CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 26055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Vito MAGARELLI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Trani in composizione collegiale ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto sub A) nel reato di lesioni personali aggravate, ed esclusa la recidiva, la pena di 3 anni di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso, si deducono erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Osserva il Collegio che, in base a quanto previsto dal comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" è limitata alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate e, cioè: "per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014). Deve, pertanto, ritenersi inammissibile, in quanto estraneo alle ipotesi tassativamente indicate, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 CORTE SUP