CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05629/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/11/2019 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di quello del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 24/01/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Teramo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata e ricettazione aggravata loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - dell'ulteriore imputazione di rapina aggravata di cui al capo C). 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa e per la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. Il difensore lamenta il carattere apparente della motivazione, "bloccatasi" su quella di primo grado senza alcun esame delle doglianze articolate con i motivi di appello. Si evidenzia, al riguardo, il mancato espletamento di una ricognizione fotografica con il personale della banca (che aveva fornito indicazioni anche sull'altezza del rapinatore), l'assenza di riscontri dell'indagine dattiloscopica, la scarsa qualità delle immagini dell'impianto di videosorveglianza tra l'altro ritraenti il rapinatore solo dalla prospettiva laterale. Con riferimento alla relazione del R.I.S., dedicata alla comparazione tra le predette foto e quelle cartellino fotosegnaletico del [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2014, il difensore censura anche nel merito le conclusioni raggiunte, sia per gli esiti del confronto delle immagini relative alle orecchie ecc., sia comunque per la parzialità e scarsa qualità del materiale a disposizione, insistendo per la necessità di una perizia antropometrica, il cui espletamento era stato sollecitato ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Sotto altro profilo, il difensore censura la mancanza di esiti investigativi sul "materiale dattiloscopico" relativo al secondo rapinatore (per l'accusa identificabile nel [OSCURATO:PERSONA]), nonostante detto materiale neppure allegato al fascicolo - fosse stato regolarmente repertato ed inviato al R.I.S., e nonostante l'ovvio interesse investigativo correlato al fatto che la rapina era stata perpetrata senza alcuna protezione delle mani. Ulteriori censure riguardano la valorizzazione di quanto dichiarato dagli operanti che effettuarono il fotosegnalamento due anni prima della rapina, e che - ad onta del tempo trascorso - riconobbero il [OSCURATO:PERSONA] nelle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza, nonostante la scarsa qualità di queste ultime e la presenza di occhiali sul volto del rapinatore. Viene altresì censurata la valorizzazione di quanto riferito da alcuni operanti del Comando di Teramo che, recatisi in Cerignola per esigenze investigative, avevano dichiarato di aver casualmente incrociato un soggetto somigliante al [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro alcuna attività di identificazione. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla regola di valutazione della prova. Si censura la ritenuta decisività degli esiti dell'indagine dattiloscopica, che avevano rilevato la corrispondenza di almeno 23 minuzie, non esistendo "alcuna dimostrazione scientifica che dimostri che due individui non possano avere impronte uguali". 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], in dissenso con il contrario indirizzo giurisprudenziale in materia, ed il rigetto dell'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], osservando che - a fronte delle convergenti risultanze valorizzate dai giudici di merito le censure difensive, lamentando il mancato espleta mento di altre attività investigative, si risolvevano 2 nell'invocazione di una rilettura nel merito della vicenda, in termini di insufficienza delle risultanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è infatti l'assunto difensivo volto a confutare - in assenza peraltro di specifiche adeguate indicazioni tecnico-scientifiche - la valenza probatoria degli esiti dell'indagine dattiloscopica, assolutamente univoci in ordine alla partecipazione del ricorrente ad entrambe le rapine (v. diffusamente pagg. 3 ss. e 12 ss. della sentenza di primo grado, in cui si dà atto, tra l'altro, della corrispondenza di almeno 23 minuzie). Una valenza ripetutamente confermata, da questa Suprema Corte, con indirizzo interpretativo assolutamente univoco (cfr. per tutte Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3, Rv. 274167, secondo cui «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza»). 2. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato, e deve essere rigettato. 2.1. E' opportuno qui richiamare, preliminarmente, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e si intende qui ribadire, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, risolvendosi 3 nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice) sulle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze medesime, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, sia pure in termini alquanto sintetici, anche la Corte territoriale ha valorizzato la corrispondenza dei tratti somatici del soggetto raffigurato nelle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza rispetto alle foto segnaletiche del [OSCURATO:PERSONA]: una corrispondenza che per la Corte d'Appello è percepibile "ictu ocu/i, con la semplice e diretta osservazione e comparazione delle fotografie" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). In tale prospettiva, la Corte ha per un verso relegato a "mero corollario" le ulteriori convergenti risultanze acquisite, costituite dal certo riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle stesse immagini, ad opera dei Carabinieri di Cerignola che avevano in precedenza provveduto al suo fotosegnalamento, nonché - soprattutto - dall'indagine antroposomatica svolta dai R.I.S. di Roma, che aveva evidenziato "le strabilianti assonanze di tratti somatici tra gli elementi fotografici a confronto" (cfr. sul punto pag. 10 della sentenza impugnata). Per altro verso, sulla scorta di tali elementi, la Corte d'Appello ha ritenuto ultronei gli approfondimenti peritali sollecitati dalla difesa del ricorrente, sottolineando che - quanto alle indagini dattiloscopiche - gli accertamenti effettuati avevano avuto ad oggetto tutto il materiale repertato, ed era stato valorizzato solo il materiale utile alle predette indagini (cfr. pag. 5, cit.). 2.2. Il percorso argomentativo della Corte d'Appello risulta immune da censure qui deducibili, da un lato perché le doglianze difensive concernenti l'incompletezza dell'istruttoria svolta, per il mancato espletamento di una ricognizione fotografica con i dipendenti dell'istituto di credito, devono essere valutate ed apprezzate secondo i rigorosi presupposti - qui all'evidenza insussistenti - derivanti dalla scelta difensiva di definire il giudizio con il rito abbreviato "secco" (cfr. sul punto Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giannpà, Rv. 271163, secondo cui «nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza»). D'altro lato, le censure specificamente volte a rappresentare la necessità o l'opportunità di procedere ad approfondimenti perita li non sembrano tenere 4 adeguato conto del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). 2.3. A tutto ciò occorre poi aggiungere un ulteriore elemento rimasto privo di una specifica confutazione, ma tutt'altro che illogicamente valorizzato dal giudice di primo grado (la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata, in presenza di una "doppia conforme": cfr. sul punto Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Si allude al fatto che, nel profilo Facebook del [OSCURATO:PERSONA], gli inquirenti hanno rinvenuto numerose immagini che lo ritraevano in compagnia (tra l'altro) del [OSCURATO:PERSONA], e che in una di tali immagini quest'ultimo aveva lo stesso tipo di occhiali inforcati dalla persona ripresa nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza, oggetto della valutazione comparativa operata dai Carabinieri di Cerignola, dai R.I.S. e dagli stessi giudici di merito (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], e la condanna di questi al pagamento delle spese processuali. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favo