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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 48965/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal giudice di prime cure, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 poiché, in concorso con altri, trasportava e comunque deteneva sostanza stupefacente di tipo marijuana, unitamente a diverso fogliame di marijuana, nonché poneva in coltura diverse piante della medesima natura.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e, segnatamente, con riferimento all'applicabilità della L. n.242/2016 inerente alla coltivazione lecita di canapa.

Deduce, in secondo luogo, vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e, infine, violazione di legge con riferimento alla disposta confisca del denaro.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non abbia fornito alcuna prova circa l'effettiva finalità lecita della coltivazione; inoltre, i giudici territoriali ricostruiscono la finalità illecita della coltivazione tenendo conto della natura dei semi, degli strumenti rinvenuti e dall'alto livello di THC contenuto nelle sostanze, nonché del rinvenimento di un'agenda contenente il nome dei potenziali cessionari dello stupefacente (cfr. p.6).

Si tratta di elementi indiziari che hanno consentito di ricostruire in modo logico l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto.

Giova ricordare, in materia, che la Corte di legittimità ha chiarito che la finalità illecita della coltivazione possa ricavarsi, purché in modo coerente e logico, da molteplici indici sintomatici di una commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti, non essendo sufficiente a dimostrare la liceità della coltivazione la conservazione dei cartellini. (Sez. 4, n.16155 del 17/03/2021, Rv. 281150). 3.1 Quanto alla censura relativa al diniego delle generiche, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena ed ai limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie.

I giudici di primo grado e della Corte territoriale hanno tenuto conto della sistematicità della condotta, desumibile dall'attività di coltivazione, quale indice sintomatico di una mancanza di resipiscenza del prevenuto. (p.7) Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 3.2 Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di prime cure, ricostruisce, in modo logico e scevro da censure, la legittimità della misura di sicurezza patrimoniale attraverso plurimi elementi indiziari: in primo luogo, la mancanza di una stabile occupazione lavorativa che potesse giustificare il denaro; in secondo luogo, l'assenza di una giustificazione al possesso del denaro e, infine, il contesto, connotato da una sistematicità dell'attività delittuosa, in cui il denaro è stato ritrovato (p.8) Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice dei fatto.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna, emessa dal giudice di prime cure, alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 poiché, in concorso con altri, trasportava e comunque deteneva sostanza stupefacente di tipo marijuana, unitamente a diverso fogliame di marijuana, nonché poneva in coltura diverse piante della medesima natura. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e, segnatamente, con riferimento all'applicabilità della L. n.242/2016 inerente alla coltivazione lecita di canapa. Deduce, in secondo luogo, vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e, infine, violazione di legge con riferimento alla disposta confisca del denaro. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato non abbia fornito alcuna prova circa l'effettiva finalità lecita della coltivazione; inoltre, i giudici territoriali ricostruiscono la finalità illecita della coltivazione tenendo conto della natura dei semi, degli strumenti rinvenuti e dall'alto livello di THC contenuto nelle sostanze, nonché del rinvenimento di un'agenda contenente il nome dei potenziali cessionari dello stupefacente (cfr. p.6). Si tratta di elementi indiziari che hanno consentito di ricostruire in modo logico l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto. Giova ricordare, in materia, che la Corte di legittimità ha chiarito che la finalità illecita della coltivazione possa ricavarsi, purché in modo coerente e logico, da molteplici indici sintomatici di una commercializzazione del prodotto per usi diversi da quelli consentiti, non essendo sufficiente a dimostrare la liceità della coltivazione la conservazione dei cartellini. (Sez. 4, n.16155 del 17/03/2021, Rv. 281150). 3.1 Quanto alla censura relativa al diniego delle generiche, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena ed ai limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. I giudici di primo grado e della Corte territoriale hanno tenuto conto della sistematicità della condotta, desumibile dall'attività di coltivazione, quale indice sintomatico di una mancanza di resipiscenza del prevenuto. (p.7) Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 3.2 Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di prime cure, ricostruisce, in modo logico e scevro da censure, la legittimità della misura di sicurezza patrimoniale attraverso plurimi elementi indiziari: in primo luogo, la mancanza di una stabile occupazione lavorativa che potesse giustificare il denaro; in secondo luogo, l'assenza di una giustificazione al possesso del denaro e, infine, il contesto, connotato da una sistematicità dell'attività delittuosa, in cui il denaro è stato ritrovato (p.8) Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice dei fatto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 48965/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris