CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25487/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. da parte di [OSCURATO:PERSONA], risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che messo in evidenza come il ricorrente avesse contribuito alla materiale realizzazione della condotta partecipando all'azione di accerchiamento della parte offesa così rafforzando il proposito criminoso dei concorrenti; osservato che in ordine al comune motivo formulato da tutti i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il Tribunale avesse comunque tenuto conto dello sforzo risarcitorio concedendo le attenuanti generiche, ha fornito corretta risposta rilevando come la pena fosse stata congruamente determinata in considerazione della grave condotta protrattasi nel tempo tanto da rendere necessario l'intervento di altro personale della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che giustifica anche il leggero scarto dal minimo edittale della pena base; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis