CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 11991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7839/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Fauglia (PI), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ; Avvisi liquidazione – Decadenza agevolazioni imprenditore agricolo professionale – Sospensione ex art. 1 l. n.2 -controricorrente – - avverso l a sentenza n. 1168 /0 8 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Toscana in data 23/07/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. La I.M.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Pisa avverso due avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato la perdita della qualifica di società agricola (ovvero di imprenditore agricolo professionale), ai sensi del d.lgs. n. 99/2004, e, conseguentemente, la decadenza delle agevolazioni di cui aveva beneficiato, in virtù della suddetta qualifica, per l’acquisto di beni immobili. 2. La CTP rigettava il ricorso, sostenendo che, conformemente a quanto sostenuto dall’Ufficio, la società era incorsa nella detta decadenza. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava gli avvisi di liquidazione, evidenziando che il socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], nell’arco dei ventiquattro mesi dall’iscrizione provvisoria al registro dell’A.R.T.E.A., aveva acquisito la qualifica di operatore ecologico e, pertanto, ex officio di imprenditore agricolo professionale e che, sempre alla scadenza del predetto termine legislativamente stabilito, era altresì a tutti gli effetti amministratore della I.M.G.. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La I.M.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 (conv. con l. n. 25/2010) e 1, commi 3 e 5-ter, d.lgs. n. 99/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministratore della società contribuente, allo scadere dei 24 mesi, non solo non era in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione I.A.P. in via definitiva, ma non era neppure amministratore della società. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la motivazione illogica e contraddittoria, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria, avendo dapprima affermato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era in carica dal luglio del 2014 al marzo del 2015 e poi concluso che alla scadenza dei 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza (vale a dire, alla data del 5 dicembre 2014) la medesima era amministratore della I.M.G.. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce la violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul principale motivo di appello da essa proposto, con il quale aveva denunciato come il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della sua decisione fatti diversi da quelli (ilnon aver la società acquisito i requisiti di professionalità entro il termine di legge a causa del fatto che l’amministratrice non aveva sostenuto l’esame abilitante) allegati agli avvisi di liquidazione impugnati. 4. Va esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dallacontribuente, con nota del 1 3 febbraio 2023, ai sensi della legge n. 197 del 2022, prima della modificaintrodotta dall’art. 20, comma 1, lett. c) del d.l. 34/2023. La predetta legge ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui, come nel caso di specie, è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, di entrata in vigore della presente legge; la definizione è subordinata alla domanda del soggetto interessato e si perfeziona con la presentazione di tale domanda e con il pagamento degli importi dovuti aisensi dei commi da 186 a 191, entro il 30 giugno 2023. Il comma 197 dell’art. 1 della l. n. 197/2022, così come modificato da ultimo dall’art. 20, comma 1, lett. c) del d.l. 34/2023, dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023». In base a tale previsione, quindi, ai fini della sospensione del giudizio è sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimata di volersi avvalere della predetta definizione agevolata. 5. Va, quindi, accolta l’istanza dellacontribuente e sospeso il giudizio. P.Q.M. dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma, nella