CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 emessa dal Tribunale di Fermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo applicava a [OSCURATO:PERSONA]!, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto contestato nel delitto di furto come proposto dalle parti, la pena di mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 170,00 di multa, con conversione della componente detentiva in pecuniaria, così determinando la sanzione finale in euro 2.170,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo l'assenza di motivazione in punto di riqualificazione giuridica del fatto.Osserva il ricorrente che, a fronte di una richiesta di applicazione concordemente proposta dalle parti, il giudice deve preliminarmente verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti dando conto, con argomenti privi di vizi logici, del percorso motivazionale seguito. Nel caso di specie, tale valutazione è stata del tutto pretermessa. Invero, il Tribunale non ha argomentato in ordine alla sussunzione del fatto nel delitto di furto come proposto dalle parti, anziché nella fattispecie di appropriazione indebita, contestata in imputazione, limitandosi ad affermare apoditticamente la correttezza di tale riqualificazione. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza dedotta attiene ad un vizio motivazionale che esula dal novero di quelle contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche la carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata. In ogni caso, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen