nei confronti del paziente in caso di consegna a quest’ultimo di una copia dei dati personali che figurano nella sua cartella clinica possa essere considerata una limitazione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD, degli obblighi e dei diritti derivanti dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione e alle questioni sub 2a, sub 2b, o sub 2c, se nell’ambito del rapporto medico-paziente il diritto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD comprenda il diritto alla consegna di copie di tutte le parti della cartella clinica contenenti i dati personali del paziente, o se riguardi unicamente la consegna di una copia dei dati personali del paziente in quanto tale, lasciando al medico che tratta i dati la decisione circa le modalità di compilazione di tali dati per il paziente interessato».

14. Il governo lettone e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento.

IV. Analisi A. Prima questione: accesso ai dati per finalità non legate alla protezione dei dati.

15. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli articoli 12, paragrafo 5, e 15, paragrafo 3, del RGPD debbano essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire gratuitamente all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, qualora l’interessato non richieda la copia per le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD (vale a dire per essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità), bensì per una finalità diversa, come la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico. 16.

In sostanza, con la questione di cui trattasi si chiede di stabilire se l’interessato abbia il diritto di ricevere da parte del titolare del trattamento, ai sensi delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], una copia dei propri dati personali, quando la sua richiesta viene effettuata per perseguire finalità lecite, ma non legate alla protezione dei dati.

17. A mio avviso, il diritto di accesso che il RGPD riconosce agli interessati non è subordinato all’intenzione degli stessi di utilizzare i dati in questione per finalità connesse alla protezione dei dati, come quelle indicate nel considerando 63 del medesimo regolamento.

Una lettura testuale, contestuale e sistematica delle disposizioni pertinenti del RGPD corrobora tale tesi.

18. Anzitutto, nessuna limitazione del genere può essere desunta dalla formulazione dell’articolo 12 o dell’articolo 15 del RGPD.

Le due disposizioni in esame stabiliscono, in una sorta di «gioco di specchi», l’obbligo del titolare del trattamento di fornire, e il diritto dell’interessato di richiedere, l’accesso ai dati personali che sono oggetto di trattamento ( 3 ).

Né l’una né l’altra disposizione prevedono che l’interessato indichi i motivi della sua richiesta di accesso né attribuiscono al titolare del trattamento la discrezionalità di chiedere e valutare tali motivi.

19. L’articolo 12 del RGPD impone al titolare del trattamento di «adotta[re] misure appropriate per fornire (…) tutte le informazioni (…) e le comunicazioni» in questione e di « agevola[re] l’esercizio dei diritti dell’interessato» ( 4 ).

Le disposizioni dell’articolo 12 riguardano infatti principalmente le modalità e la tempistica con cui il titolare del trattamento deve, in particolare, concedere l’accesso ( 5 ).

Le uniche eccezioni all’obbligo del titolare del trattamento di agire tempestivamente sono: (i) la richiesta di ulteriori informazioni o il rifiuto di procedere qualora nutra ragionevoli dubbi circa l’identità dell’interessato ( 6 ) e (ii) l’addebito di un contributo spese ragionevole o il rifiuto di procedere in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive ( 7 ).

20. Anche l’articolo 15 del RGPD è formulato in termini molto ampi, riconoscendo agli interessati forme estese di accesso: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, ricevere informazioni dettagliate al riguardo ( 8 ), e ottenere una copia dei dati personali trattati ( 9 ).

Non sono previsti condizioni o limiti espressi per l’esercizio, da parte dell’interessato, del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 del RGPD.

21. Ciò è diverso da quanto stabilito in altre disposizioni del regolamento, che riguardano altri diritti degli interessati.

Ad esempio, l’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD prevede le ipotesi in cui il diritto all’oblio, enunciato nei paragrafi 1 e 2 della stessa disposizione, «non si applic[a]».

L’articolo 20 del RGPD, che riguarda il diritto alla portabilità dei dati, è strutturato in modo analogo, con le eccezioni previste dal paragrafo 3 di tale disposizione.

L’articolo 21, paragrafo 6, del RGPD stabilisce a sua volta le condizioni alle quali, in alcune circostanze specifiche, gli interessati possono esercitare il diritto di opposizione, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo.

22. In tale contesto, il considerando 63 non può essere letto, a mio avviso, nel senso che esso introduce una condizione o una limitazione all’esercizio del diritto di accesso sancito dall’articolo 15 del RGPD, di cui non c’è traccia nel testo di tale disposizione (e neppure nella «disposizione gemella», l’articolo 12 del RGPD).

23. A mio avviso, il considerando 63 è piuttosto diretto a sottolineare l’importanza, nel sistema del RGPD, del diritto di accesso.

Tale diritto è infatti strumentale e indispensabile per l’esercizio effettivo di molti altri diritti che il RGPD riconosce agli interessati ( 10 ).

È difficile che gli individui abbiano «il controllo dei dati personali che l[e] riguardano», come evidenzia il considerando 7 del RGPD, se non sono al corrente di «esistenza, oggetto e motivi» del trattamento dei dati.

Ciò potrebbe spiegare perché il considerando 63 afferma che l’interessato dovrebbe avere il diritto di accesso « per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità» ( 11 ).

La formulazione del considerando 63 può forse essere poco chiara ma, a mio avviso, non ne consegue che il diritto di accesso sia concesso esclusivamente per le finalità ivi indicate.

24. Osservo incidentalmente che una condizione del genere sarebbe spesso impossibile da verificare per il titolare del trattamento, e quindi facile da aggirare per l’interessato, in quanto si baserebbe sull’intenzione soggettiva del singolo interessato ( 12 ).

25. Inoltre, concordo con il giudice del rinvio sul fatto che una diversa interpretazione dell’articolo 15 del RGPD non può essere dedotta dal punto 44 della sentenza YS e altri ( 13 ).

In tale passaggio, la Corte, facendo riferimento alle disposizioni della direttiva 95/46/CE ( 14 ), l’antecedente del RGPD, ha affermato che, «[c]ome emerge dal [preambolo] di detta direttiva, è al fine di effettuare le necessarie verifiche che la persona interessata gode (…) di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento» ( 15 ).

26. In tal modo, la Corte si è limitata, in sostanza, a citare il testo del considerando 41 della direttiva 95/46, la cui formulazione era simile a quella del considerando 63 del RGPD.

Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, nella causa YS e altri la Corte è stata invitata a chiarire la nozione di «dati personali» al fine di determinare la portata dell’accesso.

La questione di cui trattasi solleva un tema giuridico diverso (ossia se lo scopo dell’accesso richiesto possa incidere sulla possibilità di ottenere l’accesso stesso) rispetto al quale non ritengo si possano trovare indicazioni utili in tale sentenza.

27. L’interpretazione dell’articolo 15 del RGPD avanzata nelle presenti conclusioni è confermata altresì dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativo alla «Protezione dei dati di carattere personale», in base a cui: «Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica» ( 16 ).

Il diritto di accesso sembra essere, nella Carta, individuato come diritto autonomo, connesso sul piano logico alla possibilità o all’intenzione del suo titolare di esercitare altri diritti (come il diritto di rettifica ( 17 )), ma non necessariamente dipendente da ciò.

28. Vorrei aggiungere, infine, che tale interpretazione dell’articolo 15 del RGPD è stata altresì suggerita dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue «Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access» (Linee guida 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso) ( 18 ).

Il punto 13 di tali linee guida così recita: «[I] titolari del trattamento non devono valutare “perché” l’interessato chiede l’accesso, ma solo “cosa” chiede l’interessato (…) e se essi sono in possesso di dati personali relativi a tale persona. (…) [A]d esempio, il titolare del trattamento non dovrebbe negare l’accesso per il motivo o per il sospetto che i dati richiesti possano essere utilizzati dall’interessato per difendersi in sede giurisdizionale in caso di licenziamento o di controversia commerciale con il titolare del trattamento».

29. È interessante osservare che l’esempio fornito in tali linee guida corrisponde in larga misura ai fatti della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio.

La circostanza che il ricorrente nel procedimento principale abbia chiesto l’accesso ai dati personali che lo riguardano e che sono contenuti nella cartella medica, situazione specificamente prevista dal considerando 63 del RGPD ( 19 ), al fine di valutare se avviare un’azione legale per danni derivanti da responsabilità medica – fine che il giudice del rinvio correttamente individua come «lecito» ( 20 ) – non autorizza pertanto il titolare del trattamento a respingere la richiesta dell’interessato.

30. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione sollevata nel senso che l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD devono essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, anche se l’interessato non richiede la copia per le finalità di cui al considerando 63 del RGPD, bensì per una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati.

B. Seconda questione: accesso gratuito alle copie

31. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD consenta a una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore del RGPD di limitare il diritto degli interessati alla consegna gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, imponendo agli interessati di farsi carico delle spese sostenute a tale riguardo dal titolare del trattamento.

1. Principio ed eccezione

32. In via preliminare, occorre sottolineare che senza dubbio, in base alla normativa del RGPD, gli interessati hanno il diritto, in linea di principio, alla consegna, da parte del titolare del trattamento, di una prima copia dei loro dati trattati senza sostenere alcun costo .

Ciò deriva espressamente dall’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, in base al quale le informazioni fornite ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 15 «sono gratuite» e che solo per le richieste «manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo», il titolare del trattamento può «addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta».

33. Ciò discende altresì, sebbene implicitamente, dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, secondo cui «[i]n caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi» ( 21 ).

Ciò significa, ovviamente, che non può essere addebitato un contributo spese per la prima copia richiesta dall’interessato.

34. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, le leggi dell’Unione o le leggi nazionali «[possono] limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…), qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare» uno degli obiettivi ivi elencati.

Uno di essi è costituito, alla lettera e), dalla sanità pubblica, e un altro consiste, alla lettera i), nei diritti e nelle libertà altrui.

35. Dopo aver sottolineato tale punto, passo ora al tema centrale posto dalla questione di cui trattasi alla quale, a mio avviso, occorre dare una risposta affermativa.

2. Requisiti dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD

36. In primo luogo, è pacifico che il diritto di accesso degli interessati ai loro dati personali, sancito dall’articolo 15 del RGPD, fa parte dei diritti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD e, di conseguenza, la sua portata può essere limitata da una misura legislativa dell’Unione o di uno Stato membro ( 22 ).

37. In secondo luogo, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono in generale limitare la portata del diritto di accesso, ad esempio escludendolo in alcune situazioni o in relazione a determinati dati, dovrebbe altresì esser loro consentito, conformemente alla massima a maiore ad minus ( 23 ), introdurre una restrizione piuttosto limitata al suo esercizio.

Infatti, solo una forma di accesso è limitata (il diritto di ricevere una copia dei dati) e solo subordinandola al pagamento, da parte degli interessati, delle spese sostenute dai titolari del trattamento.

38. In terzo luogo, una limitazione come quella in esame, espressamente stabilita da un codice civile o da uno strumento giuridico equivalente, è prevista «in una misura legislativa», come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD.

Tale condizione riecheggia quella stabilita dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui le limitazioni ai diritti fondamentali devono essere «previste dalla legge».

39. In un siffatto contesto, vorrei aggiungere che il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi sia precedente all’entrata in vigore del RGPD è, a mio avviso, semplicemente irrilevante per determinare se tale normativa soddisfi le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD.

Come osservato dalla Commissione, né tale disposizione, né, del resto, altre disposizioni del RGPD esigono che le misure restrittive dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano incluse in strumenti legislativi ad hoc, a fortiori in strumenti adottati dopo l’entrata in vigore del RGPD. [OSCURATO:PERSONA] membri è quindi consentito sia mantenere che introdurre limitazioni conformi ai requisiti dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD.

Un confronto tra le diverse versioni linguistiche della disposizione in esame conferma tale tesi ( 24 ).

40. In quarto luogo, data la natura relativamente innocua della limitazione in questione, menzionata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, ritengo che una normativa nazionale come quella in esame chiaramente non pregiudichi l’«essenza» di tale diritto (un altro requisito previsto sia dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD che dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta).

Tale normativa non priva gli individui del nucleus durus del loro diritto alla protezione dei dati.

Tra l’altro, è persino difficile immaginare situazioni, tra quelle disciplinate dalla normativa nazionale di cui trattasi, in cui l’importo di tali costi sarebbe talmente rilevante che obbligare gli interessati a farsene carico equivarrebbe, in pratica, a negare loro l’accesso.

41. In quinto luogo, mi sembra che una normativa nazionale come quella in questione persegua obiettivi consentiti dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD e, più in generale, leciti a norma del diritto dell’Unione.

42. Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, mi risulta che la normativa nazionale pertinente miri a scoraggiare le richieste superflue o futili di copie, al fine di (i) tutelare gli interessi economici dei medici, che spesso costituiscono imprese individuali o lavorano in piccole équipe, e, in tal modo, (ii) garantire che, nell’esercizio della loro attività professionale, i medici dedichino (la maggior parte del) tempo alle loro mansioni fondamentali di carattere sanitario, anziché occuparsi di evitabili mansioni amministrative.

43. Il secondo obiettivo è collegato alla tutela della sanità pubblica.

Alla lettera e), l’articolo 23, paragrafo 1, prevede espressamente le limitazioni necessarie per salvaguardare «importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro», come la «sanità pubblica».

Ciò è in linea con l’articolo 35 della Carta, intitolato «Protezione della salute», in base a cui «[o]gni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» ( 25 ).

44. Il primo obiettivo è certamente volto a tutelare un interesse (privato) di talune persone (i medici che, nella situazione di cui trattasi nel caso di specie, agiscono in qualità di titolari del trattamento) ed è di natura economica.

Tuttavia, nessuno degli elementi in esame indica che una limitazione del diritto di accesso non possa essere accettata in linea di principio.

45. Infatti, alla lettera i), l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette le limitazioni necessarie per salvaguardare i «diritti e [le] libertà altrui».

È interessante rilevare che gli stessi termini figurano anche nell’articolo 15, paragrafo 4, e nel considerando 63 del RGPD che, proprio riguardo al diritto di ricevere una copia dei dati trattati, affermano che tale diritto non deve «ledere i diritti e le libertà altrui».

46. In via preliminare, vorrei sottolineare che l’articolo 15, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), e il considerando 63 del RGPD menzionano «i diritti e le libertà altrui » ( 26 ) e non, come altre disposizioni del regolamento, i diritti «di terzi» ( 27 ).

Ciò significa altresì, logicamente, che limitazioni necessarie alla tutela di taluni diritti del titolare del trattamento possono essere accettabili a norma di tale disposizione ( 28 ).

47. Inoltre, il fatto che uno degli interessi tutelati dalla normativa nazionale in questione sia di natura economica non significa di per sé che esso non possa essere idoneo a giustificare limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD.

Il considerando 4 del RGDP è alquanto chiaro: «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, [e va] contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.

Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…)» ( 29 ).

48. A tale proposito, vorrei ricordare che il capo II della Carta («Libertà») comprende vari diritti di natura economica: oltre alla già citata libertà d’impresa (articolo 16), vi figurano anche la «libertà professionale e [il] diritto di lavorare» (articolo 15) e il diritto di proprietà (articolo 17).

I diritti fondamentali di natura economica non possono essere considerati «figli di un dio minore» rispetto ad altri diritti (civili, sociali o politici).

Non occorre conoscere gli scritti di Ludwig von Mises ( 30 ) per riconoscere che tutti questi diritti sono inestricabilmente connessi: essi non possono che essere esercitati di pari passo, in quanto la privazione dei diritti economici inciderebbe inevitabilmente sulla possibilità degli individui di godere pienamente dei propri diritti civili, sociali e politici, e viceversa.

49. Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, il considerando 13 del RGPD invita gli [OSCURATO:PERSONA] membri a «considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare [il regolamento]». [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto considerare le caratteristiche specifiche delle imprese di dimensioni limitate e dei liberi professionisti, in cui spesso rientrano i medici.

50. Di conseguenza, non ho difficoltà a concludere che l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD non solo ammette limitazioni volte a tutelare la sanità pubblica, ma anche quelle volte a tutelare alcuni diritti economici fondamentali degli individui ( 31 ), compresi quelli dei titolari del trattamento.

51. Infine, tuttavia, la normativa nazionale che limita il diritto di accesso ai dati personali è ammissibile ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD solo se può essere considerata «una misura necessaria e proporzionata» per salvaguardare un interesse pubblico tra quelli ivi elencati.

La disposizione in esame impone quindi, conformemente a un principio consolidato, che sia effettuata una «verifica della proporzionalità» della limitazione per la quale è necessaria una giustificazione.

3. Proporzionalità della normativa nazionale

52. Per verificare la proporzionalità della limitazione, occorre esaminare tre requisiti cumulativi.

La misura deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito («idoneità») e non deve eccedere quanto necessario per conseguirlo («necessità»).

Inoltre, la misura nazionale deve essere « stricto sensu proporzionata», il che significa che deve operare un giusto bilanciamento degli interessi in gioco (gli interessi perseguiti dallo Stato mediante la misura in questione e quelli delle persone sulle quali essa incide negativamente) ( 32 ).

53. A mio avviso, la conformità al principio di proporzionalità di specifiche misure nazionali che derogano alle norme generali del diritto dell’Unione è spesso una valutazione che i giudici nazionali sono nella posizione migliore per effettuare.

Tuttavia, per contribuire alla risoluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, propongo le seguenti considerazioni.

54. Anzitutto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi mi sembra, in linea di principio, idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, nel senso che appare in grado di dare un contributo significativo al loro raggiungimento.

Infatti, l’obbligo per gli interessati di sostenere i costi amministrativi connessi alla produzione delle copie richieste può effettivamente dissuaderli dall’avanzare richieste di accesso superflue o futili.

Ciò significa che è meno probabile che i medici debbano impiegare il loro tempo e le loro risorse per occuparsi di evitabili mansioni di carattere amministrativo.

55. Inoltre, stabilire se una normativa nazionale come quella in esame ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e/o non operi un giusto bilanciamento degli interessi in gioco non è, a mio avviso, così semplice e richiederà, pertanto, una valutazione più approfondita da parte del giudice del rinvio.

56. A tale proposito, vorrei sottolineare ancora una volta ( 33 ) la natura relativamente innocua della limitazione in questione.

Mentre l’articolo 15 del RGPD concede varie forme di accesso agli interessati, la normativa nazionale di cui trattasi limita solo una di tali forme (il diritto di ricevere una copia dei dati) e solamente subordinandola al pagamento, da parte degli interessati, delle spese sostenute a tale riguardo dai titolari del trattamento.

57. Tuttavia, la Commissione ha espresso alcuni dubbi sulla necessità della normativa nazionale in esame, sottolineando che essa si applica in relazione a tutte le richieste di accesso alle cartelle mediche, indipendentemente dallo status professionale e dal tipo di attività del medico in questione: può trattarsi di un lavoratore autonomo che esercita la propria attività da solo o in uno studio con più medici o di un lavoratore dipendente, ad esempio, in un ospedale pubblico o in una grande clinica privata.

58. Devo riconoscere che taluni argomenti avanzati dalla Commissione hanno una certa efficacia.

Può essere effettivamente vero che non tutte le situazioni contemplate dalla normativa nazionale di cui trattasi sono completamente equivalenti ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e i), del RGPD.

Ad esempio, i grandi studi medici, gli ospedali e le cliniche private dispongono normalmente di personale e attrezzature dedicati per svolgere tutte le mansioni di carattere amministrativo connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie.

Non risulta quindi ovvio che, anche in tali casi, una normativa nazionale come quella di cui trattasi abbia l’effetto di sollevare i medici dall’obbligo di farsi carico di spese superflue o di utilizzare il loro tempo prezioso per espletare mansioni di ufficio evitabili.

59. Inoltre, a differenza dei medici tenuti ad applicare tariffe stabilite a livello pubblico, i medici che sono liberi di fissare le loro tariffe al livello che ritengono appropriato possono, se lo ritengono opportuno, recuperare i costi aggiuntivi aumentando le tariffe, «spalmando» così tali costi tra tutti i loro pazienti.

Di conseguenza, alcuni medici possono presumibilmente esigere un livello di «protezione normativa» più elevato rispetto ad altri.

60. D’altra parte, tuttavia, non sono sicuro che una norma che preveda un trattamento diverso per i medici e, di conseguenza, per i pazienti a seconda che i medici, ad esempio, (a) siano lavoratori autonomi o dipendenti, (b) lavorino – per usare i termini utilizzati dal considerando 13 del RGPD – in «micro, piccole e medie imprese», o per grandi ospedali e cliniche, e/o (c) siano vincolati da tariffe pubbliche o possano fissare liberamente le proprie tariffe, sia pratica o ragionevole ed equa.

61. Trovare i criteri giusti per distinguere le situazioni in cui sono i pazienti a dover sostenere i costi e quelle in cui sono i medici a doverli sostenere, al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale, non è un compito facile.

Soprattutto, una differenziazione del genere introdurrebbe una certa complessità (e, forse, una fonte di confusione) in relazione a situazioni che, per via dell’importo di denaro in questione, di solito piuttosto limitato, è probabilmente più facile disciplinare con una norma chiara di automatica applicazione.

62. Come ha affermato la Corte, non si può negare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di conseguire obiettivi di interesse pubblico mediante l’introduzione di regole generali e semplici che gli utenti comprenderanno e applicheranno facilmente e che le autorità competenti gestiranno e controlleranno facilmente ( 34 ).

Più in generale, come ho affermato in recenti conclusioni, non si può imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’adozione, a fini di proporzionalità, di misure alternative di incerta fattibilità o efficacia, o che comportino un onere intollerabile (in termini organizzativi o finanziari) per i medesimi ( 35 ).

63. Infine, non si può escludere l’effetto perverso di una norma avente una portata più limitata rispetto a quella di cui trattasi: essa potrebbe incoraggiare i pazienti a rivolgersi a cliniche più grandi (che forniscono gratuitamente copie delle cartelle mediche) piuttosto che a studi medici più piccoli (che chiedono il pagamento di un importo supplementare per tali copie).

64. In effetti, potrebbe essere altresì messa in discussione l’equità complessiva o, in altri termini, la ragionevolezza di norme alternative.

Se valutata dal punto di vista dei medici, una norma ad hoc che sollevi da siffatti costi solo i medici indipendenti e i piccoli studi può apparire ragionevole: essa protegge i professionisti «più deboli».

Tuttavia, se la si valuta dal punto di vista dei pazienti, la stessa misura può assumere un aspetto diverso.

Infatti, i pazienti che per ricevere prestazioni sanitarie si rivolgono a ospedali e cliniche di grandi dimensioni, soprattutto quelli in cui i medici sono liberi di fissare le loro tariffe al livello che ritengono appropriato, sarebbero coloro che traggono vantaggio dalla norma.

Ciò avverrebbe nonostante il fatto che (i) tali pazienti possano essere spesso più abbienti di quelli che si rivolgono a medici locali che esercitano come liberi professionisti e (ii) le spese sostenute per le copie delle cartelle mediche costituiscano probabilmente una parte minima (magari trascurabile) dei costi complessivamente sostenuti dagli stessi per le prestazioni sanitarie, a differenza di quanto si verifica per i pazienti che ricevono prestazioni sanitarie attraverso il sistema sanitario nazionale (tipicamente a titolo gratuito o pagando tariffe minime).

Si potrebbe così sostenere che la protezione dei «professionisti più deboli» avverrebbe a spese dei «consumatori più deboli».

65. Alla luce di quanto precede, a differenza della Commissione, non sono convinto che l’approccio unico scelto dal legislatore tedesco ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione.

Non sono riuscito a individuare alcuna misura alternativa che sia meno restrittiva nei confronti del diritto alla protezione dei dati degli individui, pur essendo ugualmente efficace per salvaguardare gli interessi che la normativa nazionale di cui trattasi mira a tutelare.

66. Non vedo neppure elementi che suggeriscano che il legislatore tedesco non sia riuscito a operare il giusto bilanciamento tra i vari interessi in gioco. 67.

È vero che si potrebbe sostenere che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per quanto riguarda la fornitura di copie di dati personali è stato effettuato dal legislatore dell’Unione: il titolare del trattamento deve consegnare gratuitamente la prima copia e può chiedere il pagamento di un contributo spese soltanto per copie eccessive e/o ulteriori.

Tuttavia, l’ampia formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e del considerando 13 del RGPD non si presta a una lettura così restrittiva.

Neppure il considerando 63, che si riferisce specificamente al diritto degli interessati di accedere ai dati relativi alla loro «salute», contiene riferimenti specifici al riguardo.

68. Soprattutto, non si può trascurare il fatto che, nel settore della tutela e del miglioramento della salute umana, l’Unione europea ha solo una competenza di sostegno ( 36 ).

La Corte ha costantemente affermato che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto.

Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità ( 37 ).

69. Dopo aver ponderato i vari interessi in gioco, il legislatore tedesco ha deciso che, per quanto riguarda le richieste di copie delle cartelle mediche presentate ai medici da parte dei pazienti, vi erano motivi per ritenere che le spese sostenute dovessero essere a carico degli interessati e non dei titolari del trattamento.

Ritengo che si tratti di una decisione politica la quale, non essendo manifestamente irrazionale o implausibile, rientra nel margine di discrezionalità dello Stato membro in questione.

In ogni caso, sindacare tale scelta è un compito che spetta al giudice del rinvio e non alla Corte di giustizia.

70. Ciò premesso, esiste certamente un elemento che, a mio avviso, il giudice del rinvio è tenuto a verificare.

In situazioni come quelle disciplinate dalla normativa nazionale in esame, ritengo essenziale che le spese per le quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitate alle spese effettive per produrre e mettere a disposizione le copie richieste.

Ciò significa che le spese ripetibili sono solo quelle relative al materiale (come la carta, la cartuccia delle stampanti o delle fotocopiatrici e/o le chiavette USB, ecc.) e alla manodopera necessaria a tal fine.

Tali costi non possono, a mio avviso, includere alcun tipo di profitto da parte dei professionisti ( 38 ).

Considerato l’attuale stato di digitalizzazione di documenti e archivi, sarei sorpreso (e quindi sospettoso) se l’importo normalmente richiesto dai medici a tale scopo fosse superiore a pochi euro.

71. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione sollevata nel senso che l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette una normativa nazionale che impone ai pazienti che richiedono copie dei loro dati personali contenuti nella cartella medica di rimborsare ai medici le spese sostenute, a condizione che la limitazione al diritto di accesso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, sia necessaria e proporzionata agli obiettivi di tutela della sanità pubblica e della libertà d’impresa dei medici.

In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che i costi per i quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo.

C. Terza questione: nozione di «copia dei dati»

72. Infine, con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, debba essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale dei documenti inclusi nella sua cartella medica.

73. Il principale aspetto sollevato dalla questione di cui trattasi è stato trattato – a mio avviso in modo convincente – dall’avvocato generale Pitruzzella nelle sue recenti conclusioni nella causa F.F. ( 39 )

74. In tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire la portata del diritto di accesso riconosciuto agli interessati dall’articolo 15 del RGPD.

Per affrontare tale tema, l’avvocato generale Pitruzzella ha discusso, tra l’altro, la nozione di «copia» ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RGPD.

Seguendo un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione, lo stesso è giunto alle seguenti conclusioni, rilevanti ai fini della presente causa.

75. In primo luogo, la nozione di «copia», di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RGPD, deve essere intesa come «una riproduzione fedele in forma intelligibile dei dati personali richiesti dall’interessato, in un formato materializzato e permanente, che consenta all’interessato di esercitare in maniera effettiva il diritto di accesso ai suoi dati personali, avendo piena conoscenza di tutti i suoi dati personali oggetto di trattamento».

Lo stesso ha aggiunto che «la forma esatta della copia è determinata in base alle specificità di ciascun caso ed, in particolare, alla tipologia dei dati personali di cui è richiesto l’accesso e alle esigenze dell’interessato» ( 40 ).

76. In secondo luogo, l’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD «non attribuisce all’interessato un diritto generale ad ottenere copia parziale o integrale del documento che contiene i dati personali dell’interessato o, qualora i dati personali siano trattati in una banca dati, un estratto di tale banca dati».

Ciò premesso, egli ha altresì precisato che «tale disposizione non esclude (...) che parti di documenti, o documenti interi o estratti di banche dati, possano dover essere forniti all’interessato qualora ciò sia necessario per garantire la piena intelligibilità dei dati personali oggetto di trattamento di cui è richiesto l’accesso» ( 41 ).

77. Per motivi di economia giudiziaria, non riporto qui le ragioni che lo hanno indotto a prendere tale posizione.

È sufficiente precisare che condivido pienamente le sue tesi al riguardo.

In definitiva, il RGPD è una normativa riguardante non l’accesso ai documenti, bensì la protezione dei dati.

Di conseguenza, il suo obiettivo principale è garantire l’accesso ai dati, non ai documenti che li contengono.

Se in alcuni casi il secondo può implicare necessariamente il primo, non è sempre così.

78. Ciò detto, mi sembra possibile, conformemente al principio della trasparenza ( 42 ) e all’obbligo di fornire le informazioni in «forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile» ( 43 ), che, per quanto riguarda i documenti contenuti in una cartella medica, il diritto di ricevere una copia dei dati oggetto di trattamento possa spesso comportare il diritto di ricevere una copia (parziale o integrale) dei documenti originali.

Soprattutto quando si tratta di risultati di analisi o esami (che tipicamente comprendono numerosi dati e/o immagini di carattere tecnico), ritengo che consentire ai medici (o al loro personale) di sintetizzare o compilare tali dati, per fornirli in forma aggregata, possa cagionare il rischio che taluni dati rilevanti vengano omessi ( 44 ) o riportati in modo errato ( 45 ) o, in ogni caso, che sia reso più difficile per gli interessati (vale a dire i pazienti) verificarne l’esattezza e la completezza.

79. È probabilmente per tale motivo che, come già menzionato, il considerando 63 del RGPD afferma espressamente che il diritto di accesso ai dati personali «include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati».

80. Risulta dunque che lo stesso legislatore dell’Unione abbia sottolineato l’importanza che l’accesso degli individui ai dati personali riguardanti la loro salute sia non solo facilmente comprensibile, ma anche il più completo ed esatto possibile.

Allo stesso tempo, è evidente che le cartelle mediche possono contenere una varietà di documenti che non comprendono dati personali dei pazienti (ad esempio, articoli scientifici riguardanti patologie o cure mediche).

Ovviamente, i pazienti non hanno alcun diritto di accedere alle informazioni contenute in tali articoli e di conseguenza non hanno alcun diritto di averne una copia sulla base del RGPD.

81. A tale riguardo, osservo che la normativa nazionale di cui trattasi, la cui riforma, a quanto mi risulta, è oggetto di discussione da parte delle autorità nazionali competenti ( 46 ), potrebbe conferire ai pazienti un diritto di accedere alle cartelle mediche e, in particolare, di ottenere copie dei documenti in esse contenuti, che va oltre quello riconosciuto dal RGPD.

82. Non vedo alcun motivo per cui ciò non dovrebbe essere possibile in forza del diritto dell’Unione, dal momento che rientrerebbe in un settore giuridico non disciplinato a livello dell’Unione.

Inoltre, a quanto mi risulta, non vi sono evidenti problemi di conflitto con le norme del RGPD.

Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che un diritto di accesso alle cartelle mediche che ecceda quello riconosciuto dal RGPD sarebbe, in tale misura, disciplinato esclusivamente dal diritto nazionale.

Ciò significa che la portata di tale diritto (ad esempio, il tipo di documenti interessati) e le modalità di accesso (ad esempio, a titolo gratuito o dietro rimborso delle spese sostenute) devono essere stabilite dal legislatore nazionale.

83. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso che, nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD non può essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella sua cartella medica.

Ciò non esclude la possibilità che il titolare del trattamento debba fornire agli interessati una copia parziale o integrale di determinati documenti.

Ciò si verifica quando una copia del documento è necessaria per garantire che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa verificarne la completezza e l’esattezza.

V. Conclusione

84. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) come segue: L’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) devono essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, anche se l’interessato non richiede la copia per le finalità di cui al considerando 63 del RGPD, bensì per una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati.

L’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette una normativa nazionale che impone ai pazienti che richiedono copie dei loro dati personali contenuti nella cartella medica di rimborsare ai medici le spese sostenute, a condizione che la limitazione al diritto di accesso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, sia necessaria e proporzionata agli obiettivi di tutela della sanità pubblica e della libertà d’impresa dei medici.

In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che i costi per i quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo.

Nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD non può essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella sua cartella medica.

Tuttavia, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una copia parziale o integrale dei documenti, quando ciò è necessario per garantire che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa verificarne la completezza e l’esattezza. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ( GU 2016, L 119, pag. 1 ). ( 3 ) L’ambito di applicazione dell’articolo 12 del RGPD è tuttavia più ampio di quello dell’articolo 15 del RGPD, poiché esso riguarda gli obblighi del titolare del trattamento che derivano non solo dall’articolo 15 ma anche da altre disposizioni dello stesso regolamento. ( 4 ) Paragrafi 1 e 2 dell’articolo in esame (il corsivo è mio). ( 5 ) V., in particolare, paragrafi 3 e 4 dello stesso. ( 6 ) Paragrafo 6 dello stesso. ( 7 ) Paragrafo 5 dello stesso. ( 8 ) Paragrafo 1 dell’articolo in esame. ( 9 ) Paragrafo 3 dello stesso. ( 10 ) V., in tal senso, per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak ( C‑434/16 , EU:C:2017:994 , punto 57 ). ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) Allo stesso modo, sarebbe impossibile impedire agli interessati, una volta ottenuti i dati personali in base al RGPD per finalità di protezione dei dati, di citare successivamente in giudizio il titolare del trattamento per altri scopi. ( 13 ) Sentenza del 17 luglio 2014 ( C‑141/12 e C‑372/12 , EU:C:2014:2081 ). ( 14 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ).

Tale direttiva è stata abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018 dall’articolo 94 del RGPD. ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Il corsivo è mio. ( 17 ) Nel RGPD esso è previsto dall’articolo

16. ( 18 ) Linee guida adottate il 28 gennaio 2022 e pubblicate sul suo sito Internet. ( 19 ) Come menzionato al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, tale considerando stabilisce che «il diritto di accedere ai dati personali (…) include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati».

V. altresì articolo 4, paragrafi 4, 13 e 15, del RGPD. ( 20 ) Come sottolineato dal giudice del rinvio, la finalità per la quale il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto l’accesso ai dati personali che lo riguardano non può essere considerata come fonte di un «abuso di diritto» che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, impedirebbe allo stesso di avvalersi dei diritti conferitigli dal diritto dell’Unione.

V. in particolare, sentenza del 27 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑641/21 , EU:C:2022:842 , punto 39 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Il corsivo è mio.

V. altresì considerando 59 del RGPD. ( 22 )

V. supra, paragrafo 7 delle presenti conclusioni. ( 23 ) La massima significa, letteralmente, «dal maggiore al minore»: se è permesso fare di più, a maggior ragione è possibile fare di meno. ( 24 ) V., ad esempio, le versioni in lingua inglese [«Union or [OSCURATO:PERSONA] law (…) may restrict by way of a legislative measure»), in lingua tedesca [«[OSCURATO:PERSONA] der Union oder der Mitgliedstaaten (…) können (…) im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden»], in lingua francese [«Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre (…) peuvent, par la voie de mesures législatives»], in lingua italiana [«Il diritto dell’Unione o dello Stato membro (…) può limitare, mediante misure legislative»], in lingua spagnola («[OSCURATO:PERSONA] de la Unión o de los Estados miembros (…) podrá limitar, a través de medidas legislativas»], e in lingua greca [«Το δίκαιο της ένωσης ή του κράτους-μέλους (…) μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου»]. ( 25 ) Analogamente, l’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che ingerenze di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare – che, a norma della convenzione, contempla aspetti di protezione dei dati – possono essere consentite quando sono previste dalla legge e necessarie, tra l’altro, alla «protezione della salute». ( 26 ) Il corsivo è mio.

Ciò è vero per la maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento. ( 27 ) Ossia l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del RGPD.

V. altresì la definizione di «terzo» di cui all’articolo 4, punto 10, del RGPD. ( 28 ) V., analogamente, Gawronski, M. (ed.), Guide to the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2019, p.

138. ( 29 ) Il corsivo è mio. ( 30 ) V., in particolare, von Mises, L., [OSCURATO:PERSONA]: A Treatise on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pubblicato per la prima volta nel 1949. ( 31 ) V., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punti 73 e 74 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) ( C‑66/18 , EU:C:2020:792 , punti 178 e 179 e giurisprudenza citata). ( 33 )

V. supra, paragrafi 37 e 40 delle presenti conclusioni. ( 34 )

V. sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo ( C‑126/15 , EU:C:2017:504 , punto 84 e giurisprudenza citata). ( 35 ) Conclusioni nella causa Commissione/Polonia ( C‑601/21 , EU:C:2023:151 , paragrafo 65 ). ( 36 ) Articolo 6, lettera a), TFUE. ( 37 ) V., ad esempio, sentenza del 19 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑148/15 , EU:C:2016:776 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 38 ) Al riguardo, è deplorevole che il governo tedesco non abbia presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento. ( 39 ) C‑487/21 , EU:C:2022:1000 . ( 40 ) Ibidem, paragrafo

70. ( 41 ) Ibidem. ( 42 ) V., in particolare, considerando 39 e 58 nonché articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD. ( 43 ) Articolo 12, paragrafo 1, del RGPD. ( 44 ) Ad esempio, l’identità del laboratorio e/o del medico che ha effettuato l’analisi, il tipo di macchinario o di tecnica utilizzato per l’analisi e così via possono a volte sembrare (e forse sono) poco rilevanti al momento della richiesta di accesso, mentre in seguito, in alcune circostanze, possono rivelarsi importanti per una corretta valutazione dei dati. ( 45 ) Ciò può facilmente accadere quando, ad esempio, vengono copiate grandi quantità di dati numerici. ( 46 ) V., ad esempio, «Lauterbachs “Turbo”-Plan für digitale Patientenakten», [OSCURATO:PERSONA], 9 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0307 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑307/22 FT contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali oggetto di trattamento – Diritto di ricevere gratuitamente una copia dei dati personali – Rimborso delle spese – Cartella medica del paziente – Medico che effettua il trattamento dei dati» I. Introduzione 1. Gli articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD») ( 2 ) conferiscono agli interessati ampi diritti di accesso in relazione ai dati personali oggetto di trattamento. Tra l’altro, tali disposizioni impongono ai titolari del trattamento di fornire gratuitamente agli interessati una copia dei dati di cui trattasi. 2. Gli interessati possono richiedere l’accesso ai loro dati personali, sulla base delle disposizioni del RGPD, per finalità diverse da quelle legate alla protezione dei dati? [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare il diritto di ottenere una copia dei dati chiedendo agli interessati di pagare, in alcuni casi specifici, le spese sostenute dal titolare del trattamento per la produzione delle copie? I titolari del trattamento sono tenuti a mettere a disposizione copie di tutti i documenti contenenti dati personali o possono compilare i dati richiesti dagli interessati? 3. Tali sono, in sostanza, le principali questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) in una causa riguardante la possibilità per un paziente di ottenere gratuitamente copie di documenti contenuti nella sua cartella medica. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 4, 13 e 63 del RGPD così recitano: «(4) (…) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va (…) contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…). (13) (…) [L]e istituzioni e gli organi dell’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…) sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. (…) (63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati (…) Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui (…)». 5. L’articolo 12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato», così dispone: «1.   Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (…). 2.   Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. (…) 3.   Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. (…) (…) 5.   Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. (…)». 6. Ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato»: «1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (…) 3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. (…) 4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui». 7. L’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, relativo alle «Limitazioni», così prevede: «1.   Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…) qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: (…) e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare (…) [in materia di] sanità pubblica (…); (…) i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; (…)». B. Diritto nazionale 8. L’articolo 630f del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Documentazione relativa al trattamento sanitario», dispone quanto segue: «(1)   Il professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini di documentazione, una cartella medica in forma cartacea o elettronica, in diretta relazione temporale con il trattamento. (…) (2)   Il professionista sanitario è tenuto a registrare nella cartella medica del paziente tutte le misure essenziali dal punto di vista professionale per il trattamento attuale e futuro, nonché i relativi risultati, segnatamente, l’anamnesi, le diagnosi, gli esami, gli esiti di esami, le risultanze, le terapie e i loro effetti, gli interventi e i loro effetti, i consensi e i ragguagli. La corrispondenza tra medici deve figurare nella cartella medica del paziente. (…)». 9. Il paragrafo 630g del BGB, intitolato «Accesso alla cartella medica», così recita: «(1)   Su richiesta, al paziente deve essere concesso immediato accesso all’integralità della cartella medica che lo riguarda, a meno che non vi ostino rilevanti ragioni terapeutiche o altri diritti significativi di terzi. (…) (2)   Il paziente può altresì richiedere copie elettroniche della propria cartella medica. Egli è tenuto a rimborsare al professionista sanitario le spese sostenute. (…)». III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 10. DW (il ricorrente nel procedimento principale) ha ricevuto cure dentistiche da FT (la convenuta nel procedimento principale). Sospettando che la prestazione fosse resa in modo non corretto, DW ha chiesto a FT la consegna gratuita di una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguardava esistente presso quest’ultima. FT ha ritenuto di essere tenuta a fornire una copia della documentazione relativa al paziente solo a fronte di un rimborso delle spese. 11. DW ha proposto ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), che l’ha accolto. L’impugnazione presentata da FT dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) è stata respinta per il motivo che i diritti di DW, risultanti dall’articolo 15 del RGPD, non erano esclusi per il fatto che DW aveva richiesto le informazioni al fine di verificare la sussistenza di diritti al risarcimento per responsabilità del medico. 12. Con il suo ricorso per cassazione («Revision») presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia), FT ha chiesto l’annullamento della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land) e il rigetto del ricorso di DW. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia), l’accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalla questione se il giudice che si è pronunciato nel merito in appello non abbia commesso errori di diritto nel considerare il ricorso fondato ai sensi delle disposizioni del RGPD, come sostiene DW. 13. [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) afferma che, in base alle disposizioni del diritto nazionale, FT non è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione di DW copie della documentazione clinica che lo riguarda. Tuttavia, un diritto di DW alla consegna gratuita di tali copie potrebbe derivare, come affermato dal Landgericht (Tribunale del Land), direttamente dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, dello stesso. Pertanto, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del [RGPD], debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento (nella fattispecie il medico curante) non è tenuto a fornire gratuitamente all’interessato (nella fattispecie il paziente) una prima copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, trattati dal titolare del trattamento, qualora l’interessato non richieda la copia per perseguire le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD, vale a dire allo scopo di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità, bensì per perseguire una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati ma lecita (nella fattispecie, la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico). 2. In caso di risposta negativa alla prima questione: a) Se anche una disposizione nazionale di uno Stato membro adottata prima dell’entrata in vigore del RGPD possa essere considerata come una limitazione del diritto derivante dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, alla messa a disposizione gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD. b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a, se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD debba essere interpretato nel senso che i diritti e le libertà altrui ivi menzionati comprendono anche l’interesse degli stessi allo sgravio dei costi connessi alla fornitura di una copia dei dati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del medesimo regolamento e delle altre spese derivanti dalla messa a disposizione della copia. c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2b, se una normativa nazionale che nel rapporto medico-paziente preveda sempre, e indipendentemente dalle circostanze concrete del caso di specie, un diritto al rimborso delle spese da parte del medico nei confronti del paziente in caso di consegna a quest’ultimo di una copia dei dati personali che figurano nella sua cartella clinica possa essere considerata una limitazione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD, degli obblighi e dei diritti derivanti dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD. 3. In caso di risposta negativa alla prima questione e alle questioni sub 2a, sub 2b, o sub 2c, se nell’ambito del rapporto medico-paziente il diritto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD comprenda il diritto alla consegna di copie di tutte le parti della cartella clinica contenenti i dati personali del paziente, o se riguardi unicamente la consegna di una copia dei dati personali del paziente in quanto tale, lasciando al medico che tratta i dati la decisione circa le modalità di compilazione di tali dati per il paziente interessato». 14. Il governo lettone e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento. IV. Analisi A. Prima questione: accesso ai dati per finalità non legate alla protezione dei dati. 15. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli articoli 12, paragrafo 5, e 15, paragrafo 3, del RGPD debbano essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire gratuitamente all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, qualora l’interessato non richieda la copia per le finalità di cui al considerando 63, prima frase, del RGPD (vale a dire per essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e verificarne la liceità), bensì per una finalità diversa, come la verifica della sussistenza di diritti in materia di responsabilità del medico. 16. In sostanza, con la questione di cui trattasi si chiede di stabilire se l’interessato abbia il diritto di ricevere da parte del titolare del trattamento, ai sensi delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], una copia dei propri dati personali, quando la sua richiesta viene effettuata per perseguire finalità lecite, ma non legate alla protezione dei dati. 17. A mio avviso, il diritto di accesso che il RGPD riconosce agli interessati non è subordinato all’intenzione degli stessi di utilizzare i dati in questione per finalità connesse alla protezione dei dati, come quelle indicate nel considerando 63 del medesimo regolamento. Una lettura testuale, contestuale e sistematica delle disposizioni pertinenti del RGPD corrobora tale tesi. 18. Anzitutto, nessuna limitazione del genere può essere desunta dalla formulazione dell’articolo 12 o dell’articolo 15 del RGPD. Le due disposizioni in esame stabiliscono, in una sorta di «gioco di specchi», l’obbligo del titolare del trattamento di fornire, e il diritto dell’interessato di richiedere, l’accesso ai dati personali che sono oggetto di trattamento ( 3 ). Né l’una né l’altra disposizione prevedono che l’interessato indichi i motivi della sua richiesta di accesso né attribuiscono al titolare del trattamento la discrezionalità di chiedere e valutare tali motivi. 19. L’articolo 12 del RGPD impone al titolare del trattamento di «adotta[re] misure appropriate per fornire (…) tutte le informazioni (…) e le comunicazioni» in questione e di « agevola[re] l’esercizio dei diritti dell’interessato» ( 4 ). Le disposizioni dell’articolo 12 riguardano infatti principalmente le modalità e la tempistica con cui il titolare del trattamento deve, in particolare, concedere l’accesso ( 5 ). Le uniche eccezioni all’obbligo del titolare del trattamento di agire tempestivamente sono: (i) la richiesta di ulteriori informazioni o il rifiuto di procedere qualora nutra ragionevoli dubbi circa l’identità dell’interessato ( 6 ) e (ii) l’addebito di un contributo spese ragionevole o il rifiuto di procedere in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive ( 7 ). 20. Anche l’articolo 15 del RGPD è formulato in termini molto ampi, riconoscendo agli interessati forme estese di accesso: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, ricevere informazioni dettagliate al riguardo ( 8 ), e ottenere una copia dei dati personali trattati ( 9 ). Non sono previsti condizioni o limiti espressi per l’esercizio, da parte dell’interessato, del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 del RGPD. 21. Ciò è diverso da quanto stabilito in altre disposizioni del regolamento, che riguardano altri diritti degli interessati. Ad esempio, l’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD prevede le ipotesi in cui il diritto all’oblio, enunciato nei paragrafi 1 e 2 della stessa disposizione, «non si applic[a]». L’articolo 20 del RGPD, che riguarda il diritto alla portabilità dei dati, è strutturato in modo analogo, con le eccezioni previste dal paragrafo 3 di tale disposizione. L’articolo 21, paragrafo 6, del RGPD stabilisce a sua volta le condizioni alle quali, in alcune circostanze specifiche, gli interessati possono esercitare il diritto di opposizione, come previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo. 22. In tale contesto, il considerando 63 non può essere letto, a mio avviso, nel senso che esso introduce una condizione o una limitazione all’esercizio del diritto di accesso sancito dall’articolo 15 del RGPD, di cui non c’è traccia nel testo di tale disposizione (e neppure nella «disposizione gemella», l’articolo 12 del RGPD). 23. A mio avviso, il considerando 63 è piuttosto diretto a sottolineare l’importanza, nel sistema del RGPD, del diritto di accesso. Tale diritto è infatti strumentale e indispensabile per l’esercizio effettivo di molti altri diritti che il RGPD riconosce agli interessati ( 10 ). È difficile che gli individui abbiano «il controllo dei dati personali che l[e] riguardano», come evidenzia il considerando 7 del RGPD, se non sono al corrente di «esistenza, oggetto e motivi» del trattamento dei dati. Ciò potrebbe spiegare perché il considerando 63 afferma che l’interessato dovrebbe avere il diritto di accesso « per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità» ( 11 ). La formulazione del considerando 63 può forse essere poco chiara ma, a mio avviso, non ne consegue che il diritto di accesso sia concesso esclusivamente per le finalità ivi indicate. 24. Osservo incidentalmente che una condizione del genere sarebbe spesso impossibile da verificare per il titolare del trattamento, e quindi facile da aggirare per l’interessato, in quanto si baserebbe sull’intenzione soggettiva del singolo interessato ( 12 ). 25. Inoltre, concordo con il giudice del rinvio sul fatto che una diversa interpretazione dell’articolo 15 del RGPD non può essere dedotta dal punto 44 della sentenza YS e altri ( 13 ). In tale passaggio, la Corte, facendo riferimento alle disposizioni della direttiva 95/46/CE ( 14 ), l’antecedente del RGPD, ha affermato che, «[c]ome emerge dal [preambolo] di detta direttiva, è al fine di effettuare le necessarie verifiche che la persona interessata gode (…) di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento» ( 15 ). 26. In tal modo, la Corte si è limitata, in sostanza, a citare il testo del considerando 41 della direttiva 95/46, la cui formulazione era simile a quella del considerando 63 del RGPD. Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, nella causa YS e altri la Corte è stata invitata a chiarire la nozione di «dati personali» al fine di determinare la portata dell’accesso. La questione di cui trattasi solleva un tema giuridico diverso (ossia se lo scopo dell’accesso richiesto possa incidere sulla possibilità di ottenere l’accesso stesso) rispetto al quale non ritengo si possano trovare indicazioni utili in tale sentenza. 27. L’interpretazione dell’articolo 15 del RGPD avanzata nelle presenti conclusioni è confermata altresì dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativo alla «Protezione dei dati di carattere personale», in base a cui: «Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica» ( 16 ). Il diritto di accesso sembra essere, nella Carta, individuato come diritto autonomo, connesso sul piano logico alla possibilità o all’intenzione del suo titolare di esercitare altri diritti (come il diritto di rettifica ( 17 )), ma non necessariamente dipendente da ciò. 28. Vorrei aggiungere, infine, che tale interpretazione dell’articolo 15 del RGPD è stata altresì suggerita dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue «Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access» (Linee guida 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso) ( 18 ). Il punto 13 di tali linee guida così recita: «[I] titolari del trattamento non devono valutare “perché” l’interessato chiede l’accesso, ma solo “cosa” chiede l’interessato (…) e se essi sono in possesso di dati personali relativi a tale persona. (…) [A]d esempio, il titolare del trattamento non dovrebbe negare l’accesso per il motivo o per il sospetto che i dati richiesti possano essere utilizzati dall’interessato per difendersi in sede giurisdizionale in caso di licenziamento o di controversia commerciale con il titolare del trattamento». 29. È interessante osservare che l’esempio fornito in tali linee guida corrisponde in larga misura ai fatti della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio. La circostanza che il ricorrente nel procedimento principale abbia chiesto l’accesso ai dati personali che lo riguardano e che sono contenuti nella cartella medica, situazione specificamente prevista dal considerando 63 del RGPD ( 19 ), al fine di valutare se avviare un’azione legale per danni derivanti da responsabilità medica – fine che il giudice del rinvio correttamente individua come «lecito» ( 20 ) – non autorizza pertanto il titolare del trattamento a respingere la richiesta dell’interessato. 30. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione sollevata nel senso che l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD devono essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, anche se l’interessato non richiede la copia per le finalità di cui al considerando 63 del RGPD, bensì per una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati. B. Seconda questione: accesso gratuito alle copie 31. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD consenta a una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore del RGPD di limitare il diritto degli interessati alla consegna gratuita di una copia dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, imponendo agli interessati di farsi carico delle spese sostenute a tale riguardo dal titolare del trattamento. 1. Principio ed eccezione 32. In via preliminare, occorre sottolineare che senza dubbio, in base alla normativa del RGPD, gli interessati hanno il diritto, in linea di principio, alla consegna, da parte del titolare del trattamento, di una prima copia dei loro dati trattati senza sostenere alcun costo . Ciò deriva espressamente dall’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD, in base al quale le informazioni fornite ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 15 «sono gratuite» e che solo per le richieste «manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo», il titolare del trattamento può «addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta». 33. Ciò discende altresì, sebbene implicitamente, dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, secondo cui «[i]n caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi» ( 21 ). Ciò significa, ovviamente, che non può essere addebitato un contributo spese per la prima copia richiesta dall’interessato. 34. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, le leggi dell’Unione o le leggi nazionali «[possono] limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…), qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare» uno degli obiettivi ivi elencati. Uno di essi è costituito, alla lettera e), dalla sanità pubblica, e un altro consiste, alla lettera i), nei diritti e nelle libertà altrui. 35. Dopo aver sottolineato tale punto, passo ora al tema centrale posto dalla questione di cui trattasi alla quale, a mio avviso, occorre dare una risposta affermativa. 2. Requisiti dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD 36. In primo luogo, è pacifico che il diritto di accesso degli interessati ai loro dati personali, sancito dall’articolo 15 del RGPD, fa parte dei diritti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD e, di conseguenza, la sua portata può essere limitata da una misura legislativa dell’Unione o di uno Stato membro ( 22 ). 37. In secondo luogo, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono in generale limitare la portata del diritto di accesso, ad esempio escludendolo in alcune situazioni o in relazione a determinati dati, dovrebbe altresì esser loro consentito, conformemente alla massima a maiore ad minus ( 23 ), introdurre una restrizione piuttosto limitata al suo esercizio. Infatti, solo una forma di accesso è limitata (il diritto di ricevere una copia dei dati) e solo subordinandola al pagamento, da parte degli interessati, delle spese sostenute dai titolari del trattamento. 38. In terzo luogo, una limitazione come quella in esame, espressamente stabilita da un codice civile o da uno strumento giuridico equivalente, è prevista «in una misura legislativa», come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Tale condizione riecheggia quella stabilita dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui le limitazioni ai diritti fondamentali devono essere «previste dalla legge». 39. In un siffatto contesto, vorrei aggiungere che il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi sia precedente all’entrata in vigore del RGPD è, a mio avviso, semplicemente irrilevante per determinare se tale normativa soddisfi le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Come osservato dalla Commissione, né tale disposizione, né, del resto, altre disposizioni del RGPD esigono che le misure restrittive dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano incluse in strumenti legislativi ad hoc, a fortiori in strumenti adottati dopo l’entrata in vigore del RGPD. [OSCURATO:PERSONA] membri è quindi consentito sia mantenere che introdurre limitazioni conformi ai requisiti dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Un confronto tra le diverse versioni linguistiche della disposizione in esame conferma tale tesi ( 24 ). 40. In quarto luogo, data la natura relativamente innocua della limitazione in questione, menzionata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, ritengo che una normativa nazionale come quella in esame chiaramente non pregiudichi l’«essenza» di tale diritto (un altro requisito previsto sia dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD che dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta). Tale normativa non priva gli individui del nucleus durus del loro diritto alla protezione dei dati. Tra l’altro, è persino difficile immaginare situazioni, tra quelle disciplinate dalla normativa nazionale di cui trattasi, in cui l’importo di tali costi sarebbe talmente rilevante che obbligare gli interessati a farsene carico equivarrebbe, in pratica, a negare loro l’accesso. 41. In quinto luogo, mi sembra che una normativa nazionale come quella in questione persegua obiettivi consentiti dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD e, più in generale, leciti a norma del diritto dell’Unione. 42. Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, mi risulta che la normativa nazionale pertinente miri a scoraggiare le richieste superflue o futili di copie, al fine di (i) tutelare gli interessi economici dei medici, che spesso costituiscono imprese individuali o lavorano in piccole équipe, e, in tal modo, (ii) garantire che, nell’esercizio della loro attività professionale, i medici dedichino (la maggior parte del) tempo alle loro mansioni fondamentali di carattere sanitario, anziché occuparsi di evitabili mansioni amministrative. 43. Il secondo obiettivo è collegato alla tutela della sanità pubblica. Alla lettera e), l’articolo 23, paragrafo 1, prevede espressamente le limitazioni necessarie per salvaguardare «importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro», come la «sanità pubblica». Ciò è in linea con l’articolo 35 della Carta, intitolato «Protezione della salute», in base a cui «[o]gni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» ( 25 ). 44. Il primo obiettivo è certamente volto a tutelare un interesse (privato) di talune persone (i medici che, nella situazione di cui trattasi nel caso di specie, agiscono in qualità di titolari del trattamento) ed è di natura economica. Tuttavia, nessuno degli elementi in esame indica che una limitazione del diritto di accesso non possa essere accettata in linea di principio. 45. Infatti, alla lettera i), l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette le limitazioni necessarie per salvaguardare i «diritti e [le] libertà altrui». È interessante rilevare che gli stessi termini figurano anche nell’articolo 15, paragrafo 4, e nel considerando 63 del RGPD che, proprio riguardo al diritto di ricevere una copia dei dati trattati, affermano che tale diritto non deve «ledere i diritti e le libertà altrui». 46. In via preliminare, vorrei sottolineare che l’articolo 15, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), e il considerando 63 del RGPD menzionano «i diritti e le libertà altrui » ( 26 ) e non, come altre disposizioni del regolamento, i diritti «di terzi» ( 27 ). Ciò significa altresì, logicamente, che limitazioni necessarie alla tutela di taluni diritti del titolare del trattamento possono essere accettabili a norma di tale disposizione ( 28 ). 47. Inoltre, il fatto che uno degli interessi tutelati dalla normativa nazionale in questione sia di natura economica non significa di per sé che esso non possa essere idoneo a giustificare limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. Il considerando 4 del RGDP è alquanto chiaro: «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, [e va] contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…)» ( 29 ). 48. A tale proposito, vorrei ricordare che il capo II della Carta («Libertà») comprende vari diritti di natura economica: oltre alla già citata libertà d’impresa (articolo 16), vi figurano anche la «libertà professionale e [il] diritto di lavorare» (articolo 15) e il diritto di proprietà (articolo 17). I diritti fondamentali di natura economica non possono essere considerati «figli di un dio minore» rispetto ad altri diritti (civili, sociali o politici). Non occorre conoscere gli scritti di Ludwig von Mises ( 30 ) per riconoscere che tutti questi diritti sono inestricabilmente connessi: essi non possono che essere esercitati di pari passo, in quanto la privazione dei diritti economici inciderebbe inevitabilmente sulla possibilità degli individui di godere pienamente dei propri diritti civili, sociali e politici, e viceversa. 49. Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, il considerando 13 del RGPD invita gli [OSCURATO:PERSONA] membri a «considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare [il regolamento]». [OSCURATO:PERSONA] membri possono pertanto considerare le caratteristiche specifiche delle imprese di dimensioni limitate e dei liberi professionisti, in cui spesso rientrano i medici. 50. Di conseguenza, non ho difficoltà a concludere che l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD non solo ammette limitazioni volte a tutelare la sanità pubblica, ma anche quelle volte a tutelare alcuni diritti economici fondamentali degli individui ( 31 ), compresi quelli dei titolari del trattamento. 51. Infine, tuttavia, la normativa nazionale che limita il diritto di accesso ai dati personali è ammissibile ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD solo se può essere considerata «una misura necessaria e proporzionata» per salvaguardare un interesse pubblico tra quelli ivi elencati. La disposizione in esame impone quindi, conformemente a un principio consolidato, che sia effettuata una «verifica della proporzionalità» della limitazione per la quale è necessaria una giustificazione. 3. Proporzionalità della normativa nazionale 52. Per verificare la proporzionalità della limitazione, occorre esaminare tre requisiti cumulativi. La misura deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito («idoneità») e non deve eccedere quanto necessario per conseguirlo («necessità»). Inoltre, la misura nazionale deve essere « stricto sensu proporzionata», il che significa che deve operare un giusto bilanciamento degli interessi in gioco (gli interessi perseguiti dallo Stato mediante la misura in questione e quelli delle persone sulle quali essa incide negativamente) ( 32 ). 53. A mio avviso, la conformità al principio di proporzionalità di specifiche misure nazionali che derogano alle norme generali del diritto dell’Unione è spesso una valutazione che i giudici nazionali sono nella posizione migliore per effettuare. Tuttavia, per contribuire alla risoluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, propongo le seguenti considerazioni. 54. Anzitutto, una normativa nazionale come quella di cui trattasi mi sembra, in linea di principio, idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, nel senso che appare in grado di dare un contributo significativo al loro raggiungimento. Infatti, l’obbligo per gli interessati di sostenere i costi amministrativi connessi alla produzione delle copie richieste può effettivamente dissuaderli dall’avanzare richieste di accesso superflue o futili. Ciò significa che è meno probabile che i medici debbano impiegare il loro tempo e le loro risorse per occuparsi di evitabili mansioni di carattere amministrativo. 55. Inoltre, stabilire se una normativa nazionale come quella in esame ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e/o non operi un giusto bilanciamento degli interessi in gioco non è, a mio avviso, così semplice e richiederà, pertanto, una valutazione più approfondita da parte del giudice del rinvio. 56. A tale proposito, vorrei sottolineare ancora una volta ( 33 ) la natura relativamente innocua della limitazione in questione. Mentre l’articolo 15 del RGPD concede varie forme di accesso agli interessati, la normativa nazionale di cui trattasi limita solo una di tali forme (il diritto di ricevere una copia dei dati) e solamente subordinandola al pagamento, da parte degli interessati, delle spese sostenute a tale riguardo dai titolari del trattamento. 57. Tuttavia, la Commissione ha espresso alcuni dubbi sulla necessità della normativa nazionale in esame, sottolineando che essa si applica in relazione a tutte le richieste di accesso alle cartelle mediche, indipendentemente dallo status professionale e dal tipo di attività del medico in questione: può trattarsi di un lavoratore autonomo che esercita la propria attività da solo o in uno studio con più medici o di un lavoratore dipendente, ad esempio, in un ospedale pubblico o in una grande clinica privata. 58. Devo riconoscere che taluni argomenti avanzati dalla Commissione hanno una certa efficacia. Può essere effettivamente vero che non tutte le situazioni contemplate dalla normativa nazionale di cui trattasi sono completamente equivalenti ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere e) e i), del RGPD. Ad esempio, i grandi studi medici, gli ospedali e le cliniche private dispongono normalmente di personale e attrezzature dedicati per svolgere tutte le mansioni di carattere amministrativo connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie. Non risulta quindi ovvio che, anche in tali casi, una normativa nazionale come quella di cui trattasi abbia l’effetto di sollevare i medici dall’obbligo di farsi carico di spese superflue o di utilizzare il loro tempo prezioso per espletare mansioni di ufficio evitabili. 59. Inoltre, a differenza dei medici tenuti ad applicare tariffe stabilite a livello pubblico, i medici che sono liberi di fissare le loro tariffe al livello che ritengono appropriato possono, se lo ritengono opportuno, recuperare i costi aggiuntivi aumentando le tariffe, «spalmando» così tali costi tra tutti i loro pazienti. Di conseguenza, alcuni medici possono presumibilmente esigere un livello di «protezione normativa» più elevato rispetto ad altri. 60. D’altra parte, tuttavia, non sono sicuro che una norma che preveda un trattamento diverso per i medici e, di conseguenza, per i pazienti a seconda che i medici, ad esempio, (a) siano lavoratori autonomi o dipendenti, (b) lavorino – per usare i termini utilizzati dal considerando 13 del RGPD – in «micro, piccole e medie imprese», o per grandi ospedali e cliniche, e/o (c) siano vincolati da tariffe pubbliche o possano fissare liberamente le proprie tariffe, sia pratica o ragionevole ed equa. 61. Trovare i criteri giusti per distinguere le situazioni in cui sono i pazienti a dover sostenere i costi e quelle in cui sono i medici a doverli sostenere, al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale, non è un compito facile. Soprattutto, una differenziazione del genere introdurrebbe una certa complessità (e, forse, una fonte di confusione) in relazione a situazioni che, per via dell’importo di denaro in questione, di solito piuttosto limitato, è probabilmente più facile disciplinare con una norma chiara di automatica applicazione. 62. Come ha affermato la Corte, non si può negare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di conseguire obiettivi di interesse pubblico mediante l’introduzione di regole generali e semplici che gli utenti comprenderanno e applicheranno facilmente e che le autorità competenti gestiranno e controlleranno facilmente ( 34 ). Più in generale, come ho affermato in recenti conclusioni, non si può imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’adozione, a fini di proporzionalità, di misure alternative di incerta fattibilità o efficacia, o che comportino un onere intollerabile (in termini organizzativi o finanziari) per i medesimi ( 35 ). 63. Infine, non si può escludere l’effetto perverso di una norma avente una portata più limitata rispetto a quella di cui trattasi: essa potrebbe incoraggiare i pazienti a rivolgersi a cliniche più grandi (che forniscono gratuitamente copie delle cartelle mediche) piuttosto che a studi medici più piccoli (che chiedono il pagamento di un importo supplementare per tali copie). 64. In effetti, potrebbe essere altresì messa in discussione l’equità complessiva o, in altri termini, la ragionevolezza di norme alternative. Se valutata dal punto di vista dei medici, una norma ad hoc che sollevi da siffatti costi solo i medici indipendenti e i piccoli studi può apparire ragionevole: essa protegge i professionisti «più deboli». Tuttavia, se la si valuta dal punto di vista dei pazienti, la stessa misura può assumere un aspetto diverso. Infatti, i pazienti che per ricevere prestazioni sanitarie si rivolgono a ospedali e cliniche di grandi dimensioni, soprattutto quelli in cui i medici sono liberi di fissare le loro tariffe al livello che ritengono appropriato, sarebbero coloro che traggono vantaggio dalla norma. Ciò avverrebbe nonostante il fatto che (i) tali pazienti possano essere spesso più abbienti di quelli che si rivolgono a medici locali che esercitano come liberi professionisti e (ii) le spese sostenute per le copie delle cartelle mediche costituiscano probabilmente una parte minima (magari trascurabile) dei costi complessivamente sostenuti dagli stessi per le prestazioni sanitarie, a differenza di quanto si verifica per i pazienti che ricevono prestazioni sanitarie attraverso il sistema sanitario nazionale (tipicamente a titolo gratuito o pagando tariffe minime). Si potrebbe così sostenere che la protezione dei «professionisti più deboli» avverrebbe a spese dei «consumatori più deboli». 65. Alla luce di quanto precede, a differenza della Commissione, non sono convinto che l’approccio unico scelto dal legislatore tedesco ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione. Non sono riuscito a individuare alcuna misura alternativa che sia meno restrittiva nei confronti del diritto alla protezione dei dati degli individui, pur essendo ugualmente efficace per salvaguardare gli interessi che la normativa nazionale di cui trattasi mira a tutelare. 66. Non vedo neppure elementi che suggeriscano che il legislatore tedesco non sia riuscito a operare il giusto bilanciamento tra i vari interessi in gioco. 67. È vero che si potrebbe sostenere che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco per quanto riguarda la fornitura di copie di dati personali è stato effettuato dal legislatore dell’Unione: il titolare del trattamento deve consegnare gratuitamente la prima copia e può chiedere il pagamento di un contributo spese soltanto per copie eccessive e/o ulteriori. Tuttavia, l’ampia formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e del considerando 13 del RGPD non si presta a una lettura così restrittiva. Neppure il considerando 63, che si riferisce specificamente al diritto degli interessati di accedere ai dati relativi alla loro «salute», contiene riferimenti specifici al riguardo. 68. Soprattutto, non si può trascurare il fatto che, nel settore della tutela e del miglioramento della salute umana, l’Unione europea ha solo una competenza di sostegno ( 36 ). La Corte ha costantemente affermato che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità ( 37 ). 69. Dopo aver ponderato i vari interessi in gioco, il legislatore tedesco ha deciso che, per quanto riguarda le richieste di copie delle cartelle mediche presentate ai medici da parte dei pazienti, vi erano motivi per ritenere che le spese sostenute dovessero essere a carico degli interessati e non dei titolari del trattamento. Ritengo che si tratti di una decisione politica la quale, non essendo manifestamente irrazionale o implausibile, rientra nel margine di discrezionalità dello Stato membro in questione. In ogni caso, sindacare tale scelta è un compito che spetta al giudice del rinvio e non alla Corte di giustizia. 70. Ciò premesso, esiste certamente un elemento che, a mio avviso, il giudice del rinvio è tenuto a verificare. In situazioni come quelle disciplinate dalla normativa nazionale in esame, ritengo essenziale che le spese per le quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitate alle spese effettive per produrre e mettere a disposizione le copie richieste. Ciò significa che le spese ripetibili sono solo quelle relative al materiale (come la carta, la cartuccia delle stampanti o delle fotocopiatrici e/o le chiavette USB, ecc.) e alla manodopera necessaria a tal fine. Tali costi non possono, a mio avviso, includere alcun tipo di profitto da parte dei professionisti ( 38 ). Considerato l’attuale stato di digitalizzazione di documenti e archivi, sarei sorpreso (e quindi sospettoso) se l’importo normalmente richiesto dai medici a tale scopo fosse superiore a pochi euro. 71. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione sollevata nel senso che l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette una normativa nazionale che impone ai pazienti che richiedono copie dei loro dati personali contenuti nella cartella medica di rimborsare ai medici le spese sostenute, a condizione che la limitazione al diritto di accesso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, sia necessaria e proporzionata agli obiettivi di tutela della sanità pubblica e della libertà d’impresa dei medici. In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che i costi per i quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo. C. Terza questione: nozione di «copia dei dati» 72. Infine, con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, debba essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale dei documenti inclusi nella sua cartella medica. 73. Il principale aspetto sollevato dalla questione di cui trattasi è stato trattato – a mio avviso in modo convincente – dall’avvocato generale Pitruzzella nelle sue recenti conclusioni nella causa F.F. ( 39 ) 74. In tale causa, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire la portata del diritto di accesso riconosciuto agli interessati dall’articolo 15 del RGPD. Per affrontare tale tema, l’avvocato generale Pitruzzella ha discusso, tra l’altro, la nozione di «copia» ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RGPD. Seguendo un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica della disposizione, lo stesso è giunto alle seguenti conclusioni, rilevanti ai fini della presente causa. 75. In primo luogo, la nozione di «copia», di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del RGPD, deve essere intesa come «una riproduzione fedele in forma intelligibile dei dati personali richiesti dall’interessato, in un formato materializzato e permanente, che consenta all’interessato di esercitare in maniera effettiva il diritto di accesso ai suoi dati personali, avendo piena conoscenza di tutti i suoi dati personali oggetto di trattamento». Lo stesso ha aggiunto che «la forma esatta della copia è determinata in base alle specificità di ciascun caso ed, in particolare, alla tipologia dei dati personali di cui è richiesto l’accesso e alle esigenze dell’interessato» ( 40 ). 76. In secondo luogo, l’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD «non attribuisce all’interessato un diritto generale ad ottenere copia parziale o integrale del documento che contiene i dati personali dell’interessato o, qualora i dati personali siano trattati in una banca dati, un estratto di tale banca dati». Ciò premesso, egli ha altresì precisato che «tale disposizione non esclude (...) che parti di documenti, o documenti interi o estratti di banche dati, possano dover essere forniti all’interessato qualora ciò sia necessario per garantire la piena intelligibilità dei dati personali oggetto di trattamento di cui è richiesto l’accesso» ( 41 ). 77. Per motivi di economia giudiziaria, non riporto qui le ragioni che lo hanno indotto a prendere tale posizione. È sufficiente precisare che condivido pienamente le sue tesi al riguardo. In definitiva, il RGPD è una normativa riguardante non l’accesso ai documenti, bensì la protezione dei dati. Di conseguenza, il suo obiettivo principale è garantire l’accesso ai dati, non ai documenti che li contengono. Se in alcuni casi il secondo può implicare necessariamente il primo, non è sempre così. 78. Ciò detto, mi sembra possibile, conformemente al principio della trasparenza ( 42 ) e all’obbligo di fornire le informazioni in «forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile» ( 43 ), che, per quanto riguarda i documenti contenuti in una cartella medica, il diritto di ricevere una copia dei dati oggetto di trattamento possa spesso comportare il diritto di ricevere una copia (parziale o integrale) dei documenti originali. Soprattutto quando si tratta di risultati di analisi o esami (che tipicamente comprendono numerosi dati e/o immagini di carattere tecnico), ritengo che consentire ai medici (o al loro personale) di sintetizzare o compilare tali dati, per fornirli in forma aggregata, possa cagionare il rischio che taluni dati rilevanti vengano omessi ( 44 ) o riportati in modo errato ( 45 ) o, in ogni caso, che sia reso più difficile per gli interessati (vale a dire i pazienti) verificarne l’esattezza e la completezza. 79. È probabilmente per tale motivo che, come già menzionato, il considerando 63 del RGPD afferma espressamente che il diritto di accesso ai dati personali «include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati». 80. Risulta dunque che lo stesso legislatore dell’Unione abbia sottolineato l’importanza che l’accesso degli individui ai dati personali riguardanti la loro salute sia non solo facilmente comprensibile, ma anche il più completo ed esatto possibile. Allo stesso tempo, è evidente che le cartelle mediche possono contenere una varietà di documenti che non comprendono dati personali dei pazienti (ad esempio, articoli scientifici riguardanti patologie o cure mediche). Ovviamente, i pazienti non hanno alcun diritto di accedere alle informazioni contenute in tali articoli e di conseguenza non hanno alcun diritto di averne una copia sulla base del RGPD. 81. A tale riguardo, osservo che la normativa nazionale di cui trattasi, la cui riforma, a quanto mi risulta, è oggetto di discussione da parte delle autorità nazionali competenti ( 46 ), potrebbe conferire ai pazienti un diritto di accedere alle cartelle mediche e, in particolare, di ottenere copie dei documenti in esse contenuti, che va oltre quello riconosciuto dal RGPD. 82. Non vedo alcun motivo per cui ciò non dovrebbe essere possibile in forza del diritto dell’Unione, dal momento che rientrerebbe in un settore giuridico non disciplinato a livello dell’Unione. Inoltre, a quanto mi risulta, non vi sono evidenti problemi di conflitto con le norme del RGPD. Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che un diritto di accesso alle cartelle mediche che ecceda quello riconosciuto dal RGPD sarebbe, in tale misura, disciplinato esclusivamente dal diritto nazionale. Ciò significa che la portata di tale diritto (ad esempio, il tipo di documenti interessati) e le modalità di accesso (ad esempio, a titolo gratuito o dietro rimborso delle spese sostenute) devono essere stabilite dal legislatore nazionale. 83. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso che, nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD non può essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella sua cartella medica. Ciò non esclude la possibilità che il titolare del trattamento debba fornire agli interessati una copia parziale o integrale di determinati documenti. Ciò si verifica quando una copia del documento è necessaria per garantire che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa verificarne la completezza e l’esattezza. V. Conclusione 84. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale di giustizia, Germania) come segue: L’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) devono essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una copia dei dati personali riguardanti quest’ultimo, anche se l’interessato non richiede la copia per le finalità di cui al considerando 63 del RGPD, bensì per una finalità diversa, non legata alla protezione dei dati. L’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD ammette una normativa nazionale che impone ai pazienti che richiedono copie dei loro dati personali contenuti nella cartella medica di rimborsare ai medici le spese sostenute, a condizione che la limitazione al diritto di accesso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, sia necessaria e proporzionata agli obiettivi di tutela della sanità pubblica e della libertà d’impresa dei medici. In particolare, spetta al giudice nazionale verificare che i costi per i quali i medici possono chiedere il rimborso ai pazienti siano strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo. Nell’ambito di un rapporto medico-paziente, la locuzione «copia dei dati personali oggetto di trattamento» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD non può essere interpretata nel senso che conferisce all’interessato un diritto generale di ottenere una copia integrale di tutti i documenti contenuti nella sua cartella medica. Tuttavia, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una copia parziale o integrale dei documenti, quando ciò è necessario per garantire che i dati forniti siano intelligibili e che l’interessato possa verificarne la completezza e l’esattezza. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ( GU 2016, L 119, pag. 1 ). ( 3 ) L’ambito di applicazione dell’articolo 12 del RGPD è tuttavia più ampio di quello dell’articolo 15 del RGPD, poiché esso riguarda gli obblighi del titolare del trattamento che derivano non solo dall’articolo 15 ma anche da altre disposizioni dello stesso regolamento. ( 4 ) Paragrafi 1 e 2 dell’articolo in esame (il corsivo è mio). ( 5 ) V., in particolare, paragrafi 3 e 4 dello stesso. ( 6 ) Paragrafo 6 dello stesso. ( 7 ) Paragrafo 5 dello stesso. ( 8 ) Paragrafo 1 dell’articolo in esame. ( 9 ) Paragrafo 3 dello stesso. ( 10 ) V., in tal senso, per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak ( C‑434/16 , EU:C:2017:994 , punto 57 ). ( 11 ) Il corsivo è mio. ( 12 ) Allo stesso modo, sarebbe impossibile impedire agli interessati, una volta ottenuti i dati personali in base al RGPD per finalità di protezione dei dati, di citare successivamente in giudizio il titolare del trattamento per altri scopi. ( 13 ) Sentenza del 17 luglio 2014 ( C‑141/12 e C‑372/12 , EU:C:2014:2081 ). ( 14 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( GU 1995, L 281, pag. 31 ). Tale direttiva è stata abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018 dall’articolo 94 del RGPD. ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Il corsivo è mio. ( 17 ) Nel RGPD esso è previsto dall’articolo 16. ( 18 ) Linee guida adottate il 28 gennaio 2022 e pubblicate sul suo sito Internet. ( 19 ) Come menzionato al paragrafo 4 delle presenti conclusioni, tale considerando stabilisce che «il diritto di accedere ai dati personali (…) include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati». V. altresì articolo 4, paragrafi 4, 13 e 15, del RGPD. ( 20 ) Come sottolineato dal giudice del rinvio, la finalità per la quale il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto l’accesso ai dati personali che lo riguardano non può essere considerata come fonte di un «abuso di diritto» che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, impedirebbe allo stesso di avvalersi dei diritti conferitigli dal diritto dell’Unione. V. in particolare, sentenza del 27 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑641/21 , EU:C:2022:842 , punto 39 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Il corsivo è mio. V. altresì considerando 59 del RGPD. ( 22 ) V. supra, paragrafo 7 delle presenti conclusioni. ( 23 ) La massima significa, letteralmente, «dal maggiore al minore»: se è permesso fare di più, a maggior ragione è possibile fare di meno. ( 24 ) V., ad esempio, le versioni in lingua inglese [«Union or [OSCURATO:PERSONA] law (…) may restrict by way of a legislative measure»), in lingua tedesca [«[OSCURATO:PERSONA] der Union oder der Mitgliedstaaten (…) können (…) im Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden»], in lingua francese [«Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre (…) peuvent, par la voie de mesures législatives»], in lingua italiana [«Il diritto dell’Unione o dello Stato membro (…) può limitare, mediante misure legislative»], in lingua spagnola («[OSCURATO:PERSONA] de la Unión o de los Estados miembros (…) podrá limitar, a través de medidas legislativas»], e in lingua greca [«Το δίκαιο της ένωσης ή του κράτους-μέλους (…) μπορεί να περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου»]. ( 25 ) Analogamente, l’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che ingerenze di una autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare – che, a norma della convenzione, contempla aspetti di protezione dei dati – possono essere consentite quando sono previste dalla legge e necessarie, tra l’altro, alla «protezione della salute». ( 26 ) Il corsivo è mio. Ciò è vero per la maggior parte delle versioni linguistiche del regolamento. ( 27 ) Ossia l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del RGPD. V. altresì la definizione di «terzo» di cui all’articolo 4, punto 10, del RGPD. ( 28 ) V., analogamente, Gawronski, M. (ed.), Guide to the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2019, p. 138. ( 29 ) Il corsivo è mio. ( 30 ) V., in particolare, von Mises, L., [OSCURATO:PERSONA]: A Treatise on [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], pubblicato per la prima volta nel 1949. ( 31 ) V., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (addetto al montaggio audiovisivo per la televisione pubblica) ( C‑356/21 , EU:C:2023:9 , punti 73 e 74 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) ( C‑66/18 , EU:C:2020:792 , punti 178 e 179 e giurisprudenza citata). ( 33 ) V. supra, paragrafi 37 e 40 delle presenti conclusioni. ( 34 ) V. sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo ( C‑126/15 , EU:C:2017:504 , punto 84 e giurisprudenza citata). ( 35 ) Conclusioni nella causa Commissione/Polonia ( C‑601/21 , EU:C:2023:151 , paragrafo 65 ). ( 36 ) Articolo 6, lettera a), TFUE. ( 37 ) V., ad esempio, sentenza del 19 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑148/15 , EU:C:2016:776 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 38 ) Al riguardo, è deplorevole che il governo tedesco non abbia presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento. ( 39 ) C‑487/21 , EU:C:2022:1000 . ( 40 ) Ibidem, paragrafo 70. ( 41 ) Ibidem. ( 42 ) V., in particolare, considerando 39 e 58 nonché articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD. ( 43 ) Articolo 12, paragrafo 1, del RGPD. ( 44 ) Ad esempio, l’identità del laboratorio e/o del medico che ha effettuato l’analisi, il tipo di macchinario o di tecnica utilizzato per l’analisi e così via possono a volte sembrare (e forse sono) poco rilevanti al momento della richiesta di accesso, mentre in seguito, in alcune circostanze, possono rivelarsi importanti per una corretta valutazione dei dati. ( 45 ) Ciò può facilmente accadere quando, ad esempio, vengono copiate grandi quantità di dati numerici. ( 46 ) V., ad esempio, «Lauterbachs “Turbo”-Plan für digitale Patientenakten», [OSCURATO:PERSONA], 9 marzo 2023.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris