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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 06501/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9PR tleeSSA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53

I. 689/81 è generico e comunque manifestamente infondato.

Rilevato che in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01) Ritenuto che non sia manifestamente illogico il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente, unitamente alla condizione di soggetto irregolare sul territorio e dell'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (non essendo contestata l'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 171 I 633 del 1941), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto autonoma duplicazione dei supporti DVD e CD, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consign7 tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9PR tleeSSA Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta il diniego di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. 689/81 è generico e comunque manifestamente infondato. Rilevato che in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01) Ritenuto che non sia manifestamente illogico il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria fondato sulla sussistenza di un precedente, unitamente alla condizione di soggetto irregolare sul territorio e dell'evidente condizione di disagio che non consentivano di presumere la sua capacità di adempiere gli obblighi imposti con la sanzione sostitutiva. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui contesta la correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. (non essendo contestata l'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 171 I 633 del 1941), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto autonoma duplicazione dei supporti DVD e CD, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 Il Consign7 tensore
Sentenza Cassazione n. 06501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris