CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 1975
Cassazione n. 27593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1975 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, commesso in Palermo il 19 agosto 20:14. 2. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmenl:e dall'imputata. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]