CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1970
Cassazione n. 24423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comune ad entrambi gli atti, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva agli stessi contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato; considerato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati nella stessa sentenza (si veda pagina 10), avendo esaminato in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne riportate da entrambi i ricorrenti e rilevando come le loro condotte criminose, pregresse e successive rispetto ai fatti oggetto del giudizio, risultassero certamente sintomatiche di un'accentuata pericolosità sociale dei prevenuti (si vedano le pagine 11 e 14 della decisione impugnata); ritenuto che parimenti infondati sono il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che lamentano il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo consentiti in questa sede in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di reato di furto, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dal Capitano di PG Fiore, non è deducibile in questa sede perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come nel caso di specie, a fronte della acquisizione della prova in merito alla provenienza illecita del certificato assicurativo e della relativa consapevolezza da parte dell'imputato, risultassero del tutto assenti elementi probatori di segno contrario, che potessero giustificare l'inquadramento della detenzione del documento come esito diretto di una condotta di furto piuttosto che della ricezione di cose illecite (si vedano le pagine 13 e 14); che, inoltre, deve rilevarsi come in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio del travisamento della prova possa essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta chiaramente che le dichiarazioni in parola sono state oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; considerato, inoltre, che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il giudizio di bilanciamento tra la recidiva contestata e l'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 15 della sentenza impugnata); ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione, anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì manifestamente infondato perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 15 a 18 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina delle risultanze probatorie, sulla cuibase la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Mr [OSCURATO:PERSONA] CAN9EL1.ERIA L G2026 Gítodizilifié) [OSCURATO:PERSONA]