CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., fra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla stessa Corte il 12 marzo 2018 e il 21 luglio 2020. La pena complessiva per tali reati veniva quindi rideterminata in 12 anni di reclusione. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., deduce violazioni di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, 671 cod. proc. pen., 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in evidente errore di calcolo, poiché non avrebbe computato la diminuente ex art. 438 cod. proc. pen. per i reati satellite giudicati con il rito abbreviato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazioni degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 133 e 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quelli che erano stati riservati ai coimputati giudicati con la citata sentenza del 21 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, infatti, non reca precise indicazioni che consentano di stabilire se, nella determinazione dei segmenti di pena riferibili ai reati satellite, il giudice dell'esecuzione abbia tenuto conto del condivisibile principio di diritto in base al quale, nel caso in cui il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione che, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617-01). 2. In accoglimento del predetto motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nel vizio riscontrato e rispettando le norme che regolano la materia. Nel giudizio di rinvio dovrà tenersi conto, fra l'altro, dei principi in base ai quali il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione: a) qualora si tratti di reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845-01); b) nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216). Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 3. Avuto riguardo alla necessità di rinnovazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice del rinvio nel rispetto dei suddetti principi, il secondo motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d