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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50556/2023

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a seguente ORDINANZA ckhe sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOiVota) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto agli arresti domiciliari esecutivi, e che, avverso detto provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv.

A. Calcaterra, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 15 Ord. pen.

Rilevato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che è pervenuta, a mezzo p. e. c., dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).

Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ckhe sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOiVota) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto agli arresti domiciliari esecutivi, e che, avverso detto provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. A. Calcaterra, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 15 Ord. pen. Rilevato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione, tenuto conto che è pervenuta, a mezzo p. e. c., dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta rinuncia al ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 50556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris