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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03104/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, volti a contestare violazione di leggè e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della responsabilità concorsuale nella consumazione della rapina impropria, oltre che la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata ha persuasivamente confermato la valutazione del primo giudice rilevando che la condotta predatoria era avvenuta in concorso in quanto le prove raccolte avevano evidenziato la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'offeso era stata esercitata in concorso con l'ignoto che aveva sottratto il bene per assicurarsene il possesso; non vi sono dunque dubbi né per ritenere provata la responsabilità contestuale concorsuale nella consumazione della rapina impropria né tantomeno per contestare riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite che, dunque, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, laddove la Corte territoriale evidenzia come la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] non fosse in realtà fine a sé stessa, bensì tesa a mantenere il possesso dello scatolone di patatine) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto ascrittogli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, volti a contestare violazione di leggè e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della responsabilità concorsuale nella consumazione della rapina impropria, oltre che la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata ha persuasivamente confermato la valutazione del primo giudice rilevando che la condotta predatoria era avvenuta in concorso in quanto le prove raccolte avevano evidenziato la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'offeso era stata esercitata in concorso con l'ignoto che aveva sottratto il bene per assicurarsene il possesso; non vi sono dunque dubbi né per ritenere provata la responsabilità contestuale concorsuale nella consumazione della rapina impropria né tantomeno per contestare riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite che, dunque, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 5, laddove la Corte territoriale evidenzia come la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] non fosse in realtà fine a sé stessa, bensì tesa a mantenere il possesso dello scatolone di patatine) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto ascrittogli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dice
Sentenza Cassazione n. 03104/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris