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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07502/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 212-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 212/2021 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 7502/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE LIGURIA; - intimato - avverso la sentenza n. 131/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 15/05/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza del 15 maggio 2020, la Corte dei Conti – II sezione giurisdizionale centrale d’appello ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, su ricorso del Procuratore presso la Corte dei conti della Liguria, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e il medesimo, in qualità di amministratore unico, al pagamento della somma di € 216.240,00 oltre accessori, a titolo di responsabilità per l’esecuzione non corretta degli obblighi assunti (pure artatamente travisati nella rappresentazione) con il contratto stipulato con la Provincia di Savona, finalizzato alla creazione e alla gestione, presso i Centri per l’impiego provinciali, di un servizio di sportello per orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

2. essa ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall’attuazione del progetto (quanto allo Ric. 2021 n. 00212 sez.

SU - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 212/2021 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 7502/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall’intero corrispettivo contrattuale, nell’accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute;

3. la Corte ha reputato doversi esso ascrivere all’esercizio di funzioni dalla società appaltatrice nell’ambito del suo inserimento nell’apparato della Provincia e pertanto in qualità di “agente dell’amministrazione”, per la decisiva rilevanza della partecipazione al comitato di valutazione del business plan, condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese: così individuandone la responsabilità in un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere e riferibile a questioni contrattuali tra le parti, ma direttamente incidente sulla realizzazione del programma dell’appalto;

4. con atto notificato il 16 (23) dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso; il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] la questione ha rilevanza nomofilattica, sicché ne appare opportuna la trattazione in udienza pubblica; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso nella adunanza camerale del 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 00212 sez.

SU - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 212-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 212/2021 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 7502/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE LIGURIA; - intimato - avverso la sentenza n. 131/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 15/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 15 maggio 2020, la Corte dei Conti – II sezione giurisdizionale centrale d’appello ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, su ricorso del Procuratore presso la Corte dei conti della Liguria, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e il medesimo, in qualità di amministratore unico, al pagamento della somma di € 216.240,00 oltre accessori, a titolo di responsabilità per l’esecuzione non corretta degli obblighi assunti (pure artatamente travisati nella rappresentazione) con il contratto stipulato con la Provincia di Savona, finalizzato alla creazione e alla gestione, presso i Centri per l’impiego provinciali, di un servizio di sportello per orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali; 2. essa ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall’attuazione del progetto (quanto allo Ric. 2021 n. 00212 sez. SU - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 7 9 2 7 0 2 e 0 8 6 d 7 7 4 8 f 4 6 6 e 2 5 4 1 a a 0 5 e 4 Numero registro generale 212/2021 Numero sezionale 104/2022 Numero di raccolta generale 7502/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall’intero corrispettivo contrattuale, nell’accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute; 3. la Corte ha reputato doversi esso ascrivere all’esercizio di funzioni dalla società appaltatrice nell’ambito del suo inserimento nell’apparato della Provincia e pertanto in qualità di “agente dell’amministrazione”, per la decisiva rilevanza della partecipazione al comitato di valutazione del business plan, condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese: così individuandone la responsabilità in un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere e riferibile a questioni contrattuali tra le parti, ma direttamente incidente sulla realizzazione del programma dell’appalto; 4. con atto notificato il 16 (23) dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso; il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] la questione ha rilevanza nomofilattica, sicché ne appare opportuna la trattazione in udienza pubblica; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nella adunanza camerale del 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 00212 sez. SU - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : C A S S A N O M A R G H E R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 07502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris