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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1974

Cassazione n. 30638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia con sentenza resa il 25 Marzo 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona 1'11 Marzo 2015, con cui è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di merce contraffatta e meglio descritti in epigrafe.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di contraffazione poiché non è mai stata eseguita alcuna verifica sui prodotti e la contraffazione è stata ritenuta apoditticamente.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.

Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

In particolare il primo motivo è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello e reitera i motivi di appello che sono stati correttamente respinti dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il motivo relativo alla recidiva non è stato devoluto con l'appello ma solo con i motivi nuovi che non possono ampliare il devoluto ed era estremamente generico e, come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata , non ha determinato l'effetto devolutivo.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre nel vizio di genericità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/11/1974 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia con sentenza resa il 25 Marzo 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona 1'11 Marzo 2015, con cui è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di merce contraffatta e meglio descritti in epigrafe. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di contraffazione poiché non è mai stata eseguita alcuna verifica sui prodotti e la contraffazione è stata ritenuta apoditticamente. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Il difensore ha presentato memoria insistendo nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. In particolare il primo motivo è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza di appello e reitera i motivi di appello che sono stati correttamente respinti dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il motivo relativo alla recidiva non è stato devoluto con l'appello ma solo con i motivi nuovi che non possono ampliare il devoluto ed era estremamente generico e, come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata , non ha determinato l'effetto devolutivo. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre nel vizio di genericità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris