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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 02666/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di lesioni personali volontarie gravi.

2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 420 ter, c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. In via preliminare va rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 19.3.202, prodotto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez.

IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 12.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] Corte Supreqa di Cassazioav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di lesioni personali volontarie gravi. 2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 420 ter, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 17.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. In via preliminare va rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 19.3.202, prodotto dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 12.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] Corte Supreqa di Cassazioav
Sentenza Cassazione n. 02666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris