CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 26487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'impugnata sentenza, riconosceva la sentenza penale di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Kempten (Repubblica Federale di Germania), in data 13 settembre 2022, in ordine ai reati di commercio clandestino di sostanza stupefacente. 2. La predetta sentenza veniva pronunciata e letta in udienza in data 1 marzo 2023, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione è maturato in data 17/3/2023. Il ricorso in Cassazione risulta depositato in data 27 aprile 2023, con atto sottoscritto il 26 aprile 2023, sicchè deve ritenersi tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità che può essere dichiarata de plano. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed all'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso il 15 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]