CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto e detenzione di 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di ogni altra misura a farvi fronte. Del tutto congetturale, afferma, l'ipotesi che egli abbia agito per conto di un gruppo dedito al narcotraffico per l'impossibilità del singolo individuo di trasportare droga in Calabria senza l'autorizzazione dei clan locali. E' evidente il ricorso alla "praesumptio de praesumptio" che contrasta con la regola della certezza dell'indizio. Sotto altro profilo, manca la valutazione della idoneità della misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, da scontare nella propria residenza, in provincia di Torino, in località lontana centinaia di chilometri dal luogo del fatto. 2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a non manifesta illogicità costituisce un limite al vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che impedisce alla Corte di cassazione di sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice di merito e di sconfinare in apprezzamenti del fatto che costituiscono la competenza esclusiva di questi; 3.2.benché sinteticamente motivata e fondata su argomenti indubbiamente congetturali (quali quelli stigmatizzati dal ricorrente), l'ordinanza sfugge alle critiche che il Reggio le muove visto che l'elevato quantitativo di sostanza trasportata nell'autovettura (gr. 150 di cocaina detenuti nel vano porta oggetti), la sua buona qualità (734 dosi ricavabili), la residenza del ricorrente in provincia di Torino e il controllo e conseguente accertamento del reato a Mileto, in Calabria, costituiscono argomenti solidi, sul piano logico circa la destinazione della stessa ad uso non esclusivamente personale e la non occasionalità della condotta (alla luce, peraltro, dei due precedenti specifici, ancorché risalenti, commessi, peraltro, l'uno nella città di residenza, l'altro in Cinquefrondi) con quanto ne consegue in termini di pericolo di recidiva; 3.3.in disparte le assertive considerazioni del Tribunale su ipotetiche autorizzazioni di cosche locali, va piuttosto evidenziato che, come affermato anche dal PG di questa Corte, le concrete modalità della condotta e la personalità dell'indagato costituiscono indici affidabili di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie con conseguente non manifesta infondatezza della valutazione del nuovo episodio quale prova della persistente e mai sopita capacità del ricorrente di intrattenere rapporti con l'ambiente del narcotraffico a più elevati livelli e relativa insufficienza di una misura meno afflittiva di quella inframuraria. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso