CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 25545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • BARBETTA Fiorinda [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con procedura de plano; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Cassino del 03/11/2020 rideterminava la pena inflitta all'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina impropria ascrittole. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso personale l'imputata eccependo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato contestato e la carenza di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2022 Il Consigliere es