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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42489/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo A), perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]. di Pilotto F. & C." con sede in Treviso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere l'i.v.a., avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di iovane Carlo" nel periodo 2011- 212, indicava nelle dichiarazioni relative a detta imposta elementi passivi fittizi pari un'evasione dell'i.v.a. di 640.896 euro per l'anno 2011 e di 535.500 euro per l'anno 2012; il Tribunale assolveva l'imputato dal medesimo reato in relazione alle imposte sui redditi nonché al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B), perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio i motivazione per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 197 cod. proc. pen.

Espone il difensore che ciascuno degli elementi di prova valorizzati dalla Corte di appello a sostegno della fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture è suscettibile di una lettura alternativa dotata di plausibilità logica; in particolare: se è vero che l'impresa individuale non ha alcun oggetto sociale, tuttavia l'attività espletata è individuata dal codice Ateco che viene attribuito dalla camera di commercio; la diversità della descrizione della natura delle prestazioni in fattura con l'attività dichiarata in sede di apertura dalla partita iva non ha nulla a che vedere con l'oggettiva inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture; per le operazioni imponibili i.v.a. ciò che rileva è la natura della prestazione indicata in fattura, sicché chiunque può emettere una fattura diversa dall'attività dichiarata in sede di identificazione con partita i.v.a. o annotata nel registro delle imprese; la cessazione dell'attività del fornitore nel 2011, le sue mancanze fiscali e l'assenza di personale e di materiale sono elementi che attengono unicamente alla sfera personale del fornitore.

Aggiunge il difensore che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la prova del dolo non può essere desunta delle violazioni finanziarie commesse dal contribuente che ha formato la fattura, ma deve riguardare specificatamente la partecipazione nel meccanismo fraudolento.

Evidenzia, ancora, il difensore, che è altrettanto plausibile che il fornitore non abbia dichiarato fiscalmente nulla, pur effettuando reali prestazioni, al fine di non pagare alcuna imposta, così come è irrilevante la circostanza che il fornitore abbia cessato la partita iva nel 2011.

Il difensore, ancora, richiama la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-324/11, la quale ha affermato che il diritto di detrazione dell'i.v.a. non può essere negato o limitato dlefatto che il cedente e il prestatore abbia subito la revoca della licenza di imprenditore.

Rappresenta, inoltre, il difensore che, come affermato dalla stessa Corte d'appello, risulta che comunque furono effettuati dei pagamenti parziali; allo stesso modo, la sproporzione del corrispettivo delle fatture emesse dalla Caja service non è nemmeno una presunzione da cui desumere l'inesistenza delle prestazioni, non essendo dato sapere quale sia il corrispettivo "normale".

Anche la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse la dotazione di personale capace di effettuare prestazioni di marketing e sondaggio, oggetto delle fatture, non è dirimente, in quanto è ben plausibile che un imprenditore possa esternalizzare a terzi parte della sua attività.

Nemmeno probante è la e-mail inviata dal fornitore, riportata a p. 5 della sentenza, essendo del tutto generica e ambigua e, in ogni caso, può ben riferirsi ad operazioni effettivamente compiute.

In altri termini, per ciascuna delle "presunzioni" poste alla base della sentenza di condanna è ben possibile una spiegazione alternativa, altrettanto plausibile e razionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di doglianze già dedotte con l'atto di appello e convincentemente confutate dalla Corte di merito con motivazione immune da errori di diritto o vizi logici, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, limitandosi, invece, ad opporre una ipotetica e alternativa lettura dei dati probatori.

2. Si rammenta che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si oppongaralla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito/,una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621).

Di conseguenza, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Va ribadito, sul punto, che al giudice di legittimità è preclusa non solo, come dinanzi si è detto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ma anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

3. Ciò posto, nel validare le argomentazioni del Tribunale, la Corte di merito ha ravvisato, in maniera non certo implausibile sul piano logico, la fittizietà delle operazioni indicate in fatture da una serie di elementi oggettivi, primo fra tutto il contenuto di una serie di e -mail spedite da un indirizzo riferibile allo Jovane, titolare dalla [OSCURATO:PERSONA] (una delle quali è testualmente riprodotta a p. 5 della sentenza impugnata), da cui si evince chiaramente che i rapporti tra tale società e quelle del Pilotto riguardavano l'emissione di fatture per operazioni fittizie.A riscontro di ciò, la Corte di merito ha indicato ulteriori elementi di conferma quali: la totale diversità ed eterogeneità della causale indicata nelle fatture emesse (attività di marketing, telemarketing, sondaggi) rispetto all'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA], che era il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori; la cessazione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2011, e quindi in epoca antecedente all'emissione delle fatture, che risale al 2012; la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dipendenti e presso la sede non esisteva alcuna struttura operativa; la [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, né aveva mai versato alcuna imposta; la società del Pilotto disponeva delle risorse umane e materiali per svolgere le prestazioni indicate in fattura, anche in considerazione del fatto, come spiegato dalla Corte di merito (cfr. p. 6), che detta società aveva acquisito una mailing list nazionale, commissionata da un partito politico, consistente nella spedizione di circa venti milioni di lettere attraverso le quali veniva evidenziata la possibilità di inviare richiesta di cancellazione da data base di [OSCURATO:SOCIETA]., sicché la società aveva acquisito la possibilità di gestire e commercializzare tutti i nominativi per i quali non aveva ricevuto formale, appunto, richiesta di cancellazione; gli importi erano del tutto sproporzionati (quasi tre milioni di euro per il 2011, oltre due milioni e mezzo per il 2012) rispetto alle prestazioni asseritamente erogate; le fatture emesse non risultavano pagate.

4. Quanto poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che consiste nella consapevolezza, di colui che utilizza il documento in una dichiarazione, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, dep. 12/12/2019, Police, Rv. 277938), la Corte di merito lo ha desunto, in maniera non certo illogica, dagli elementi dinanzi indicati, e, in particolare, dal contenuto delle e -mail intercorse con lo Jovane, di cui sopra si è detto, da cui emerge come la condotta dell'imputato fosse pienamente adesiva al descritto meccanismo fraudolento.

5. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non evidenzia profili di illogicità manifesta dalla motivazione o specifiche violazioni di legge, ma è fondato non solo su una lettura strumentale di principi affermati a tutt'altri fini dalla giurisprudenza comunitaria, ma, soprattutto, sulla formulazione di ipotesi ipotetiche e congetturali, incentrate, come ammette lo stesso ricorrente, sulla "spiegazione alternativa" (p. 13 del ricorso) degli elementi valorizzati dalla Corte di merito ai fini della dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate dalla società del Pilotto: il che, come si è detto, esula dal controllo assegnato a questa Corte di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso e impugnata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo A), perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]. di Pilotto F. & C." con sede in Treviso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere l'i.v.a., avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di iovane Carlo" nel periodo 2011- 212, indicava nelle dichiarazioni relative a detta imposta elementi passivi fittizi pari un'evasione dell'i.v.a. di 640.896 euro per l'anno 2011 e di 535.500 euro per l'anno 2012; il Tribunale assolveva l'imputato dal medesimo reato in relazione alle imposte sui redditi nonché al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo B), perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio i motivazione per inosservanza e illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 197 cod. proc. pen. Espone il difensore che ciascuno degli elementi di prova valorizzati dalla Corte di appello a sostegno della fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture è suscettibile di una lettura alternativa dotata di plausibilità logica; in particolare: se è vero che l'impresa individuale non ha alcun oggetto sociale, tuttavia l'attività espletata è individuata dal codice Ateco che viene attribuito dalla camera di commercio; la diversità della descrizione della natura delle prestazioni in fattura con l'attività dichiarata in sede di apertura dalla partita iva non ha nulla a che vedere con l'oggettiva inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture; per le operazioni imponibili i.v.a. ciò che rileva è la natura della prestazione indicata in fattura, sicché chiunque può emettere una fattura diversa dall'attività dichiarata in sede di identificazione con partita i.v.a. o annotata nel registro delle imprese; la cessazione dell'attività del fornitore nel 2011, le sue mancanze fiscali e l'assenza di personale e di materiale sono elementi che attengono unicamente alla sfera personale del fornitore. Aggiunge il difensore che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la prova del dolo non può essere desunta delle violazioni finanziarie commesse dal contribuente che ha formato la fattura, ma deve riguardare specificatamente la partecipazione nel meccanismo fraudolento. Evidenzia, ancora, il difensore, che è altrettanto plausibile che il fornitore non abbia dichiarato fiscalmente nulla, pur effettuando reali prestazioni, al fine di non pagare alcuna imposta, così come è irrilevante la circostanza che il fornitore abbia cessato la partita iva nel 2011. Il difensore, ancora, richiama la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-324/11, la quale ha affermato che il diritto di detrazione dell'i.v.a. non può essere negato o limitato dlefatto che il cedente e il prestatore abbia subito la revoca della licenza di imprenditore. Rappresenta, inoltre, il difensore che, come affermato dalla stessa Corte d'appello, risulta che comunque furono effettuati dei pagamenti parziali; allo stesso modo, la sproporzione del corrispettivo delle fatture emesse dalla Caja service non è nemmeno una presunzione da cui desumere l'inesistenza delle prestazioni, non essendo dato sapere quale sia il corrispettivo "normale". Anche la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse la dotazione di personale capace di effettuare prestazioni di marketing e sondaggio, oggetto delle fatture, non è dirimente, in quanto è ben plausibile che un imprenditore possa esternalizzare a terzi parte della sua attività. Nemmeno probante è la e-mail inviata dal fornitore, riportata a p. 5 della sentenza, essendo del tutto generica e ambigua e, in ogni caso, può ben riferirsi ad operazioni effettivamente compiute. In altri termini, per ciascuna delle "presunzioni" poste alla base della sentenza di condanna è ben possibile una spiegazione alternativa, altrettanto plausibile e razionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di doglianze già dedotte con l'atto di appello e convincentemente confutate dalla Corte di merito con motivazione immune da errori di diritto o vizi logici, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente, limitandosi, invece, ad opporre una ipotetica e alternativa lettura dei dati probatori. 2. Si rammenta che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si oppongaralla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito/,una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621). Di conseguenza, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va ribadito, sul punto, che al giudice di legittimità è preclusa non solo, come dinanzi si è detto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ma anche l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 3. Ciò posto, nel validare le argomentazioni del Tribunale, la Corte di merito ha ravvisato, in maniera non certo implausibile sul piano logico, la fittizietà delle operazioni indicate in fatture da una serie di elementi oggettivi, primo fra tutto il contenuto di una serie di e -mail spedite da un indirizzo riferibile allo Jovane, titolare dalla [OSCURATO:PERSONA] (una delle quali è testualmente riprodotta a p. 5 della sentenza impugnata), da cui si evince chiaramente che i rapporti tra tale società e quelle del Pilotto riguardavano l'emissione di fatture per operazioni fittizie.A riscontro di ciò, la Corte di merito ha indicato ulteriori elementi di conferma quali: la totale diversità ed eterogeneità della causale indicata nelle fatture emesse (attività di marketing, telemarketing, sondaggi) rispetto all'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA], che era il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori; la cessazione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2011, e quindi in epoca antecedente all'emissione delle fatture, che risale al 2012; la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dipendenti e presso la sede non esisteva alcuna struttura operativa; la [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, né aveva mai versato alcuna imposta; la società del Pilotto disponeva delle risorse umane e materiali per svolgere le prestazioni indicate in fattura, anche in considerazione del fatto, come spiegato dalla Corte di merito (cfr. p. 6), che detta società aveva acquisito una mailing list nazionale, commissionata da un partito politico, consistente nella spedizione di circa venti milioni di lettere attraverso le quali veniva evidenziata la possibilità di inviare richiesta di cancellazione da data base di [OSCURATO:SOCIETA]., sicché la società aveva acquisito la possibilità di gestire e commercializzare tutti i nominativi per i quali non aveva ricevuto formale, appunto, richiesta di cancellazione; gli importi erano del tutto sproporzionati (quasi tre milioni di euro per il 2011, oltre due milioni e mezzo per il 2012) rispetto alle prestazioni asseritamente erogate; le fatture emesse non risultavano pagate. 4. Quanto poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che consiste nella consapevolezza, di colui che utilizza il documento in una dichiarazione, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, dep. 12/12/2019, Police, Rv. 277938), la Corte di merito lo ha desunto, in maniera non certo illogica, dagli elementi dinanzi indicati, e, in particolare, dal contenuto delle e -mail intercorse con lo Jovane, di cui sopra si è detto, da cui emerge come la condotta dell'imputato fosse pienamente adesiva al descritto meccanismo fraudolento. 5. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non evidenzia profili di illogicità manifesta dalla motivazione o specifiche violazioni di legge, ma è fondato non solo su una lettura strumentale di principi affermati a tutt'altri fini dalla giurisprudenza comunitaria, ma, soprattutto, sulla formulazione di ipotesi ipotetiche e congetturali, incentrate, come ammette lo stesso ricorrente, sulla "spiegazione alternativa" (p. 13 del ricorso) degli elementi valorizzati dalla Corte di merito ai fini della dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate dalla società del Pilotto: il che, come si è detto, esula dal controllo assegnato a questa Corte di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri
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