Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04078/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2144-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) della ricorrente che ha versato, in relazione all'anno 2009 solamente il contributo integrativo alla [OSCURATO:PERSONA], in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione, ed ha, inoltre giudicato tempestiva, e quindi idonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad opera del differimento disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010, ed a fronte dell’intimazione inoltrata dall’[OSCURATO:PERSONA] con nota ricevuta dalla Sodano l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -3- avverso tale sentenza la professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della legge n. 335 del 1995, “cc. 25 e 26”, e dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti;

2. con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. nonché erronea interpretazione della disciplina prescrittiva, avendo, la Corte territoriale, considerato il differimento del termine per il pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010 disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 nonostante si trattasse di mero atto amministrativo, né potendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione estintiva quinquennale a seguito di mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, non configurabile quale condotta dolosa; segnala l'incertezza che sussiste sull'assoggettamento dell'avvocato alla Gestione separata, oltre che l'erronea quantificazione della sanzione irrogata in considerazione della pendenza, avanti alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale sul D.L. n. 98 del 2011; Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -4-

3. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati con riguardo alle questioni, ormai risolte con orientamento consolidato da questa Corte, concernenti sia l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata sia la natura regolamentare dei decreti che dispongono il differimento dei termini; la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa all'esatta determinazione dell’obbligo contributivo e delle relative sanzioni è fondata;

4. invero, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, questa Corte ha interpretato la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA] (Cass.n.30344 del 2017, Cass.n.32166 del 2018, Cass. n.32608 del 2018, Cass.n. 5826 del 2021, Cass. n. 30407 del 2022); in particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa - come è nel caso di specie - lo stesso è tenuto all'iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (Cass. n. 32508 del 2018, Cass. n. 519 del 2019);

5. con riguardo alla natura del d.P.C.M., questa Corte ha più volte affermato che l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.M. in esame, Cass. nn. 31545, 24047, 22336, n. 21816 del 2022);

6. tale assetto interpretativo della legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, al quale la Corte d'appello si è uniformata, è stato da ultimo ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022 (richiamata dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.), che, peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 18 del citato D.L. n. 98, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla legge n. 576 del 1980, art. 22, e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'[OSCURATO:PERSONA], siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;

7. i contributi omessi sono relativi all'anno 2009, e dunque ad epoca precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011;

8. posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che, in base all'art. 136 Cost. (in combinato disposto con la legge n. 87 del 1953, art. 30), il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -6- gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'[OSCURATO:PERSONA], siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;

9. la questione della corretta quantificazione dell’obbligo contributivo non è preclusa da alcun giudicato interno (trattandosi di profilo collegato e successivo a quello dell’accertamento della sussistenza del credito, oggetto del presente ricorso) e la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti;

10. come questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 17970, 30406 e 30407 del 2022), a fronte della manifesta infondatezza delle censure concernenti l’insussistenza dell’obbligo contributivo, la questione relativa alla determinazione dell’obbligo contributivo e, in particolare, alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del conseguente debito contributivo, peraltro sterilizzato dall’importo previsto per sanzioni civili;

11. in conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, con riguardo alla seconda parte del secondo motivo, rigettate tutte le altre censure; la sentenza va cassata in parte qua e, decidendo nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l'anno 2009; Ric. 2022 n. 02144 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -7-

12. in considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte quadel secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in parte qua, e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2144-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) della ricorrente che ha versato, in relazione all'anno 2009 solamente il contributo integrativo alla [OSCURATO:PERSONA], in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione, ed ha, inoltre giudicato tempestiva, e quindi idonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad opera del differimento disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010, ed a fronte dell’intimazione inoltrata dall’[OSCURATO:PERSONA] con nota ricevuta dalla Sodano l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- avverso tale sentenza la professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; l’[OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della legge n. 335 del 1995, “cc. 25 e 26”, e dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA] del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti; 2. con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. nonché erronea interpretazione della disciplina prescrittiva, avendo, la Corte territoriale, considerato il differimento del termine per il pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010 disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 nonostante si trattasse di mero atto amministrativo, né potendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione estintiva quinquennale a seguito di mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, non configurabile quale condotta dolosa; segnala l'incertezza che sussiste sull'assoggettamento dell'avvocato alla Gestione separata, oltre che l'erronea quantificazione della sanzione irrogata in considerazione della pendenza, avanti alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale sul D.L. n. 98 del 2011; Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 3. i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati con riguardo alle questioni, ormai risolte con orientamento consolidato da questa Corte, concernenti sia l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata sia la natura regolamentare dei decreti che dispongono il differimento dei termini; la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa all'esatta determinazione dell’obbligo contributivo e delle relative sanzioni è fondata; 4. invero, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, questa Corte ha interpretato la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA] (Cass.n.30344 del 2017, Cass.n.32166 del 2018, Cass. n.32608 del 2018, Cass.n. 5826 del 2021, Cass. n. 30407 del 2022); in particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa - come è nel caso di specie - lo stesso è tenuto all'iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (Cass. n. 32508 del 2018, Cass. n. 519 del 2019); 5. con riguardo alla natura del d.P.C.M., questa Corte ha più volte affermato che l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione; il Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del D.Lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.M. in esame, Cass. nn. 31545, 24047, 22336, n. 21816 del 2022); 6. tale assetto interpretativo della legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, al quale la Corte d'appello si è uniformata, è stato da ultimo ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022 (richiamata dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.), che, peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 18 del citato D.L. n. 98, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla legge n. 576 del 1980, art. 22, e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'[OSCURATO:PERSONA], siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; 7. i contributi omessi sono relativi all'anno 2009, e dunque ad epoca precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011; 8. posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che, in base all'art. 136 Cost. (in combinato disposto con la legge n. 87 del 1953, art. 30), il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'[OSCURATO:PERSONA], siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; 9. la questione della corretta quantificazione dell’obbligo contributivo non è preclusa da alcun giudicato interno (trattandosi di profilo collegato e successivo a quello dell’accertamento della sussistenza del credito, oggetto del presente ricorso) e la sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti; 10. come questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 17970, 30406 e 30407 del 2022), a fronte della manifesta infondatezza delle censure concernenti l’insussistenza dell’obbligo contributivo, la questione relativa alla determinazione dell’obbligo contributivo e, in particolare, alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del conseguente debito contributivo, peraltro sterilizzato dall’importo previsto per sanzioni civili; 11. in conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, con riguardo alla seconda parte del secondo motivo, rigettate tutte le altre censure; la sentenza va cassata in parte qua e, decidendo nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l'anno 2009; Ric. 2022 n. 02144 sez. ML -ud. 15-11-2022 -7- 12. in considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte quadel secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in parte qua, e, decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gest