CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 103/RG 22700 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 e per mancata applicazione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Non contrasta con detta valutazione la motivazione della sentenza di questa sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente, secondo la quale ai fini della sussistenza del fatto lieve è necessario avere riguardo innanzitutto alla condotta complessivamente considerata e il dato quantitativo può dirsi compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché sia ricompreso entro la soglia prevista per l'hashish. 2.2. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sui reperti sequestrati al ricorrente, pari ad oltre 2000 dosi di cocaina e di più tipi di sostanze stupefacenti (hashish e marjuana), ma anche elementi diversi quali la disponibilità di un locale per il deposito dello stupefacente e di strumenti utili al confezionamento della droga. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient'affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito. 3. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è generico. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito di una condotta particolarmente grave oltre che dei due tentativi di fuga e l'ingestione di parte dello stupefacente del Picciotto(pag. 3). 4.All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]