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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27106/2023

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del delegato alla trattazione degli affari fiscali, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1805 / 3 / 20 19 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 13dicembre 2 0 19 ; IRES-[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che si legge dalla sentenza impugnata che la A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s.r.l. propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso l’avviso di accertamento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, scaturito da p.v.c. nel quale era stato formulato un rilievo concernente l’indebita deduzione del reddito imponibile su perdite per cambi per euro 3.461.982,00. [OSCURATO:PERSONA] di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la scelta della Menarini, che disponeva di una forte liquidità di investire in dollari USA (moneta che in quel momento appariva forte) allo scopo di fronteggiare una ipotizzabile svalutazione dell’euro con conseguenti perdite fosse una scelta prudente e non priva di giustificazione.

Rilevava, inoltre, che non appariva condivisibile la tesi secondo la quale il trasferimento di fondi alla controllata Lussemburghese AMPI per il suo successivo utilizzo per l’aumento di capitale della controllata AMAPH in Singapore, avrebbe determinato il risultato dell’operazione stessa in capo alla AMPI.

Secondo la C.T.R., infatti, la struttura del [OSCURATO:PERSONA], come documentata in atti, dimostrava che l’A.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse natura di holding e avesse, pertanto, la specifica funzione di controllo, coordinamento e se del caso anche finanziamento delle società controllate.

Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona della S ostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e istanza di sospensione ai sensi dell’art.1 della legge 20 dicembre 2022 n.197.

Considerato che: Con istanza depositata telematicamente la Società ha avanzato richiesta di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge 20 dicembre 2022 n.197 al fine di avvalersi della definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo sino al 10 ottobre2023.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del delegato alla trattazione degli affari fiscali, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1805 / 3 / 20 19 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 13dicembre 2 0 19 ; IRES-[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che si legge dalla sentenza impugnata che la A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s.r.l. propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso l’avviso di accertamento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, scaturito da p.v.c. nel quale era stato formulato un rilievo concernente l’indebita deduzione del reddito imponibile su perdite per cambi per euro 3.461.982,00. [OSCURATO:PERSONA] di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la scelta della Menarini, che disponeva di una forte liquidità di investire in dollari USA (moneta che in quel momento appariva forte) allo scopo di fronteggiare una ipotizzabile svalutazione dell’euro con conseguenti perdite fosse una scelta prudente e non priva di giustificazione. Rilevava, inoltre, che non appariva condivisibile la tesi secondo la quale il trasferimento di fondi alla controllata Lussemburghese AMPI per il suo successivo utilizzo per l’aumento di capitale della controllata AMAPH in Singapore, avrebbe determinato il risultato dell’operazione stessa in capo alla AMPI. Secondo la C.T.R., infatti, la struttura del [OSCURATO:PERSONA], come documentata in atti, dimostrava che l’A.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse natura di holding e avesse, pertanto, la specifica funzione di controllo, coordinamento e se del caso anche finanziamento delle società controllate. Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona della S ostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e istanza di sospensione ai sensi dell’art.1 della legge 20 dicembre 2022 n.197. Considerato che: Con istanza depositata telematicamente la Società ha avanzato richiesta di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge 20 dicembre 2022 n.197 al fine di avvalersi della definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo sino al 10 ottobre2023. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 27106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris