CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KCEOM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per l'insufficienza di indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di affermare la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata all'imputato; Considerato che si tratta di motivo generico con cui ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo i giudici di merito, con doppia decisione conforme, argomentato, con non illogica motivazione, le ragioni che inducevano a ritenere trattarsi di detenzione di stupefacente non già a fini personali bensì destinata alla cessione a terzi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre