CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2023
Cassazione n. 22402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017 (inammissibilità che sussiste anche se la firma è autenticata dal difensore cassazionista, tra tante, Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695); Considerato che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci,524 1\7/05/2023. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersili . qese Giordki'[OSCURATO:PERSONA]