CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente principale-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.i., in persona del curatore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di1 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026procura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-ricorrente incidentale-avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 50/2025, depositato il19/2/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS) presentavadomanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazionegiudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la sommacomplessiva di euro 231.352,38, derivante da due rapporti: euro201.315,51 per esposizione derivanti da finanziamento per euro200.000,00, concesso in data 11/11/2020; euro 30.036,87, persaldo debitore derivante da finanziamento chirografario acceso indata 9/11/2020, per originari euro 30.000,00.Entrambi i finanziamenti erano assistiti dalla garanzia del fondopubblico di cui alla legge n. 662 del 1996, con diritto del fondo, aseguito della escussione della garanzia, di rivalersi sull’impresainadempiente ai sensi dell’art. 1203 c.c., per un recupero dellasomma versata.La domanda di euro 30.036,87 veniva rinunciata, in quanto ilMediocredito Centrale provvedeva al pagamento.2. Il giudice delegato escludeva il credito dallo stato passivo, nonessendovi stato un adeguato scrutinio del merito creditizio, inquanto, alla data dell’erogazione del finanziamento, vi era un elevatoindebitamento con l’Erario.2 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, tale condotta rendeva il contratto contrario alle normeimperative e al buon costume.Vi era poi un controcredito per abusiva concessione del creditoda far valere in separata sede, ma qui sufficiente a paralizzare lapretesa attorea quale eccezione di compensazione.3. Proponeva opposizione al decreto MPS, allegando di averprovveduto alla verifica del merito creditizio attraverso l’esame deibilanci al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del bilancio trimestrale al 3/2020, sullascorta delle risultanze della centrale rischi della Banca d’Italia.Chiedeva comunque l’ammissione al passivo del credito, anchenel caso di ritenuta omessa e/o insufficiente verifica del meritocreditizio, in quanto da tale violazione non sarebbe derivata alcunanullità contrattuale ex art. 1418 c.c.L’obbligo di verifica del merito creditizio rientrava nella faseprodromica alla conclusione del contratto, e quindi non tra le normeimperative di validità.4. Si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudizialedi [OSCURATO:SOCIETA], ribadendo l’omissione della verifica del meritocreditizio e chiedendo: accertare in via incidentale l’esistenza dei fattidi reato; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuoconcluso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rigettare il ricorso; in subordine, accertare edichiarare inefficace il mutuo ai sensi degli articoli 2901 c.c. e 165CCII.Chiedeva comunque, in via subordinata, accertare che nessunasomma poteva essere ammessa al passivo e che, ove il contrattonon fosse dichiarato nullo oppure inefficace, non fosse riconosciutaalcuna ragione di credito ex art. 2033 o 2041 c.c.La curatela chiedeva di compensare il credito di MPS con il creditodella liquidazione giudiziale, per i danni da concessione abusiva delcredito.3 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 50/2025, depositato il19/2/2025, rigettava l’opposizione allo stato passivo di MPS.In particolare, per quel che ancora qui rileva, il tribunalereputava che «rientrasse fra i doveri della banca chiedere all’impresache domandava il finanziamento l’esibizione del proprio certificatounico dei debiti tributari», in base alla diligenza qualificatadell’istituto di credito, superiore rispetto a quella di un ordinariomutuante.Chiosava nel senso che un operatore qualificato del settore dellaconcessione del credito ben conosceva che l’impresa, in unasituazione di crisi economica, ritardava i pagamenti nei confrontidell’erario.Inoltre, proprio la peculiarità del finanziamento pandemico,caratterizzato dalla garanzia con capitale pubblico, in caso diinadempimento da parte delle imprese mutuatarie, nella misuradell’80%, avrebbe dovuto indurre gli istituti bancari a svolgere leproprie precipue attività professionali, con «un aumento delladiligenza nella verifica del merito creditizio della controparte».Al contrario, MPS - ad avviso del tribunale - non ha provvedutoa richiedere l’esibizione «di un documento di non complessaelaborazione quale il certificato unico dei carichi tributari, prima dellaconcessione di una non irrisoria somma di denaro, garantita in unapercentuale così elevata con capitale pubblico».Aggiungeva il tribunale che maggiore accortezza avrebbe dovutodimostrare la banca in quanto il legislatore aveva «precluso talifinanziamenti alle imprese che al 31 dicembre 2019, e cioè primadell’esplosione della crisi sanitaria, fossero già “in difficoltà”, o che,al 31 gennaio 2020, sempre prima dell’individuato momentocronologico, avessero già esposizioni deteriorate presso il sistemabancario».4 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ciò ancor di più avrebbe imposto un’attenta ponderazione delmerito creditizio della società, al fine di verificare «la già notevoledebitoria erariale maturata 31 dicembre 2019».Tra l’altro, la parte maggiore del capitale erogato con ilfinanziamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata indirizzata alconsolidamento dei debiti pregressi (per la misura di euro137.000,00), comportando un ingresso di nuova liquidità perl’impresa per soltanto la parte minoritaria di euro 63.000,00.Tale circostanza avrebbe dovuto «fare aumentare la soglia dibanca nel verificare l’esistenza di ampia e precedente debitorierariale».Si trattava dunque di un’ipotesi di «abusività (rectius:antigiuridicità)», in quanto l’erogazione del finanziamento eraavvenuta «in modo negligente, senza un’adeguata disamina dellameritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in unasituazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e priva direali possibilità di superamento della crisi».Pertanto, il contratto di mutuo era affetto da nullità per illiceitàdella causa ex articoli 1343 e 1418, secondo comma, c.c. (si citavaCass. n. 16706 del 2020).La domanda di natura contrattuale con cui MPS aveva chiestol’ammissione al passivo per l’importo di euro 200.352,38, in viachirografaria, non poteva trovare accoglimento.Era, invece, fondata l’eccezione riconvenzionale dicompensazione formulata in via gradata dalla curatela.Per il tribunale, poi, il fatto che MPS avesse agito in giudiziochiedendo l’ammissione per una misura persino superiore all’entitàdel capitale concesso a titolo di mutuo, consentiva di qualificare tuttol’importo finanziato (euro 230.000,00), come un pregiudizio5 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026cagionato dalla banca al patrimonio della società, «in quanto si ètradotto in un integrale aumento della sua esposizione debitoria».7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso principale percassazione MPS, depositando anche memoria.8. Ha resistito con controricorso la liquidazione giudiziale dellaExprees [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale edepositando memoria.9. Ha resistito MPS con controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418, in relazione agliarticoli 5 e 1337 c.c.».Per la ricorrente la decisione del tribunale sarebbe errata, inquanto la fattispecie di illecito da abusiva concessione di credito,anche ove fosse stata configurabile, non avrebbe mai potutocomportare quale conseguenza «la nullità del finanziamento, maesclusivamente il diritto al risarcimento del danno eventualmentecagionato ai creditori della società fallita sub specie di aggravamentodel dissesto conseguente alla prosecuzione dell’attività socialeconsentita dall’indebito credito».A giudizio della ricorrente, infatti, non sussistono norme «cheespressamente sanzionino con la nullità del contratto qualeconseguenza dell’omessa o dell’errata valutazione del meritocreditizio», non essendovi alcuna ipotesi di nullità testuale, ex art.1418, terzo comma, c.c.Neppure sarebbe possibile configurare alcuna ipotesi di nullitàvirtuale, in assenza di norme imperative violate.6 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026Trattandosi di violazione di norme comportamentali deicontraenti, non potrebbe discettarsi di validità del contratto, ma solodi profili risarcitori.La nullità del contratto potrebbe configurarsi esclusivamente perviolazione di norme di validità del contratto, ossia di quelle chedefiniscono «i requisiti di struttura del contratto ed afferiscono aglielementi intrinseci allo stesso».La mera omissione della valutazione del merito creditizio nonsarebbe sufficiente a cagionare la nullità del contratto ex art. 1418c.c., e neppure idonea, di per sé, a legittimare una declaratoria dinullità, sempre virtuale, per violazione di norma penale imperative(si cita Cass. n. 26248/2024).La nullità del contratto potrebbe essere giustificata solo «dallacondotta delittuosa tenuta da [un istituto di credito] in concorso conil fallito al fine di simulare una condizione economica noncorrispondente al vero con lo scopo di frodare il mercato».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazioneall’art. 5 TUB e all’art. 1337 c.c. Manifesta illogicità e/ocontraddittorietà della dichiarata compensazione tra il credito dellabanca e il controcredito da risarcimento danni accertato in euro230.000,00».Il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, da un lato, lafondatezza dell’eccezione riconvenzionale di compensazioneformulata dalla curatela, configurandosi un pregiudizio per lacuratela nella forma dell’aggravamento della sua esposizionedebitoria in misura quantomeno pari al finanziamento ottenuto e poiinadempiuto, ma dall’altro escluso il credito della banca che siriteneva incorsa nell’abusiva concessione del credito. Una volta,infatti, escluso il credito della banca, che era incorsa nell’ abusiva7 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026concessione del credito, non poteva accogliersi la subordinataeccezione di compensazione sollevata dalla curatela, per un creditorisarcitorio di euro 230.000,00, in misura pari alla somma dei duefinanziamenti concessi alla [OSCURATO:SOCIETA].Di contro ad avviso della ricorrente il credito della banca dovevaessere integralmente ammesso al passivo, come da domanda diinsinuazione, detratto l’importo di euro 30.000,00, già pagato dalMediocredito centrale, trattandosi di credito certo, liquido edesigibile; la curatela, ove lo avesse ritenuto, avrebbe potuto agire infuturo contro la banca per dedurre la responsabilità della stessa perabusiva concessione del credito.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce la «omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione ad un fattocontroverso, decisivo per il giudizio, in quanto si assume daltribunale sussistere lo “stato di evidente crisi sussistente al tempodell’avvenuta erogazione della somma di denaro”, che sarebberisultato dall’acquisizione del DURF», con omessa e/o insufficienteverifica del merito creditizio e, quindi, abusiva concessione delcredito.In realtà, ad avviso della ricorrente lo stato di crisi irreversibilesi sarebbe determinato in un momento successivo alla erogazionedel finanziamento, in conseguenza di contenziosi insorti con alcunilavoratori.4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.5. Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusivaconcessione di credito si sono contrapposti due orientamenti.5.1. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessioneabusiva di credito produce soltanto conseguenze di naturarisarcitoria.8 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/20265.2. Secondo altro più recente e preferibile orientamento laconcessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze dinatura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Ciò a duecondizioni: a) che ci sia il reato; (b) che pur senza reato vi sial’intento funzionale predatorio del finanziatore.5.3. Questo orientamento è stato ribadito dalla recentissimapronuncia di questa Corte n. 7134-26, sulla base del seguenteschema generale:(a) il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di unanorma che vieti in via generale di porre in essere attività negozialipregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e la suaconclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla leggeo per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia;(b) il motivo illecito che, se comune e determinante, determinala nullità del contratto, s’identifica con una finalità vietatadall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principidell’ordine pubblico o del buon costume (finalità predatoria), ovveropoiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una normaimperativa, sicché l’intento delle parti di recare semplicementepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando oriducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio deldebitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di talifattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma chesancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge)l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece,9 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi dipregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale;(c) se però il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che inpregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di unanorma imperativa come quella penale, l’atto negoziale è sanzionato,a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la nullità, come accade,in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione arealizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.); è il cd. “reato-contratto”, che è nullo (come nella vendita diprodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p.) perché collide cosìgravemente con interessi di indole generale da assurgere di per séalla qualificazione di reato;(d) in questo caso rileva la soluti retentio e la prestazioneeseguita dalla banca finanziatrice non è ripetibile, giusta l'art. 2035c.c.: tale norma prevede la soluti retentio, a beneficio dell'accipiens,della prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte delsolvens, costituisca offesa al buon costume, con conseguentelegittimità del diniego di ammissione allo stato passivo del relativocredito.5.4. Nella specie, il tribunale ha ritenuto la nullità del contrattoex art. 1418 c.c., senza però indicare in alcun modo le condotte che,in qualche misura, potevano aver integrato gli estremi del reato dicui all’art. 217, primo comma, n. 4, l.f. (oppure 224 l.f.), né sotto ilprofilo soggettivo, né sotto profilo oggettivo, e neppure in relazioneall’eventuale condotta posta in essere dall’extraneus.Neppure ha accertato l’intento predatorio eventualmente postoin essere dalla banca.6. I motivi secondo e terzo, che vanno affermati congiuntamenteper strette ragioni di connessione, sono anch’essi fondati.10 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026In effetti, la motivazione del decreto impugnato si fondava sudue diverse rationes dedicendi, costituite, da un lato, dallasussistenza della nullità del contratto per l’integrazione degli estremidi reato e, dall’altro, dall’accoglimento della eccezione dicompensazione giudiziale sollevata dal fallimento.Quanto alla impossibilità per la curatela fallimentare di eccepire,in via riconvenzionale, la compensazione giudiziale del credito perl’ammissione al passivo della banca, con il controcredito sorto per idanni patiti della società, a seguito dell’abusiva concessione delcredito da parte della banca, il tribunale si è discostato da costantiprincipi giurisprudenziali in ordine alla impossibilità di sollevarel’eccezione di compensazione giudiziale in caso di credito contestatoe, quindi, non certo né liquido.Soccorre, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte per cui, intema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimogiudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudicenon può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale,perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presupponel'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al qualeè fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenzadipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che ilrelativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, restapertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione delladecisione sul credito oggetto della domanda principale, ed èparimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in viagenerale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., inconsiderazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art.1243 c.c. (Cass., sez. 2, 18/10/2024, n. 27113; Cass., sez. 6-3,11 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/20264/12/2018, n. 31359; Cass., Sez.U., 15/11/2016, n. 23225; Cass.,Sez.U., 16//11/1999, n. 775).La compensazione giudiziale può essere decisa dal giudice dellacausa principale, ove sollevata in via di eccezione riconvenzionale,se il credito opposto è certo, ma non liquido, perché indeterminatonel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché il giudice puòprovvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi puòdichiarare estinto il credito principale per compensazione giudizialesino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido (Cass., sez.2, 5/9/2024, n. 23924; Cass., Sez.U., 15/11/2016, n. 23225)7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la curatela deduce la«nullità della sentenza per violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.(art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.); in subordine, violazione o falsaapplicazione degli articoli 2033 e 2035 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente incidentale, infatti, il tribunale, accertando incapo a MPS l’esistenza di un credito restitutorio nascente dacontratto nullo, avrebbe violato il principio dispositivo, non tenendoconto che mancava la domanda di parte; in subordine, peraltro,evidenzia l’errore di diritto per violazione o falsa applicazione degliarticoli 2033 e 2035 c.c., «perché la nullità del contratto non davaluogo alla ripetibilità delle somme erogate, perché, nelle circostanzedate, il finanziamento costituiva offesa al buon costume anche dallato della banca».8. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento del primo motivodi ricorso principale della banca.9. il decreto impugnato deve, quindi, essere cassato per leragioni esposte, con rinvio al tribunale di Napoli, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.12 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 6341/2025Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 19288/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti,con rinvio dinanzi al tribunale di Napoli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente13 RG n. 6341/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio