CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21096-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 141/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 07/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di accertare l'acquisto per usucapione di un terreno nel Comune di Malfa identificato alla p.11a 1015; il Siragusano si costituì ed eccepì il difetto di contraddittorio deducendo che il terreno era per metà intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Messina accolse parzialmente la domanda e dichiarò che il Triolo era proprietario di metà dell'appezzamento di terreno pari alla quota di cui era proprietario per titolo il convenuto Siragusano; - il Siragusano propose appello principale per chiedere di essere dichiarato proprietario dell'intero bene ed il Triola spiegò appello incidentale, rivendicando anch'egli di essere proprietario dell'intero fondo; - la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 7.4.2020, rigettò l'appello principale del Siragusano e quello incidentale del Triolo; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, in relazione alla domanda di usucapione proposta dal Triolo, la corte di merito osservò, in primo luogo, che sul terreno oggetto di causa era esistente un rudere, il quale non poteva certamente essere ricompreso nella domanda di usucapione poiché l'attore aveva dedotto unicamente di aver coltivato il fondo, a nulla rilevando l'unitaria identificazione catastale. Quanto all'usucapione del fondo, la Corte aderì alle conclusioni del CTU, il quale aveva accertato che le piante erano state coltivate per sei e diciassette anni con la conseguenza che non poteva Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- dirsi maturato il termine per l'usucapione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, non era sufficiente la mera coltivazione, ai fini del possesso uti dominus. Infine, poiché il fondo non era recintato, mancava all'evidenza il requisito del possesso uti dominus , che doveva estrinsecarsi nei confronti del proprietario del bene, il quale lo aveva denunciato, una volta conosciute le pretese del Triolo; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che, in prossimità dell'udienza ha depositato memorie illustrative; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso. Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto che l'area oggetto della domanda di usucapione comprendesse un grande rudere, in relazione al quale non sarebbe stato dedotto alcun atto di possesso - avendo l'attore allegato di aver coltivato detta area - mentre, invece, dalla relazione del ctp e dalle fotografie risulterebbe che del fabbricato erano rimasti solo piccoli tratti di muro ed un tratto di scala. Vi sarebbe stato quindi un errore di percezione della documentazione allegata e delle dichiarazioni testimoniali; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.832 c.c., 1140 c.c., 1141 Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- c.c., 1158 c.c. e 2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed il vizio di motivazione apparente, per non avere la corte di merito esaminato l'atto di donazione del Siragusano da cui risulterebbe la proprietà di un terreno limitrofo a quello oggetto di causa. Nessun rilievo avrebbero le denunce presentate dal proprietario per occupazione del terreno in quanto non integranti un atto interruttivo del possesso così come sarebbe del tutto errata la valutazione delle prove testimoniali; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere avere la corte di merito basato la decisione su una denuncia del Siragusano risalente nel febbraio 2008, nonostante si trattasse di documento mai acquisito in giudizio, senza, invece, tener conto dell'esito delle altre denunce dal medesimo proposte; con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e dell'art.100 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per non avere la corte di merito accolto l'appello il suo appello incidentale, una volta rigettato l'appello principale del Siragusano; i motivi, che per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -4- essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849); l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; - il possesso non consiste in un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cassazione civile sez. II, 03/07/2018, n.17376; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215); - del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -5- 29/01/2016, n.1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215); la corte di merito si è adeguata ai citati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che la coltivazione del terreno, peraltro privo di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem; - secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123); - le ulteriori argomentazioni contenute in sentenza rafforzano detta ratio decidendi, basata sulla carenza di prova del possesso attraverso la mera coltivazione del fondo; la mancata decorrenza del termine per usucapire - poiché le piante erano state coltivate sei e diciassette anni addietro rispetto alla domanda di usucapione- non è Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -6- per nulla scalfita dalle argomentazioni del ricorrente, che tendono ad una diversa ed alternativa valutazione degli elementi istruttori. anche le valutazioni relative all'assenza dell'animus possidendi sono fondate su elementi probatori presi in esame dalla corte di merito per escludere il possesso esclusivo sicchè è destituita di fondamento la tesi del Triolo secondo cui essi costituirebbero atti interruttivi del un possesso, che, invece non è mai stato esercitato dal ricorrente; in definitiva il ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, mira a mettere in discussione accertamenti di fatto demandati al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità; come recentemente affermato da questa Corte a Sezioi Unite (Cassazione Civile, Sez. Un., 30.9.2020, n.20867), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. il ricorso va pertanto dichiarato rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2020 n. 21096 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -7- versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di