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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41385/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE-fiete-evvis-o-erKe-Trarte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, a loro richiesta, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettivamente concordate con il PM in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 nonché a quelli di cui agli artt. 3 e 23 legge n. 110 del 1975.

Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (entrambi) e per insussistenza degli elementi integrativi dei reati contestati ([OSCURATO:PERSONA]) Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE-fiete-evvis-o-erKe-Trarte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, a loro richiesta, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettivamente concordate con il PM in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 nonché a quelli di cui agli artt. 3 e 23 legge n. 110 del 1975. Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, deducendone la nullità per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (entrambi) e per insussistenza degli elementi integrativi dei reati contestati ([OSCURATO:PERSONA]) Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41385/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris