CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RaffaeleGargiulo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2026, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale XXXXXXXXXXXXXXXera stato riconosciuto colpevole dei reati di usura in concorso, di cui agli artt.110 e 644, commi 1 e 5, nn. 1 e 3, cod. pen., contestati ai capi 1) e 2), concondanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 644 cod. pen., 125, comma 3, 192, 530, 533e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censurando l’affermazione diresponsabilità per i delitti di usura.Si sostiene che l’imputato abbia svolto il ruolo di mero intermediario tra lepersone offese e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza consapevolezza della naturausuraria dei rapporti né vantaggi personali, e che le condotte valorizzate daigiudici fossero espressione della sua situazione di soggezione nei confronti delcorreo. Si lamenta inoltre che la Corte di appello abbia recepito acriticamente leargomentazioni del primo giudice. Quanto al capo 2), si contesta l’attendibilitàdella persona offesa XXXXXXXXX e l’assenza di adeguati riscontri esterni,ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'art. 379 cod. pen. e agli artt. 125, 192, 530, 533,546 e 531 cod. proc. pen., lamentando la mancata riqualificazione delle condottenell'ipotesi di favoreggiamento reale, con conseguente declaratoria diprescrizione.Si sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato comecontributo concorsuale nel delitto di usura l'attività di individuazione dei soggettiinteressati ai prestiti e di gestione successiva dei rapporti, senza considerare chel’imputato non avrebbe partecipato alla formazione dei patti usurari né favorito laloro conclusione. La mera attività di collegamento tra usuraio e vittime sarebbepenalmente irrilevante quale concorso nel reato, mentre le attività successivesarebbero eventualmente riconducibili al favoreggiamento reale di cui all'art. 379cod. pen.2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante previstadall'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., in relazione alla volontàdi accedere a un programma di giustizia riparativa.Si deduce che la Corte territoriale abbia escluso tale possibilità sul rilievodell'assenza di procura speciale, successivamente conferita nelle more delgiudizio, venendo così meno l'unico ostacolo all'ammissione ad un programma digiustizia riparativa.Si evidenzia, inoltre, che l’imputato ha contribuito economicamente in favoredi una delle persone offese e che non sussisterebbero rapporti conflittuali con isoggetti danneggiati, circostanze che integrerebbero i presupposti per l'accessoai programmi di giustizia riparativa e per il riconoscimento dell'attenuante di cuiall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. Sotto ulteriore profilo, il ricorrentelamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, aisensi degli artt. 163 e 175 cod. pen.2.4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché agli artt. 125 e 546cod. proc. pen., censurando il trattamento sanzionatorio e il mancatoriconoscimento dei benefici di legge.Si deduce che l'aumento di pena per la continuazione sia stato confermatosenza adeguata motivazione e senza considerare la richiesta di commisurarlo alminimo edittale del reato satellite. Si lamenta inoltre l'insufficiente valorizzazionedei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quali la gravità del fatto, la risalenza dellecondotte, l'età dell'imputato e l'unicità del precedente penale, sostenendol'eccessività della pena e ribadendo la richiesta dei benefici di cui agli artt. 163 e175 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi, in parte, nonconsentiti e, in parte, manifestamente infondati.2. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare l’affermazione dicolpevolezza per i delitti di usura, è inammissibile poiché si risolve nellaprospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, sollecitandouna rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, non consentita nel giudiziodi legittimità, nel quale è precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propriavalutazione a quella compiuta dai giudici di merito o procedere a una diversaricostruzione delle emergenze processuali o a un diverso giudizio di rilevanza oRv. 280601-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01;Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716-01).Costituisce, inoltre, principio consolidato che la valutazione dell'attendibilitàdella persona offesa sia questione di fatto riservata al giudice di merito e nonrivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e noncontraddittoria; le relative dichiarazioni, inoltre, possono da sole fondare ilgiudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della loro credibilità soggettivae attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni, che assumonocarattere meramente opportuno (Sez. U, Bell'Arte, n. 41461/2012, Rv. 253214-01; Sez. 2, Manzini, n. 43278/2015, Rv. 265104-01; Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], n.27322/2008, Rv. 240524-01).2.1. La sentenza impugnata si pone, peraltro, in linea con i consolidatiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso dipersone nel reato e, in particolare, con quelli concernenti la responsabilitàdell'intermediario nell'ambito del delitto di usura.È principio costantemente affermato da questa Corte che, ai fini dellaconfigurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che ilconcorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulticomunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione delreato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero - ed è questo ilprofilo che qui interessa - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che ilpartecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbiaaumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 7621 del30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492-01; Sez. 6, n. 1986 del6/12/2016, Salamone, Rv. 268972-01).I medesimi principi sono stati specificamente applicati al delitto di usura,essendosi affermato che risponde a titolo di concorso nel reato anche colui chemette in contatto l'usuraio con l'usurato, benché su richiesta di quest'ultimo, chegli abbia rappresentato la propria necessità di ottenere un prestito, risponde delreato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione dovrà essereconclusa; sul versante oggettivo, infatti, la condotta si pone quale causaefficiente della conclusione dell'accordo usurario e, sul versante soggettivo,l'intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesarealizzato nell'interesse esclusivo di questa, dal momento che l'agente -quand'anche stimolato dalla richiesta di aiuto della persona offesa - creaconsapevolmente le condizioni per la soggezione della vittima all'obbligo dipagare interessi del tutto contra legem (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep.2025, Barbato, Rv. 287496-01).2.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi immune dacensure la valutazione della Corte territoriale, che ha ravvisato la responsabilitàconcorsuale del XXXXXXXX e la sua consapevolezza del carattere usurario deirapporti, valorizzando il ruolo concretamente svolto quale stabile tramite tra lepersone offese e il XXXXXXe il suo costante coinvolgimento nella gestione deirapporti debitori.Né assume rilievo la circostanza che l’imputato non abbia tratto un profittopersonale dalla vicenda, trattandosi di elemento estraneo alla configurabilitàdella condotta concorsuale, che può integrarsi anche mediante condotte atipichepurché concretamente agevolatrici della commissione del reato.I giudici di merito hanno accertato che la condotta dell'imputato, infatti, nonsi è risolta in una forma di disinteressato ausilio prestato in favore delle personeoffese, bensì in un contributo concretamente funzionale alla realizzazionedell'operazione usuraria, avendo svolto il ruolo di indispensabile collegamento trail [OSCURATO:PERSONA] e le vittime, agevolando l'attuazione delle pretese illecite del primo econcorrendo consapevolmente a dare corso alla vicenda usuraria. In tal modo, lasua attività ha assunto una chiara funzione agevolatrice della condotta delcorreo, integrando, attraverso la propria condotta "atipica", gli estremi delconcorso nei delitti contestati.Ne consegue che il motivo di ricorso oltre che inammissibile perché volto asollecitare una nuova e non consentita rivalutazione del compendio probatorio, èanche manifestamente infondato.3. La conferma della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso neidelitti di usura determina l'assorbimento del secondo motivo, avente ad oggettola dedotta erronea mancata riqualificazione dei fatti nel delitto difavoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen.Invero, la configurabilità del delitto di favoreggiamento reale èespressamente esclusa nei casi di concorso nel reato, come chiaramente stabilitodalla clausola di riserva "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 379 cod.pen. Ne consegue che tale fattispecie presuppone l'estraneità dell'agente, tantosul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, alla realizzazione del reatopresupposto. Pertanto, una volta accertata la partecipazione concorsualedell'imputato ai delitti di usura, risulta giuridicamente preclusa qualsiasiriqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 379 cod. pen. (in tema difavoreggiamento personale, in base a principi estensibili al favoreggiamentoreale: Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, Rv. 240062-01; Sez. 1, n. 33450del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892-01).4. Il quarto motivo di ricorso, da esaminare prima del terzo per ragioni diordine logico-giuridico, con il quale si censura la sentenza impugnata in punto ditrattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento dei benefici di legge, èmanifestamente infondato.4.1. Quanto alla doglianza relativa alla misura dell’aumento di penaapplicato a titolo di continuazione, occorre premettere che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, il giudice di merito, nell’esercizio del poterediscrezionale di commisurazione della pena complessiva, è tenuto, una voltaindividuato il reato più grave e determinata la relativa pena base, a procederealla quantificazione dell’aumento per ciascun reato satellite, dando conto, conmotivazione distinta, dei criteri che sorreggono la misura dell’incrementosanzionatorio. Le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di specificitàdell’onere motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena èproporzionato all’entità degli stessi e deve consentire il controllo sul rispetto delrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli ulteriori illecitiaccertati, nonché sulla conformità ai limiti di cui all’art. 81 cod. pen., ondeevitare che, sotto l’apparente applicazione del vincolo della continuazione, sirealizzi surrettiziamente un cumulo materiale delle pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi, essendo stata determinata la pena per il reato ritenuto piùgrave nel minimo edittale ed essendo stato applicato, ai sensi dell’art. 81,secondo comma, cod. pen., un aumento per il reato satellite pari a mesi sei direclusione, in misura sensibilmente inferiore al minimo della pena detentivaprevista dall’art. 644 cod. pen. e corrispondente ad una frazione contenuta dellapena inflitta per il reato più grave, rispettando il criterio di proporzionalitàindividuato dalle Sezioni Unite. Tale incremento è stato specificamentegiustificato in ragione della particolare intensità del dolo, desunta dalla condottadell’imputato, il quale aveva intenzionalmente dissuaso la persona offesaXXXXXXXXXdal fare ricorso a ordinari canali di finanziamento bancario,indirizzandola verso il [OSCURATO:PERSONA], così agevolando la sottoposizione della stessa apretese usurarie.La motivazione resa sul punto si sottrae, pertanto, alle censure difensive,poiché non si risolve in una formula di stile, ma esplicita in modo congruo e nonmanifestamente illogico il criterio valutativo posto a fondamento dell’aumento dipena, valorizzando un dato fattuale ritenuto significativo ai fini della maggioregravità della condotta e della concreta incidenza del contributo prestatodall’imputato nella dinamica dell’illecito.4.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura concernente lamancata concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. La Corte diappello, richiamando sul punto la motivazione del Tribunale, ha evidenziato lasussistenza di precedenti penali ostativi e, comunque, l’assenza di elementiidonei a fondare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensionedell’imputato dalla commissione di ulteriori reati. Si tratta di valutazioneadeguatamente giustificata e conforme ai parametri normativi che presiedonoalla concessione dei benefici invocati, sicché essa non è sindacabile in sede dilegittimità se, come nella specie, sorretta da argomentazione non apparente, noncontraddittoria e immune da profili di manifesta illogicità.5. Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante previstadall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., in relazione alla volontà di accedere aun programma di giustizia riparativa, è manifestamente infondato.Si deduce che l'imputato, nelle more del giudizio, ha conferito procuraspeciale per accedere a un programma di giustizia riparativa e si sostiene chel'eventuale esito positivo del percorso avrebbe dovuto essere valutato ai fini delriconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, ultimaparte, cod. pen. e della concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod.pen.5.1. Deve preliminarmente osservarsi che, come emerge dallo stessoricorso, la procura speciale richiesta dall'art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è stata conferita soltanto dopola definizione del giudizio di appello.Ne consegue che l'istanza di accesso alla giustizia riparativa proposta con ilricorso per cassazione costituisce una nuova richiesta, formulata in un momentosuccessivo alla sentenza di appello e resa possibile soltanto a seguito del rilasciodella predetta procura speciale.Tuttavia, ai sensi dell'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., durante lapendenza del ricorso per cassazione la competenza a provvedere su tale istanzaspetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, dunque, nel casodi specie, alla Corte di appello.La domanda è stata pertanto proposta a un giudice funzionalmenteincompetente, poiché avrebbe dovuto essere rivolta alla Corte di appello che hapronunciato la sentenza impugnata.5.2. Tale rilievo non esaurisce, tuttavia, i profili devoluti con il motivo diricorso, dovendosi altresì accertare se la richiesta di accesso al programma digiustizia riparativa fosse comunque suscettibile di incidere sul corso del giudiziodi legittimità e, segnatamente, di determinarne la sospensione in attesadell’eventuale esito riparativo.5.2.1. L'esame della questione conduce a un esito negativo, in quanto l'art.129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa disporre lasospensione del processo, per un periodo non superiore a centottanta giorni, soloin presenza di due presupposti tassativamente previsti, entrambi assenti nel casoin esame: da un lato, la disposizione riguarda i reati procedibili a querelasoggetta a remissione, mentre i reati contestati al ricorrente sono procedibilid'ufficio; dall'altro, richiede una specifica istanza dell'imputato, che nella specienon risulta formulata.5.2.2. La Corte si è già occupata della questione ed ha chiarito che, al difuori di tale specifica ipotesi, l’invio delle parti al Centro per la giustizia riparativacompetente, finalizzato all’eventuale avvio di un programma, non comporta lasospensione del processo. Una diversa conclusione, fondata su un’estensioneanalogica dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., si porrebbe in contrastocon il principio di tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di sospensione delprocesso, desumibile dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., principio che siraccorda, sul piano sistematico, con il canone costituzionale della ragionevoledurata del processo. La piena autonomia del processo penale rispetto ai tempidel percorso riparativo trova ulteriore conferma nella disciplina dei programmi digiustizia riparativa, la cui durata è commisurata alle necessità del caso ed èrimessa alla valutazione dei mediatori, secondo quanto previsto dall’art. 55,commi 2 e 4, d.lgs. n. 150 del 2022. Proprio tale variabilità impedisce disubordinare il corso del processo penale allo svolgimento di un’attività esterna alprocesso e strutturalmente connotata da tempi non predeterminabili. Né puògiustizia riparativa. L’ordinamento, infatti, riconosce rilievo non alla sempliceammissione o partecipazione al percorso, bensì all’eventuale esito riparativo,valorizzabile, da un lato, ai fini della valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., aisensi dell’art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022, e, dall’altro, ai fini del riconoscimentodella circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.(Sez. 1, n. 19339 del 04/04/2025, B., Rv. 288068-01; Sez. 3, n. 33152 del07/06/2024, Odoli, Rv. 286841-01).Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di reati procedibili diufficio e in assenza di richiesta dell’imputato, deve escludersi che la richiesta diaccesso ad un programma di giustizia riparativa, proposta nella pendenza delricorso per cassazione e finalizzata al riconoscimento della circostanzadetermini la sospensione del processo in attesa dell’eventuale esito riparativo.5.3. La conclusione appena raggiunta impone di verificare se la sceltalegislativa di circoscrivere la sospensione del processo ai soli procedimenti perreati procedibili a querela soggetta a remissione, escludendola invece per quelliprocedibili d’ufficio, possa sollevare dubbi di compatibilità costituzionale.5.3.1. Tale verifica conduce a escludere la configurabilità di profili diillegittimità costituzionale, per le ragioni che seguono.5.3.2. La questione impone di esaminare la funzione che il legislatore haverificare se la diversità di disciplina trovi adeguata giustificazione nelladifferente incidenza che l'esito del percorso riparativo è destinato ad assumerenelle due categorie di procedimenti.Va, in proposito, osservato che la Corte costituzionale, nel delineare lanatura della giustizia riparativa, ha evidenziato che «il sistema ruota intorno auna logica binaria: per i reati procedibili a querela rimettibile la giustiziariparativa può configurarsi come vera e propria alternativa alla giustizia penale,poiché l'esito riparativo conduce alla non proposizione della querela o alla suaremissione, espressa o tacita (secondo quanto previsto dal nuovo art. 152, terzocomma, cod. pen.); per le altre fattispecie criminose, invece, la giustiziariparativa si colloca in una posizione di complementarità rispetto a quellacontenziosa, nel senso che può svilupparsi parallelamente al procedimentopenale, rispetto al quale è garantita una ferrea impermeabilità di quantodichiarato nel corso della mediazione, mentre l'esito riparativo potràtendenzialmente rilevare soltanto ai fini della commisurazione della pena e inbonam partem»(Corte cost., sent. n. 128 del 2025).Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale ha escluso che ilprogramma di giustizia riparativa possa configurarsi come procedimentoincidentale o come fase parallela del giudizio penale, destinata a sovrapporsiall’attività cognitiva del giudice. Ha infatti affermato che la giustizia riparativa siconfigura come «post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale,come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizzaindipendentemente da questo» e come un’«attività extraprocessuale priva dicarattere giurisdizionale»; essa, invero, «viene definita, normativamente, comeun programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto - il mediatore - che non èchiamato in alcun modo a ius dicere e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelliperseguiti nel procedimento penale, di "curare" le conseguenze derivanti dalreato» (Corte cost., sent. n. 128 del 2025, cit.).5.3.3. Le Sezioni Unite si collocano nel solco di tale ricostruzione,valorizzando la medesima logica binaria che informa il sistema della giustiziariparativa e che si fonda sulla distinzione tra reati procedibili a querela soggetta aremissione e reati procedibili d’ufficio, e sul conseguente diverso grado diimpermeabilità tra processo penale e percorsi riparativi. Richiamando la relazioneillustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, viene osservato che la previsione di unmeccanismo di sospensione del processo su richiesta dell’imputato, limitato aisoli reati procedibili a querela rimettibile, trova giustificazione nel principio dellaragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost. Secondo le SezioniUnite, soltanto quando il conseguimento di un esito riparativo è idoneo adeterminare l’estinzione del reato il ritardo derivante dall’ammissionedell’interessato al programma di giustizia riparativa risulta ampiamentecompensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguenterisparmio di attività processuale. Diversamente, nelle ipotesi di reati procedibilid’ufficio, non è stato previsto un analogo meccanismo sospensivo, poiché lapartecipazione al programma non determina alcuna deflazione del processo.5.3.4. Inoltre, nell’ipotesi di reati procedibili di ufficio, non sarebbeaccoglibile un’istanza di rinvio dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazioneper la decisione del ricorso, motivata con l'esigenza di attendere la decisionedella Corte di appello, adita ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., inordine alla richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa, istanza che,comunque, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta (nulla emerge inproposito dalla sentenza impugnata, ed il ricorso non fornisce indicazioni sulpunto).L’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., infatti, consente la sospensione delprocesso, per un periodo non superiore a centottanta giorni, esclusivamente nelcaso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e, trattandosi didisposizione eccezionale, non ne è consentita l’applicazione analogica ai sensidell’art. 14 disp. prel. cod. civ. Né una diversa conclusione può essere trattadalla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, nella quale si ipotizza che,per i reati procedibili di ufficio, potrebbe soccorrere «la possibilità di valorizzarel’istituto […] del rinvio su richiesta dell’imputato, per consentire di concludere ilprogramma […]»; invero, il dato letterale della norma costituisce un limiteinsuperabile dell’interpretazione, anche estensiva, che non può essere valicatomediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa; inoltre, lastessa Relazione contempla il rinvio dell’udienza soltanto quando il programmasia già stato richiesto, ammesso ed in corso, al solo fine di consentirne laconclusione (Sez. 2, del 09/09/2026, Villani, notizia di decisione; Sez. 2, n.28367 del 30/04/2026, Gnoffo, non mass.; quanto all’irrilevanza a finiinterpretativi di quanto affermato nei lavori preparatori o nella relazioneillustrativa, in contrasto con il dato letterale del testo normativo, Sez. U, n.42124 del 27/06/2024, Nafi, non mass. sul punto; Sez. U, n. 19357 del29/02/2024, Mazzarella, non mass. sul punto; Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023,L., non mass. sul punto).5.3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, la scelta legislativa dilimitare la sospensione del processo ai soli procedimenti relativi a reati procedibilia querela soggetta a remissione trova una giustificazione oggettiva e razionalenella diversa incidenza che l’esito del programma di giustizia riparativa è idoneoad assumere rispetto ai reati procedibili di ufficio. Solo in caso di reati procedibilia querela rimettibile, infatti, il percorso riparativo può determinare l’estinzionedel reato e rendere superflua la prosecuzione del giudizio, sicché il differimentodella definizione processuale risulta funzionalmente correlato a un potenzialeeffetto deflattivo. Diversamente, nei procedimenti per reati procedibili d’ufficio,l’esito del programma non interferisce con l’esercizio dell’azione penale né èidoneo a incidere sulla necessità dell’accertamento giurisdizionale dellaresponsabilità, potendo assumere rilievo esclusivamente sul piano deltrattamento sanzionatorio.Ne consegue che la diversità di disciplina tra le due ipotesi non integra unadisparità di trattamento arbitraria, ai sensi dell’art. 3 Cost., giacché concernesituazioni tra loro non omogenee sotto il profilo della funzione e degli effettidifesa dell’imputato né compromesso il diritto di accesso ai programmi digiustizia riparativa, posto che la relativa partecipazione resta pienamenteconsentita anche in assenza della sospensione del processo e che il giudiceconserva il potere di adottare i provvedimenti necessari a consentire ilcompletamento del percorso riparativo.La disciplina realizza, pertanto, un ragionevole bilanciamento tra lapromozione degli strumenti di giustizia riparativa e il principio della ragionevoledurata del processo di cui all’art. 111 Cost., senza che emergano profili diirragionevolezza o sproporzione tali da fondare un dubbio di legittimitàcostituzionale.5.4. Chiarito che la richiesta formulata dal ricorrente non era comunqueidonea a determinare la sospensione del processo e che la disciplina in esamenon pone questioni di legittimità costituzionale, l'unico profilo ancora daesaminare concerne le conseguenze derivanti dalla sua erronea formulazione nelricorso per cassazione, e, in particolare, se la Corte di cassazione, all’atto delladecisione, debba trasmettere la predetta richiesta al giudice competente aprovvedere.5.4.1. Ritiene il Collegio che alla questione debba darsi risposta negativa,per le ragioni che seguono.5.4.2. Nel caso in esame, come detto, ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. cod.proc. pen., la richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa è stataproposta al giudice incompetente, poiché, durante la pendenza del ricorso percassazione, la competenza a provvedere spetta al giudice che ha emesso ladecisione impugnata, ossia alla Corte di appello.Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazionedetermina l’irrevocabilità della sentenza impugnata e la definitiva chiusura dellafase di cognizione.Da tale momento, il giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato non è più competente a disporre l’accesso al programma di giustiziariparativa nell’ambito del giudizio di cognizione, ormai definitivamente concluso.L’intervenuto passaggio in giudicato determina, infatti, l’apertura della faseesecutiva, nella quale la competenza a decidere sull’accesso del condannato aiprogrammi di giustizia riparativa appartiene alla magistratura di sorveglianza. Inquesti termini si è pronunciata questa Corte che ha affermato che taleconclusione trova fondamento nella disciplina dell’ordinamento penitenziario,come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In particolare, l’art. 15-bisOrd. pen., introdotto dall’art. 78, comma 1, del citato decreto legislativo,prevede che, in qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporrel’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su basevolontaria, ai programmi di giustizia riparativa, stabilendo altresì che lapartecipazione al programma e l’eventuale esito riparativo siano valutati ai finidell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio,delle misure alternative alla detenzione e della liberazione condizionale (Sez. 6,n. 27072 del 15/05/2025, C., Rv. 288418-01).5.4.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la richiesta, impropriamentepresentata con il ricorso per cassazione, non impone a questa Corte alcun oneredi trasmissione al giudice competente. Non viene infatti in rilievo il principio diconservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,poiché nel caso di specie non si è in presenza di un mezzo di impugnazioneerroneamente proposto contro un provvedimento che abbia deciso sulla richiestadi accesso alla giustizia riparativa. La relativa domanda è stata invero formulatanel ricorso per cassazione, in ragione del rilascio della procura specialesuccessivamente al giudizio di appello, e resta pertanto soggetta alle regole dicompetenza funzionale dettate dall’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. e, dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza, dalle disposizioni dell’ordinamentopenitenziario, senza che possa operare il meccanismo di conservazione previstoper le impugnazioni erroneamente qualificate o indirizzate.Pertanto, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, a seguitodella declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, l’eventualerichiesta di accesso al programma di giustizia riparativa potrà essere proposta,nella fase esecutiva, al magistrato di sorveglianza, ai fini e nei limiti previstidall’art. 15-bis Ord. pen.In conclusione, deve affermarsi che nei procedimenti relativi a reatiprocedibili d'ufficio, la richiesta di accesso a programmi di giustizia riparativaproposta durante la pendenza del ricorso per cassazione non determina lasospensione del processo ai sensi dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.; larelativa competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato ai sensi dell'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., mentre, dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza, la richiesta può essere proposta allamagistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 15-bis ord. pen.; qualora siaimpropriamente formulata con il ricorso per cassazione,non è imposto a questaCorte alcun onere di trasmissione della richiesta al giudice competente.6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.7. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi legeneralità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge anorma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.