CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QI3G0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Khalid KRILAN volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'esecutività dell'ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 4 settembre 2018 n. 2204/2018 con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di misure alternative presentata nell'interesse del condannato. Il Tribunale ha premesso che avverso l'ordinanza in data 4 settembre 2018 è stato proposto ricorso per cassazione; con successiva istanza, il difensore ha chiesto la sospensione di detta ordinanza; con ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 6 giugno 2023 n. 1595/2023 il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della anzidetta ordinanza. Il difensore ha, quindi, proposto nuovo reclamo avverso l'ordinanza in data 6 giugno 2023, dichiarato inammissibile non essendo previsto un rimedio impugnatorio del rigetto di sospensione di un provvedimento oggetto di ricorso per cassazione. Il difensore ha presentato nuova richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 4 settembre 2018 deducendo, sempre in merito alla irregolarità delle ricerche a suo tempo effettuate, che dalla nota dei Carabinieri di Montebelluna in data 20 settembre 2018 risultava che l'imputato era stato arrestato in Grecia il precedente 29 luglio 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] KRILAN, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione della legge processuale poiché la nuova istanza di sospensione non era affatto identica a quella già rigettata, ma si basava su nuovi elementi conoscitivi dei quali il difensore non era al corrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. 2. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente (‘ ordinanza, perché non è prevista dalla legge l'impugnabilità» (Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634; analogamente Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268549, ha ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale»). Ciò determina che il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato non è impugnabile. 2.1. Nel caso di specie è bene rilevare, inoltre, che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 4 settembre 2018, con la quale era stata dichiarata la inammissibilità dell'istanza di misure alternative presentata nell'interesse del condannato, è stato dichiarato inammissibile da Sez. 1, n. 5070/2024 del 20 dicembre 2023, sicché la statuizione di merito risulta definitiva. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del