CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (INDIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 48, 480 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che dà conto di come la pena sia stata inflitta nei minimi edittali in un quadro che registra un profilo dell'imputato gravato da precedenti analoghi, la deduzione si mostra priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A_ [OSCURATO:PERSONA]