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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37464/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] civili: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 23 aprile 2024, ed in riforma della sentenza in data 15 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha: - assolto il XXXXXXXXXXX dal contestato reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. con la formula “perché il fatto non costituisce reato” in relazione ai fatti contestati fino al 2018; - riqualificato il fatto per il periodo successivo nell’ipotesi di cui all’art. 570-bis cod. pen. con riferimento alla figlia XXXXXXXXXXXXXXX; - rideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato al quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all’art. 570- bis cod. pen. con violazione della disposizione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. in relazione all’art. 623 cod. proc. pen. 2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento all’applicato aumento per la continuazione senza alcun riferimento ai parametri di cui all’art.133 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente ha sollecitato al Giudice di rinvio una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla figlia dell’imputato, divenuta maggiorenne nel maggio 2018; che i giudici di appello hanno puntualmente illustrato le ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione, dando corretta applicazione ai principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come il raggiungimento della maggiore età del figlio non determini l'automatica estinzione dell'obbligo di mantenimento bensì consenta di procedere a una corretta riqualificazione giuridica della fattispecie originariamente contestata ai sensi dell'art. 570 cod. pen. in quella prevista dall'articolo 570-bis stesso codice, configurandosi pertanto la responsabilità dell'obbligato che abbia omesso la corresponsione dell'assegno previsto senza fornire alcuna prova della sussistenza di una condizione di assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere dovendosi ritenere penalmente rilevante l’inadempimento sistematico; sicché deve ritenersi integrata, in modo pieno e conforme al dettato normativo, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570-bis c.p. in riferimento al periodo successivo al 2018 (ovvero dal dicembre 2018 al dicembre 2020); che corretta in diritto, oltre che adeguatamente motivata in fatto, è pertanto la riqualificazione della condotta delittuosa nella fattispecie di cui all’art. 570-bis cod. pen. in relazione alla quale è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; che, di conseguenza, non sono ravvisabili nella sentenza impugnata i vizi dedotti con il motivo di ricorso in esame; [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, quanto all’aumento di pena per la continuazione, stante la determinazione dello stesso in soli 5 giorni di reclusione, è da ritenersi che detto trattamento sanzionatorio contenuto in misura prossima ai minimi edittali sia anch’esso sorretto da una motivazione adeguata emergente dalla complessiva lettura del provvedimento impugnato; che nel caso in esame la difesa del ricorrente non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l’aumento della pena operato per la ritenuta continuazione sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali è intervenuta condanna od in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; che questa Corte di legittimità anche in epoca successiva alla sentenza delle Sezioni Unite “Pizzone” (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01) ha comunque chiarito «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato, infine, che, trattandosi di reato contro la famiglia ex art. 570-bis cod. pen., ricorrono le condizioni per procedere, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] civili: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 23 aprile 2024, ed in riforma della sentenza in data 15 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha: - assolto il XXXXXXXXXXX dal contestato reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. con la formula “perché il fatto non costituisce reato” in relazione ai fatti contestati fino al 2018; - riqualificato il fatto per il periodo successivo nell’ipotesi di cui all’art. 570-bis cod. pen. con riferimento alla figlia XXXXXXXXXXXXXXX; - rideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato al quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all’art. 570- bis cod. pen. con violazione della disposizione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. in relazione all’art. 623 cod. proc. pen. 2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento all’applicato aumento per la continuazione senza alcun riferimento ai parametri di cui all’art.133 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; che la Corte di cassazione con la sentenza rescindente ha sollecitato al Giudice di rinvio una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla figlia dell’imputato, divenuta maggiorenne nel maggio 2018; che i giudici di appello hanno puntualmente illustrato le ragioni in fatto e in diritto sottese alla decisione, dando corretta applicazione ai principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come il raggiungimento della maggiore età del figlio non determini l'automatica estinzione dell'obbligo di mantenimento bensì consenta di procedere a una corretta riqualificazione giuridica della fattispecie originariamente contestata ai sensi dell'art. 570 cod. pen. in quella prevista dall'articolo 570-bis stesso codice, configurandosi pertanto la responsabilità dell'obbligato che abbia omesso la corresponsione dell'assegno previsto senza fornire alcuna prova della sussistenza di una condizione di assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere dovendosi ritenere penalmente rilevante l’inadempimento sistematico; sicché deve ritenersi integrata, in modo pieno e conforme al dettato normativo, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570-bis c.p. in riferimento al periodo successivo al 2018 (ovvero dal dicembre 2018 al dicembre 2020); che corretta in diritto, oltre che adeguatamente motivata in fatto, è pertanto la riqualificazione della condotta delittuosa nella fattispecie di cui all’art. 570-bis cod. pen. in relazione alla quale è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; che, di conseguenza, non sono ravvisabili nella sentenza impugnata i vizi dedotti con il motivo di ricorso in esame; [OSCURATO:PERSONA] poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, quanto all’aumento di pena per la continuazione, stante la determinazione dello stesso in soli 5 giorni di reclusione, è da ritenersi che detto trattamento sanzionatorio contenuto in misura prossima ai minimi edittali sia anch’esso sorretto da una motivazione adeguata emergente dalla complessiva lettura del provvedimento impugnato; che nel caso in esame la difesa del ricorrente non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l’aumento della pena operato per la ritenuta continuazione sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali è intervenuta condanna od in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; che questa Corte di legittimità anche in epoca successiva alla sentenza delle Sezioni Unite “Pizzone” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01) ha comunque chiarito «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, infine, che, trattandosi di reato contro la famiglia ex art. 570-bis cod. pen., ricorrono le condizioni per procedere, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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