CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso reitera la questione proposta in appello alla quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giudici escludendo l'ipotesi lieve, secondo un corretto complessivo esame, tenuto conto dei molteplici convergenti indici considerati, in assenza di qualsiasi prova dell'uso personale di cocaina da parte del ricorrente; Ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato ostativi i plurimi precedenti specifici, anche assai recenti, a carico del ricorrente e inincidente il suo preteso comportamento collaborativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025