CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 dicembre 1996
Cassazione n. 22989/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, conn ma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 8.11.2018), sostituendo la pena irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, per erroneo rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di messa alla prova formulata dalla ricorrente in sede di opposizione a decreto penale di condanna. II) Violazione di legge, per erroneo rigetto da parte del Tribunale di analoga istanza di messa alla prova, formulata prima dell'apertura del dibattimento e reiterata nel corso del giudizio. III) Mancata indicazione nella sentenza' del periodo di sospensione della patente di guida già espiato dalla ricorrente, pari a mesi sei. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo dedotto, quanto ai primi due motivi di ricorso, censure del tutto generiche, non avendo in esse specificamente rappresentate le ragioni di asserita illegittimità dei provvedimenti di rigetto della messa alla prova. La ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale in corso di causa avrebbe rigettato la richiesta di messa alla prova invocata dalla difesa dell'imputata, senza tuttavia specificare i vizi da cui sarebbe affetto il detto provvedimento reiettivo, non consentendo a questa Corte di apprezzare eventuali motivi di illegittimità del medesimo. Quanto alla doglianza concernente la mancata indicazione in sentenza del periodo di sospensione della patente di guida già espiato dalla ricorrente, asseritamente pari a mesi sei, è appena il caso di rilevare che non spetta al Giudice della cognizione indicare il periodo di sospensione della patente già espiato dalla imputata in sede amministrativa, trattandosi di questione rimessa alla competenza degli organi deputati all'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria in riferimento.5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere est